C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CALCIO LONATE POZZOLO – Camp. Calcio a 5, Serie D – Gir. A GARA del 16.02.2023 tra ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD CALCIO A 5 VIGEVANO C.U. n. 52 del Comitato Regionale Lombardia datato 02.03.2023

 

Reclamo della società A.S.D. CALCIO LONATE POZZOLO – Camp. Calcio a 5, Serie D – Gir. A GARA del 16.02.2023 tra ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD CALCIO A 5 VIGEVANO C.U. n. 52 del Comitato Regionale Lombardia datato 02.03.2023

La società ASD CALCIO LONATE POZZOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che comminava a carico della reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di € 100,00, oltre alla squalifica a carico del calciatore Monti Andrea per una gara ed alla inibizione del dirigente Pisani Fabio fino al 29.03.2023, il tutto in ragione del fatto che ASD LONATE POZZOLO utilizzava nel corso della gara in epigrafe il calciatore Monti Andrea che si trovava in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione (V) come da C.U. n.50 del 16.02.2023 del CRL. Nel proprio preannuncio di reclamo e nel successivo reclamo, la Società espone che la squalifica comminata a carico del calciatore Monti Andrea veniva pubblicata in data 16.02.2023 (C.U. n.50 del CRL), stesso giorno in cui veniva disputata la gara tra ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD CALCIO A 5 VIGEVANO. La reclamante, pertanto, chiede l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. La società resistente, seppur ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato scritti difensivi. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art. 21, comma 1 del C.G.S., le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. Dagli atti e dai documenti ufficiali emerge pacificamente che il calciatore Monti Andrea veniva squalificato per recidività in ammonizione (5^) con delibera inserita nel C.U. n.50 del CRL, pubblicato in data 16.02.2023 e, allo stesso modo, risulta documentalmente (dal referto ufficiale) che la gara tra ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD CALCIO A 5 VIGEVANO, partita nella quale veniva impiegato il giocatore Monti Andrea, veniva svolta in pari data, ovvero il giorno 16.02.2023, alle ore 21.30. Pertanto, accertato che la squalifica relativa alla fattispecie in esame non rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 137 comma 2 del C.G.S., trova piena applicazione il disposto dell’art. 21 comma 1 del C.G.S., ai sensi del quale il calciatore Monti Andrea era tenuto a scontare la propria squalifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ossia a far data dal 17.02.2023 Sulla scorta di quanto sopra, il calciatore Monti Andrea, in relazione alla partecipazione alla gara svolta in data 16.02.2023 tra ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD CALCIO A 5 VIGEVANO, non si trovava in posizione irregolare per squalifica e, conseguentemente, tutte le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure devono essere annullate. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto: - annulla la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6, omologando il risultato conseguito sul campo ASD CALCIO LONATE POZZOLO – ASD CALCIO A 5 VIGEVANO: 8-3; - annulla la squalifica nei confronti del calciatore Monti Andrea; - annulla l’inibizione nei confronti del dirigente Pisani Fabio; - annulla l'ammenda di € 100,00 comminata nei confronti dell’ ASD CALCIO LONATE POZZOLO; dispone la restituzione della relativa tassa, se versata.

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