C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Campionato 1° Categoria – Gir. C GARA del 19.02.2023 tra A.S.D . A.S. CORTENOVA – TRIUGGESE C.U. n. 51 del Comitato Regionale Lombardia datato 23.02.2023

Reclamo della società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA – Campionato 1° Categoria - Gir. C GARA del 19.02.2023 tra A.S.D . A.S. CORTENOVA – TRIUGGESE C.U. n. 51 del Comitato Regionale Lombardia datato 23.02.2023

La società A.S.D. C.S.C. CORTENOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato la squalifica di n. 3 giornate a carico del proprio calciatore DIAKHATE Serigne Mohamad perché colpiva con un pugno in faccia un avversario. La reclamante, invece, evidenzia, che il proprio calciatore DIAKHATE Serigne Mohamad, a seguito di una provocazione con un avversario si è solo spintonato sul petto con quest’ultimo senza colpirlo con il pugno. L’arbitro interveniva ed espelleva entrambi i calciatori. La società CORTENOVA riteneva già l’espulsione un provvedimento esagerato, ma ritiene addirittura che il Giudice di primo grado abbia utilizzato due pesi e due misure, in quanto il calciatore COLOMBO Giacomo della società Triuggese è stato squalificato per una gara, mentre il proprio per tre gare per un pugno, che a dire della reclamante non ci sarebbe stato. La reclamante chiede la riduzione della squalifica di tre giornate comminata dal Giudice Sportivo. 119 / 55 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. La Corte Sportiva richiedeva al Direttore di Gara, sulla base delle considerazioni in reclamo, supplemento di rapporto, che questi faceva pervenire in data 06.03.2023. Sia nel referto di gara e sia nel supplemento di referto, l’Arbitro è stato chiaro e preciso nella narrazione di quanto accaduto in campo, e cioè che il calciatore DIAKHATE Serigne Mohamad tirava un pugno con forza media-moderata alla mandibola dal calciatore Colombo a seguito di una spinta di quest’ultimo. Il Colombo colpito non cadeva ma indietreggiava di un paio di passi. Pertanto, la sanzione della squalifica per tre giornate, comminata dal G.S. al calciatore DIAKHATE Serigne Mohamad deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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