C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD FRECCIA AZZURRA 1945, Campionato Allievi Provinciali U17 – Girone C GARA del 12.02.2023 tra ASD FRECCIA AZZURRA 1945 – TRIESTINA 1946 C.U. n. 31 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.02.2023

Reclamo della società ASD FRECCIA AZZURRA 1945, Campionato Allievi Provinciali U17 – Girone C GARA del 12.02.2023 tra ASD FRECCIA AZZURRA 1945 – TRIESTINA 1946 C.U. n. 31 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.02.2023 La società ASD FRECCIA AZZURRA 1945 ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del sig. Guerrini Alessandro, dirigente tesserato per la società reclamante, l’inibizione sino al 16.03.2023 per avere quest’ultimo, nel corso della gara, interloquito con due spettatori riguardo alcune decisioni del direttore di gara e per ripetute e plateali proteste nonostante i richiami dell’arbitro; successivamente, al termine della gara e nei pressi dell’area spogliatoi, lo stesso dirigente si rivolgeva con tono gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. La reclamante, nel proprio reclamo, sostiene anzitutto che il provvedimento di espulsione veniva assunto dal direttore di gara senza che quest’ultimo mostrasse il cartellino rosso al dirigente, circostanza che, a parere della reclamante, comporterebbe l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Nel merito, la reclamante fornisce una differente ricostruzione dei fatti evidenziando, in primis, che il dirigente Guerrini si limitava a rispondere ad uno spettatore circa l’andamento della gara ed, in secundis, che nessuna frase offensiva o denigratoria veniva pronunciata nei confronti dell’arbitro. ASD FRECCIA AZZURRA, con memoria integrativa depositata il 26.02.2023, ribadisce le proprie posizioni anche per mezzo di una dichiarazione rilasciata dallo stesso dirigente inibito. In conclusione, la reclamante chiede l’annullamento dell’inibizione comminata a carico del dirigente Guerrini Alessandro. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. b) del C.G.S., non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, il provvedimento disciplinare dell’inibizione per dirigenti (o squalifica per tecnici e massaggiatori) fino ad un mese. Nel caso in esame emerge che il sig. Guerrini Alessandro, dirigente tesserato per la società reclamante, sia stato inibito sino al 16.03.2023 con provvedimento disciplinare pubblicato nel C.U. n.31 del 16.02.2023 della Delegazione Provinciale di Milano, risultando la sanzione dell’inibizione pari ad un mese. Il reclamo risulta pertanto inammissibile. La preliminare inammissibilità dell’impugnazione non permette alla Corte di valutare il merito del reclamo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

 

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