C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale Prot. 195 datato 30.01.2023 nei confronti di: Gianfausto Peroni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. 3 Team Brescia Calcio

Deferimento della Procura Federale Prot. 195 datato 30.01.2023 nei confronti di:

Gianfausto Peroni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. 3 Team Brescia Calcio della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. 3 Team Brescia Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice sig.ra Ana Boboc, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. 3Team Brescia Calcio, alla gara Ac Crema 1908 – A.S.D. 3 Team Brescia Calcio del 4.9.2022 valevole per il campionato di eccellenza femminile; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito, alla calciatrice appena citata di svolgere attività sportiva priva della certificazione attestante l’idoneità stessa; Francesca Gogna, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società A.S.D. 3 Team Brescia Calcio della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara AC Crema 1908 – A.S.D. 3 Team Brescia Calcio del 4.9.2022 valevole per il campionato di Eccellenza Femminile, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. 3 Team Brescia Calcio nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Ana Boboc, attestando in tsl modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa; Ana Boboc, all’epoca dei fatti calciatrice non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.S.D. 3 Team Brescia Calcio della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla cosietà A.S.D: 3 Team Brescia Calcio, alla gara AC Crema 1908 – A.S.D. 3 Team Brescia Calcio del 04.09.2022 valevole per il campionato di Eccellenza femminile, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; A.S.D. 3 Team Brescia Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianfausto Peroni, Francesca Gognaed Ana Boboc, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito: premesso che alla riunione del 02.03.2023 sono comparsi: - per i tutti i soggetti deferiti l’avv. Alessandro Magni del Foro di Bergamo, con giusta procura in atti e di cui esibisce l’originale; per la Procura Federale l’Avv. Sergio Onesti. Prima dell’apertura del dibattimento, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo in relazione all’applicazione della pena ed in particolare di concordare sulle seguenti sanzioni così determinate: per il signor Gianfausto Peroni, presidente all’epoca dei fatti: 2 mesi di inibizione; - per la signora Francesca Gogna, dirigente tesserata per la società deferita: 2 mesi di inibizione; - per la signora Ana Boboc, calciatrice tesserata per società deferita: 2 giornate di squalifica; - per la A.S.D. 3 Team Brescia Calcio: 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato ed € 200,00 di ammenda. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale e dalle risultanze delle indagini svolte, emerge la responsabilità dei deferiti, rispetto alle condotte ascritte e pertanto non è possibile emettere provvedimento di assoluzione. Esaminato l’accordo raggiunto, lo ritiene equo ed ammissibile e pertanto

applica

per Gianfausto Peroni mesi 2 di inibizione; per Francesca Gogna a mesi 2 di inibizione; per Ana Boboc 2 giornata di squalifica; per la A.S.D. 3 Team Brescia Calcio 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

 

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