C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 14884/131pfi22-23/PM/vdb- nei confronti di: Simona MARABELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Concordia Pavese; Roberto CAPRINO, all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro tesserato per la società ASD Concordia Pavese; Filippo PASINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Concordia Pavese; Luca SERVI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Concordia Pavese; la società ASD CONCORDIA PAVESE

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 14884/131pfi22-23/PM/vdb- nei confronti di: Simona MARABELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Concordia Pavese; Roberto CAPRINO, all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro tesserato per la società ASD Concordia Pavese; Filippo PASINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Concordia Pavese; Luca SERVI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Concordia Pavese; la società ASD CONCORDIA PAVESE, per rispondere: la sig.ra Simona MARABELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Concordia Pavese della violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 107 delle NOIF per avere richiesto, tra fine maggio e fine giugno 2022 per il tramite del sig. Roberto Caprino all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro tesserato per la società ASD Concordia Pavese, il pagamento di euro 100,00, prima, e di euro 575,00, poi, al sig. Oscar Boera, genitore del calciatore Gabriele Boera, per la concessione dello svincolo di quest’ultimo; della violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 107 delle NOIF, per avere richiesto, in data 4.7.2022, per il tramite del sig. Roberto Caprino all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro tesserato per la società ASD Concordia Pavese, il pagamento di euro 700,00 al sig. Massimo D’Elia, genitore del calciatore Jacopo D’Elia, per la concessione dello svincolo di quest’ultimo; della violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 107 delle NOIF per avere richiesto a partire dalla metà di maggio del 2022, per il tramite del sig. Roberto Caprino all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro tesserato per la società ASD Concordia Pavese, il pagamento di euro 250, poi di euro 150,00 ed infine di euro 120,00 al calciatore sig. Luca Padovan per la concessione dello svincolo per accordo di quest’ultimo; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi 1, 3 e 6 delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Filippo Pasini nel corso della stagione sportiva 2021-2022, e precisamente dal 10.11.2021 al 30.6.2022, di svolgere attività agonistica per la società ASD Concordia Pavese nonostante fosse privo di certificazione medica attestante l’idoneità alla stessa; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi 1, 3 e 6 delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore sig. Luca Servi nel corso della stagione sportiva 2021-2022, e precisamente dal 5.11.2021 al 30.6.2022, di svolgere attività agonistica per la società ASD Concordia Pavese nonostante fosse privo di certificazione medica attestante l’idoneità alla stessa; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 delle NOIF per avere la stessa, in data 5 luglio 2021, apposto la sottoscrizione apocrifa del Sig. Massimo D’Elia sul foglio “Organigramma” della società ASD Concordia Pavese, retrodatando artatamente dal settembre 2021 al 5 luglio 2021 il tesseramento dello stesso quale dirigente accompagnatore per la società ASD Concordia Pavese. Il Sig. Roberto Caprino, all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro tesserato per la società ASD Concordia Pavese: della violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 107 delle NOIF per avere richiesto per conto della società ASD Concordia Pavese, tra fine maggio e fine giugno 2022, il pagamento di euro 100,00, prima, e di euro 575,00, poi, al sig. Oscar Boera, genitore del calciatore Gabriele Boera, per la concessione dello svincolo di quest’ultimo; della violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 107 delle NOIF, per avere richiesto per conto della società ASD Concordia Pavese, in data 4.7.2022, il pagamento di euro 700,00 al sig. Massimo D’Elia, genitore del calciatore Jacopo D’Elia, per la concessione dello svincolo di quest’ultimo; della violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 107 delle NOIF per avere richiesto per conto della società ASD Concordia Pavese al calciatore sig. Luca Padovan, a partire da metà di maggio del 2022, prima il pagamento di euro 250, poi di euro 150,00 ed infine di euro 120,00 al calciatore sig. Luca Padovan per la concessione dello svincolo per accordo di quest’ultimo. il sig. Filippo Pasini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Concordia Pavese: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi 1 e 3 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, e precisamente dal 10.11.2021 al 30.6.2022, svolto attività agonistica per la società ASD Concordia Pavese pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità alla stessa. il sig. Luca Servi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Concordia Pavese: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 43, commi 1 e 3 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, e precisamente dal 5.11.2021 al 30.6.2022, svolto attività agonistica per la società ASD Concordia Pavese pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità alla stessa. La società ASD Concordia Pavese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Simona Marabelli e dai sigg.ri Roberto Caprino, Filippo Pasini e Luca Servi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che alla riunione del 23.2.2023 -così differita la precedente riunione del 19.1.2023- è comparso per la Procura Federale l’Avv. Francesco Keller; nessuno è comparso per i deferiti;  a conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare le seguenti sanzioni: alla Sig.ra Simona Marabelli mesi 18 di inibizione; al Sig. Roberto Caprino mesi 9 di inibizione; al Sig. Filippo Pasini due giornate di squalifica; al Sig. Luca Servi due giornate di squalifica; alla Società ASD Concordia Pavese euro 1.500,00 di ammenda osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei tesserati deferiti, nonché della Società ASD Concordia Pavese, per le violazioni rispettivamente ad essi ascritte. Il procedimento prende infatti le mosse dalla denunzia dei Signori Oscar Boera e Massimo d’Elia, genitori rispettivamente dei calciatori Gabriele Boera e Jacopo D’Elia, per lo svincolo dei quali ultimi la società ASD Concordia Pavese, agendo nella persona del Sig. Roberto Caprino, aveva richiesto la corresponsione di somme di denaro. Le indagini svolte quindi dalla Procura Federale hanno portato all’audizione dei Signori Massimo D’Elia, Oscar Boera e Gabriele Boera, che hanno confermato le anzidette circostanze. Il Sig. Roberto Caprino, a sua volta, dopo avere in un primo tempo negato gli addebiti, dichiarava di avere effettuato le richieste di denaro per lo svincolo dei calciatori su incarico della Presidente della società ASD Concordia Pavese, Sig.ra Simona Marabelli. In relazione a quest’ultima, che peraltro, come tutti gli altri deferiti, non ha svolto alcuna attività difensiva, anche il calciatore Luca Padovan riferiva alla Procura Federale di essere stato destinatario di richieste economiche, da parte del Sig. Caprino, finalizzate ad ottenere dalla stessa Marabelli l’autorizzazione allo svincolo dal tesseramento, tanto che, precisa Padovan, alla stessa Marabelli egli avrebbe consegnato la somma di 120 euro in due banconote da 50 euro ciascuna ed una da 20 euro. Lo stesso Caprino, come si è anzidetto, ha sostanzialmente ammesso le circostanze addebitategli, aggiungendo che la Presidente Marabelli era da lui stesso stata informata delle richieste avanzate ai genitori dei calciatori Boera e D’Elia. Nel corso delle indagini condotte dalla Procura Federale emergeva poi la situazione di grave irregolarità afferente i calciatori Filippo Pasini e Luca Servi, i quali hanno svolto attività agonistica per oltre un semestre (dai primi di novembre 2021 sino al 30 giugno 2022) privi della obbligatoria certificazione medica; violazione della quale debbono essere chiamati a rispondere tanto essi stessi quanto la massima dirigente della Società nonché quest’ultima. Per quanto infine concerne l’addebito relativo alla firma apocrifa apparentemente riconducibile al Sig. Massimo D’Elia sul modulo relativo all’Organigramma della Società ASD Concordia Pavese, va preliminarmente osservato che è lo stesso Massimo D’Ellia a disconoscere la paternità di quella sottoscrizione, che, come osservato dalla Relazione d’Indagine condotta dalla Procura Federale, appare difforme da quelle invece riconducibili a quella stessa persona. Precisandosi che quella sottoscrizione -che nell’incolpazione si assume apposta in data 5.7.2021 al fine di retrodatare a quella data un tesseramento perfezionatosi nel successivo mese di settembre- sarebbe semmai stata apposta, appunto, in settembre di quell’anno, e non nella data alla quale si sarebbe voluta retrodatarne l’apparenza (il che sarebbe un controsenso), non pare al Tribunale che dall’esame degli atti possa dirsi raggiunta la piena prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’artefice di quella contraffazione sia stata la Sig.ra Simona Mirabelli; ciò è tanto vero che neppure nella Relazione di Chiusura dell’Attività Inquirente si adombra esplicitamente tale eventualità, che invece è esplicitamente contestata nell’incolpazione. Ma, partendo dal presupposto, che si ritiene ampiamente comprovato, della falsità della sottoscrizione apparentemente attribuibile a Massimo D’Elia sul foglio “Organigramma” datato 5.7.2021, occorre ora sviluppare alcune considerazioni in ordine al soddisfacimento dei canoni probatori che caratterizzano l’affermazione della responsabilità all’interno del procedimento disciplinare sportivo. Il tutto, valorizzandosi anche l’assenza di qualsiasi attività difensiva da parte dei deferiti rispetto ai capi d’incolpazione così come elevati dall’Organo requirente. Nell’ambito del processo sportivo, infatti, nel quale il raggiungimento degli standard probatori è governato dal principio del “più probabile che non” rispetto a quello del “oltre ogni ragionevole dubbio” che caratterizza invece il processo penale (per tutte: Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012), la mancata contestazione può dunque essere valorizzata quale elemento di prova positiva che, unito ad altri, possa consentire di affermare la responsabilità sportiva in capo a ciascun tesserato. (Cfr. decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012: “secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito -certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi, sarebbe una mera astrazionené il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping, in vigore dall'1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012, Amodio)”. In senso conforme: Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite 7.11.2017 n. 93. Alla luce di tali principi, si consideri inoltre che solamente la società ASD Concordia Pavese, nella persona quindi della sua Dirigente apicale, poteva avere interesse a retrodatare l’apparente tesseramento del Sig. Massimo D’Elia alla data del 5 luglio 2021. E’ dunque in applicazione di tali principi che, assumendo nel processo disciplinare sportivo rilievo anche la mancata contestazione dell’addebito, ritiene il Tribunale che -pur con la precisazione relativa alla collocazione temporale della condotta: settembre e non luglio 2021- l’ultimo addebito così come contestato alla Sig.ra Simona Mirabelli possa ritenersi fondato. Per ciò che concerne la dosimetria delle sanzioni, si ritiene che siano congrue e proporzionate alla fattispecie regiudicanda le richieste sanzionatoria avanzate dalla Procura Federale, ritenendo il Tribunale di doversi lievemente discostare, in peius, per la posizione concernente il calciatore Luca Pasini che risulta, nel periodo in questione, avere disputato ben sette gare in difformità dal proprio compagno Luca Servi, che risulta essere stato schierato per una sola. La responsabilità diretta oggettiva della Società, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, consegue ad una previsione normativa, sottratta al perimetro valutativo del Tribunale Federale.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

condanna

 la Sig.ra Simona Marabelli alla sanzione di mesi 18 di inibizione; il Sig. Roberto Caprino alla sanzione di mesi 9 di inibizione; il Sig. Filippo Pasini alla sanzione di tre giornate di squalifica; il Sig. Luca Servi alla sanzione di due giornate di squalifica; la Società ASD Concordia Pavese alla sanzione di euro 1.500,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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