C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. A.S. ROBBIO LIBERTAS – Camp. Promozione Gir. F GARA del 12.02.2023 tra A.S.D . A.S. ROBBIO LIBERTAS – G.S. ASSAGO A.S.D. C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

Reclamo della società A.S.D. A.S. ROBBIO LIBERTAS – Camp. Promozione Gir. F GARA del 12.02.2023 tra A.S.D . A.S. ROBBIO LIBERTAS – G.S. ASSAGO A.S.D. C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

La società A.S.D. A.S. ROBBIO LIBERTAS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato la squalifica di n. 3 giornate a carico del proprio calciatore LEON GARCIA Hander Samuel per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario. La reclamante evidenzia, invece, che il proprio calciatore LEON GARCIA Hander Samuel non ha commesso un atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario ma ha commesso solo un fallo di giuoco forse un po' irruento vista la difficoltà della squadra ad ottenere un risultato positivo. La società ROBBIO LIBERTAS, a supporto della sua tesi, ha anche allegato un breve video che riprende il fallo di giuoco. La reclamante chiede la riduzione della squalifica di tre giornate comminata dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. La Corte Sportiva richiedeva al Direttore di Gara, sulla base delle considerazioni in reclamo e in preannuncio di reclamo, supplemento di rapporto, che questi faceva pervenire in data 27.02.2023. Sia nel referto di gara e sia nel supplemento di referto, l’Arbitro è stato chiaro e preciso nell’avere ravvisato violenza nell’atto che ha portato all’espulsione diretta del calciatore. Anche la presa in esame del video non ha che confermato che l’intervento commesso dal calciatore LEON GARCIA HANDER SAMUEL aveva solo l’intento di colpire con forza il giocatore avversario senza curarsi del pallone, pur se poi tale intervento non ha procurato serie conseguenze al calciatore che ha subito il fallo. Pertanto la sanzione della squalifica per n. 3 giornate, comminata dal G.S. al calciatore LEON GARCIA Hander Samuel deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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