C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – GARA: Union Team SCB – ADS PORTO 2005 Del 5-3-2023

GARA: Union Team SCB – ADS PORTO 2005 Del 5-3-2023

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 54 del 9.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Union Team SCB. Dato atto che con nota pec in data 10-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell’articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Con il ricorso la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare il calciatore Croci Tommaso nato il 18-11-2002, in posizione irregolare in quanto squalificato per recidività in ammonizione riportata nella gara di 1^ categoria Porto 2005 – Pavonese del 12-2-2023, come da CU del CRL n° 50 del 16-2-2023. In particolare facendo riferimento alla decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in merito al reclamo della società A.D.C MARIO RIGAMONTI come pubblicata sul CU N° 51 del 23-2-2023, precisa: “poiché, nella gara in questione, veniva utilizzato il calciatore Croci Tommaso in posizione irregolare, in quanto lo stesso risultava gravato da squalifica assegnatagli nella categoria Prima per recidività in ammonizione con il C.U. 50 del 16/02/23 e non ancora scontata alla data della disputa della gara, in quanto il soggetto citato partecipando, successivamente all'uscita del comunicato, a gare del campionato Juniores Provinciale girone A (MN) in data 18/02/2023 (Porto 2005 - Sermide) e campionato di Prima categoria girone G in data 26/02/23 (Porto 2005 - Nuova Ac San Paolo) eludeva di fatto il provvedimento disciplinare comminatogli.”. La società PORTO 2005 ha fatto pervenire controdeduzioni con le quali tra l’altro sostiene che il calciatore Croci Tommaso in osservanza alla vigente normativa ha scontato la squalifica nella gara di 1^ categoria Pol SERMIDE- PORTO 2005 del 19-2-2023, fa inoltre presente che la determinazione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale in merito al reclamo della società A.D.C MARIO RIGAMONTI come pubblicata sul CU N° 51 del 23-2-2023 è comunque successiva alla data del 19.2.2023 data nella quale il calciatore ha scontato la squalifica ed inoltre dichiara iniqua l’applicazione di una sentenza con effetto retroattivo. Chiede pertanto l’omologazione del risultato della gara. Con nota in data 10-3-2023 la medesima società Union team SCB comunica che “ facendo propria con correttezza e senso di responsabilità la raccomandazione contenuta nelle news del portale del CRL in data 2/3 avente ad oggetto ESECUZIONE DELLE SANZIONI provvedeva per le gare del 4/3 e 5/3 …. a sospendere i giocatori he secondo nuova interpretazione della Giustizia sportiva non avrebbero di fatti scontatole squalifiche …. Malgrado la consapevolezza del rischio sportivo ……

con la convinzione di dover giustamente seguire nell’immediato ed in futuro, in attesa di chiarimenti da parte della federazione, il nuovo orientamento. A tale nota la società Porto 2005 con nota del 13.3.2023, tra l’altro, ribadisce che il proprio calciatore Croci Tommaso ha riportato la squalifica come da CU N° 50 del 16-2-2023 (quindi antecedente alla richiamata deliberazione e che in osservanza alla vigente normativa ha scontato la squalifica nella gara di 1^ categoria Pol SERMIDE- PORTO 2005 del 19-2-2023, ribadisce che sulla base della interpretazione retroattiva data dalla ricorrente “ … si creerebbe un precedente pericoloso tale da mettere in discussione tutte le partite dell’attuale campionato”. Ora Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società PORTO 2005 ha utilizzato il calciatore citato nella gara in oggetto che vi ha preso parte col n° 8 partecipando attivamente alla gara. Tale calciatore essendo stato ammonito nella gara di 1^ cat riportata nella gara Porto 2005 – Pavonese del 12-2-2023 risulta effettivamente squalificato per una gara per recidività in ammonizione (5^) come da CU del CRL n° 50 del 16-2-2023. Perciò al fine di dirimere la questione occorre stabilire se tale calciatore a seguito della squalifica su indicata abbia o meno scontato regolarmente tale sanzione. Come detto il calciatore Croci Tommaso risulta squalificato per una gara come da CU 50 del 16-2- 2023; il medesimo non ha preso parte alla gara di 1^ categoria Pol SERMIDE - PORTO 2005 del 19-2-2023 mentre ha partecipato alla gara di 1^ categoria del 26-2-2023 Porto 2005- Nuova San Paolo e successivamente alla gara in oggetto. Nel mentre, a detta della ricorrente, ha partecipato alla gara JUNIORES provinciale girone A Porto 2005 -Sermide il 18-2-2023. Il Codice di giustizia sportiva all’articolo 9 individua le specie delle sanzioni disciplinari e le ordina in successione crescente in relazione alla gravità dell’infrazione commessa disponendone poi la modalità di esecuzione come segue: “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società 1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci …omissis … sono punibili, … omissis …., con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; ecc.” Il Codice individua quindi la specie delle sanzioni applicabili ai tesserati ed in particolare distingue alle lettere e) ed f) le squalifiche a giornata da quelle a tempo determinato. Inoltre il Codice di giustizia sportiva all’articolo 19 ai commi 3 e 4 dispone: “Esecuzione delle sanzioni 3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione. 4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.”.

Con ciò la norma attribuisce alle sanzioni a tempo determinato maggiore afflittività (rispetto alle sanzioni a giornata) tanto che i sanzionati a tempo determinato, come disposto dal citato comma 3, “non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa”. Peraltro il comma 4 stabilendo che le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e) (squalifica per una o più giornate di gara), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni (quindi non nelle gare di campionato) di fatto stabilisce che il calciatore sanzionato a tempo determinato in forza del citato comma 3 non gode di tale disposizione scontando quindi tale sanzione in tutte le competizioni, coppe comprese. Ed anche l’articolo 21 comma 10 come modificato con C.U. della FIGC n° 165/A del 24-2-2020 dispone: “10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, (comportamenti discriminatori) ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3”. Con ciò stabilendo che questa sola sanzione a giornate di gara (di dieci giornate) si esegue come quella a tempo determinato. Visto quanto attiene la esecuzione delle sanzioni a tempo determinato resta ora da definire la modalità di esecuzione delle sanzioni di cui all’articolo 9 lettera e) cioè della squalifica per una o più giornate di gara. Infatti il medesimo articolo 21 commi 1 e 2 del Codice di giustizia sportiva (come sostanzialmente ribadito coll’articolo 137 comma 1) dispone quanto di seguito: “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici 1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2. 2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto al comma 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata se il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.”. Quindi mentre al fine della esecuzione della squalifica a tempo determinato il CGS dispone che i sanzionati non possono svolgere alcuna attività sportiva ….. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, (attività che per un calciatore consiste ovviamente nella partecipazione alle gare) per coloro che sono oggetto di una squalifica per una o più giornate di gara, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 21 e quanto disposto dall’articolo 10 commi 6 e7, il sanzionato sconta la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Perciò tale disposizione (a differenza della disposizione riguardante l’esecuzione della sanzione a tempo determinato) non inibisce in modo esplicito la partecipazione del calciatore a gare di altre categorie, beninteso sempre che il calciatore sia in possesso dei requisiti richiesti per età, idoneità, posizione regolare ecc. Diversa quindi è la gravosità afflittiva delle sanzioni citate e diversa è anche la loro modalità di esecuzione. Nel caso corrente non si tratta di essere di fronte a nuove interpretazioni bensì del fatto che la norma cogente del CGS è attuale, non è cambiata e come tale va applicata nella sua interpretazione letterale. Il tenore della norma, al momento, non consente quindi di aderire alla tesi prospettata dalla ricorrente; pertanto si ritiene che il calciatore in questione (squalificato per una gara per recidività in ammonizione) non avendo partecipato alla gara di 1^ categoria Pol SERMIDE- PORTO 2005 in data 19-2-23 (prima gara in calendario a partire dalla data di pubblicazione del CU 50 del 16-2- 2023, gara della medesima categoria nella quale aveva commesso l’infrazione per la quale era stato sanzionato) in tale gara ha effettivamente scontato la squalifica, quindi aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Visti i su indicati articoli del CGS.

PQM

DELIBERA

Di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Union Team SCB – ADS Porto 2005: 2-2. Si dispone inoltre l’addebito della tassa, se non versata.

 

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