C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – gara del 19/ 2/2023 UNION VILLA CASSANO – VALCERESIO A. AUDAX
gara del 19/ 2/2023 UNION VILLA CASSANO - VALCERESIO A. AUDAX
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 51 del 23.2.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Union Villa Cassano. Dato atto che con nota pec. in data 23-2-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il ricorso, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha utilizzato sul terreno di giuoco dal 25º del 2º tempo il calciatore nº 15 Ippolito Antonio in sostituzione di altro calciatore ma tale calciatore (Ippolito Antonio) "non compare indistinta". Pertanto chiede la sanzione della perdita della gara a carico della controparte. La società Valceresio A. Audax con pec in data 20-2-2023 02,47 comunica che al direttore di gara è stato fornito l'elenco dei calciatori con riportato al n 15 il nominativo di Ippolito Alessandro nato il 3-7-2005, ma nella cartella dei documenti è stata consegnata la tessera di Ippolito Antonio nato il 15-12-1986. Tale calciatore era presente personalmente al momento del riconoscimento ed ha partecipato alla gara. Peraltro "… ammette l'errore formale ma non di vizio nella compilazione on line della distinta di presentazione eseguita dal sito CRL ….. in quanto i nomi dei due calciatori citati nel reclamo…. sono contigui nell'archivio…… qui è avvenuto l'errore di distrazione di trascinamento dall'archivio alla lista di presentazione dove è stato messo in lista il calciatore Ippolito Alessandro invece di Ippolito Antonio… ". Dagli atti di gara risulta che, mentre la distinta della società Valceresio A. Audax al nº 15 presenta quale calciatore Ippolito Alessandro nato il 3-7-2005 è invece stato ammesso sul terreno di giuoco ed ha partecipato alla gara il calciatore Ippolito Antonio nato il 15-12-1986 riconosciuto dal direttore di gara all'atto della identificazione dei calciatori mediante tessera federale nº 997163 di cui allega fotocopia al rapporto di gara. Infatti il direttore di gara allega al rapporto nota con la quale significa che a fine gara il dirigente locale faceva notare quanto appena indicato vale a dire la discrepanza tra il calciatore indicato in distinta e quello che effettivamente ha partecipato alla gara. Sentito in proposito e con supplemento di rapporto il direttore di gara comunica: " Per mio errore, leggendo sulla distinta solo il cognome Ippolito e non il nome, ho ammesso sul terreno di gioco il giocatore Ippolito Antonio che non risultava in distinta". Pertanto come da lui ammesso, l'arbitro non ha controllato la corrispondenza tra quanto riportato sulla distinta ed i documenti di gara e quindi non ha rilevato la differenza tra il nominativo del calciatore indicato in distinta (Ippolito Alessandro) e quello che effettivamente era presente e riconosciuto con documento (Ippolito Antonio) che poi ha ammesso in campo ed ha partecipato alla gara. Si dà atto che i due calciatori citati non erano alla data della gara e non sono attualmente soggetti a provvedimenti disciplinari e sono regolarmente tesserati e con ciò può escludersi ogni intenzione elusiva da parte della società Valceresio A. Audax nell'aver utilizzato il citato calciatore Ippolito Antonio. Pertanto al fine di equa decisione occorre valutare sia l'errore della società sia l'omissione arbitrale nella verifica dei documenti e nella conseguente ammissione dei calciatori al giuoco. La regola tre del Regolamento del Giuoco del Calcio nella parte relativa alle Decisioni ufficiali della FIGC dispone: "Identificazione dei calciatori 1) L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, e di consentire la loro partecipazione alla gara deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: omissis" e nella parte relativa alla Guida Pratica AIA chiaramente ribadisce: " 1. Quale valore dovrà attribuirsi agli elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre, che devono essere presentati all'arbitro prima dell'inizio della gara? Un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell'individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L'elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per l'eventuale arrivo di calciatori titolari ritardatari.". Pertanto pur riscontrando l'errore della società Valceresio A. Audax nella compilazione della distinta dei propri calciatori si ritiene determinante l'omissione arbitrale nella verifica dei documenti di gara (elenco dei calciatori) e della loro corrispondenza con i presenti al fine della necessaria identificazione da parte dell'arbitro e conseguente corretta ammissione alla gara dei calciatori iscritti in elenco, ciò, come disposto dalla regola tre del Regolamento del Giuoco del Calcio.
PQM
DELIBERA
Di disporre la ripetizione della gara a cura del CR Lombardia. Di comminare alla società Valceresio A. Audax l'ammenda di Euro 150,00 per la errata compilazione dell'elenco dei calciatori. Si ritiene peraltro equo non addebitare la tassa ricorso.