C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – gara del 18/ 2/2023 R.C. CODOGNO 1908 – SANGIULIANO CVS A R.L.
gara del 18/ 2/2023 R.C. CODOGNO 1908 - SANGIULIANO CVS A R.L.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. nº 51 del 25.02.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto ,a seguito di preannuncio di ricorso da parte della società ADS. Codogno 1908. Dato atto che la società ASD. Codogno 1908 con nota a mezzo mail pec in data 20.02.2023 ore 10.04 ha preannunciato ricorso e con nota a mezzo mail pec in data 20.02.2023 ore 10.29 ha inviato le motivazione del ricorso, inviando nel contesto le motivazioni alla controparte. Dato atto che con nota mail pec la segreteria dell' ufficio giustizia sportiva del S.G.S. ha provveduto a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia. Con il ricorso la società ASD. Codogno 1908 sostiene che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Piccione Alessio Riccardo (09.02.2007) con il nº6. Il calciatore era presente sul campo nonostante la squalifica per raggiunta Vº ammonizione come riportato nel C.U. nº 50 del 16.02.2023, pertanto " chiede che alla società SSD. Sangiuliano CVS. venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e l'aggiudicazione della stessa a proprio favore.
La società SSD Sangiuliano CVS con nota a mezzo mail pec in data 20.02.23 ore 14.19. informava la controparte che la squalifica del calciatore Piccione Alessio Riccardo per raggiunta V^ ammonizione, come riportata sul C.U.nº50, era stata rettificata in IV^ ammonizione con diffida. Questo Giudice presa visione del C.U. nº 50 del 16.02.2023 pag. 57 da cui risulta che nella gara ( SSD. Sangiuliano CVS. - ASD. Calvairate ) del 12.02.2023 il calciatore Piccione Alessio Riccardo della soc. SSD. Sangiuliano CVS. ha partecipato con il n.º ( 6 ) riportando la V^ ammonizione . Tuttavia a seguito della contestazione della società Sangiuliano in ordine alla recidività del calciatore Piccione Alessio Riccardo, constatato che tale recidività è frutto di errore materiale dovuto ad inserimento delle ammonizioni e che quindi il calciatore effettivamente era diffidato non recidivo, si è provveduto ad informare la società Sangiuliano con nota pec in data 17-2-2023 della rettifica al CU nº 50 del 16-2-2023. Tale rettifica è stata infatti pubblicata con il comunicato 51 del 23-2-2023. Pertanto il calciatore poteva partecipare alla gara, dunque la stessa è stata giocata in modo regolare.
P.Q.S.
DELIBERA
a-omologare il risultato della gara acquisito sul campo (0-0) b-si ritiene equo non addebitare la tassa reclamo.