C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società POL. FULGOR LODI VECCHIO ASD Campionato 2° Categoria – Gir. N GARA del 5.02.2023 – POL. FULGOR LODI VECCHIO ASD – USOM CALCIO ASD C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 10.02.2023

Reclamo della società POL. FULGOR LODI VECCHIO ASD Campionato 2° Categoria – Gir. N GARA del 5.02.2023 – POL. FULGOR LODI VECCHIO ASD – USOM CALCIO ASD C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Lodi datato 10.02.2023

La società POL. FULGOR LODI VECCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado della Delegazione Provinciale di Lodi, che, in relazione alla gara in epigrafe, ha deliberato: 1) di non convalidare il risultato conseguito sul campo e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società; 2) di comminare ad entrambe le società l’ammenda di euro 150,00 per responsabilità oggettiva in ordine alla rissa scoppiata fra i propri tesserati e quindi alla mancata conclusione regolare della gara; 3) di comminare alla società USOM CALCIO l’ulteriore ammenda di euro 50,00 per responsabilità ex art. 6, co. 2, CGS, con riferimento all’abbozzata aggressione all’Arbitro; 4) di comminare all’allenatore della società Usom Calcio GRICO RAFFAELE la sanzione della squalifica per due giornate a seguito di scomposte e clamorose proteste nei confronti del Direttore di gara poste in atto sul terreno di gioco; 5) di comminare ai calciatori DANGELI CARMELO DAVIDE e DE BIASIO VINCENZO la sanzione della squalifica per tre giornate avendo gli stessi, in aggiunta a scorrettezze di gioco, ingaggiato fra loro rabbioso alterco; Nel reclamo, la società FULGOR LODI VECCHIO contesta la ricostruzione dei fatti di gara così come descritti dall’Arbitro nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, e successivamente ripresi dal Giudice Sportivo. In particolare, la reclamante sostiene che la rissa sia stata innescata dai giocatori e dai componenti della panchina della Usom Calcio e che, sostanzialmente, gli atleti della propria squadra hanno reagito all’aggressione altrui. I dirigenti della stessa Fulgor sarebbero poi intervenuti per evitare l’aggravarsi della lite. La reclamante precisa, inoltre che, al momento dell’interruzione della gara, la propria squadra fosse in vantaggio per due reti a zero. In conclusione, la società Fulgor Lodi Vecchio chiede la revisione della decisione del Giudice Sportivo. Si dà atto che, in risposta al reclamo presentato dalla società Fulgor, la società Usom Calcio ha fatto pervenire proprie osservazioni circa i fatti occorsi, a cui è seguita l’invio di documentazione da parte della reclamante. Precisato ciò, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, che si rammenta essere entrambi fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), emerge in modo chiaro ed inconfutabile che i giocatori di entrambe le squadre sono responsabili della rissa nata dopo l’alterco fra i calciatori D’Angeli Carmelo, della Fulgor Lodi Vecchio, e De Biasio Vincenzo, della Usom Calcio. Così come è da ritenersi pacifico, che la situazione descritta dal Direttore di gara non abbia permesso la ripresa del gioco. In ogni caso, il reclamo non apporta alcun elemento probatorio concreto per contraddire il contenuto del referto arbitrale, cosicché questa Corte non può che valutare il fatto secondo quanto risultante dalla documentazione acquisita. Appare, pertanto, condivisibile la decisione assunta dal Giudice Sportivo, che ha correttamente applicato l’art. 10, co. 3, CSG, che prevede “La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe”. Infine, senza che ciò rilevi ai fini della presente decisione, la Corte dà atto che al momento dell’interruzione della gara in epigrafe il risultato esatto conseguito sul campo era: POL. FULGOR LODI VECCHIO 2 – USOM CALCIO 0, come indicato nel rapportino di fine gara, e non di 2 a 2 come erroneamente riportato dallo stesso Arbitro nel referto di gara, ove però appaiono unicamente le segnature delle due reti da parte della squadra Fulgor Lodivecchio. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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