C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – GARA : GS Vertovese – Colicoderviese Del 12/3/2023
GARA : GS Vertovese - Colicoderviese Del 12/3/2023
Visti gli atti ufficiali di gara si rileva che al termine della gara, mentre l’arbitro lasciava il terreno di giuoco il calciatore della società Colicoderviese Bettini Gabriele protestava in modo acceso, applaudiva ironicamente l’arbitro e lo insultava in ciò sostenuto dal massaggiatore signor Della Torre Gabriele per tal motivo l’arbitro comunicava ad essi un provvedimento disciplinare. Dinnanzi alla porta dello spogliatoio il calciatore della società Colicoderviese Cola Gilles offendeva l’arbitro ed anche a lui il direttore di gara comunicava un provvedimento disciplinare. Alla notifica di tale decisione il calciatore Cola Gilles avvicinava l’arbitro e lo colpiva con tre pugni al volto ( alla tempia, all’occhio sinistro ed al setto nasale) provocandogli forte dolore, mal di testa lancinante e copiosa perdita di sangue dal naso. Il direttore di gara veniva soccorso dai dirigenti ospiti che provvedevano alle prime cure ed a chiamare ambulanza e forze dell’ordine, coadiuvati dallo staff della società Colico. Sentito dai carabinieri e soccorso dai sanitari dell’ambulanza nel frattempo intervenuta, veniva trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale A Locatellii di Piario (BG), dove a seguito di esami gli veniva diagnosticata la sospetta infrazione del versante sx delle ossa nasali. Veniva poi dimesso con prognosi di gg.15. Non è neppure il caso di commentare la gravità della violenza posta in essere e la futilità della motivazione che l’ha scatenata. Peraltro al fine della assunzione della decisione non si può non tener conto della minore età del calcatore che l’ha posta in essere il quale come da nota autografa trasmessa a mezzo mail in data 15 marzo 2023 ore 13.08 nel dichiarare di aver subito compreso di aver sbagliato nel compier violenza verso l’arbitro, col quale non gli è stato concesso di scusarsi subito dopo il fatto, ed altresì nel dichiararsi dispiaciuto per aver deluso tutti i compagni ed i dirigenti ed aver compreso che “ … con la violenza non si risolve nulla …. È un insegnamento che porterò nella mia vita…. l’unica cosa che vorrei … è poter incontrare l’arbitro per scusarmi personalmente ” e conclude dicendo che questa vicenda mi ha insegnato . Il comportamento sopra riportato configura comunque una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014. Visto l’art. 35 del CGS
P.Q.S.
DELIBERA
- dando atto che i fatti su indicati sono avvenuti al termine della gara e non hanno inciso sulla regolarità della stessa commina alla società Colicoderviese la sanzione dell’ammenda pari a € 200,00 in quanto responsabile della violenza arbitro; - di squalificare il della società Colicoderviese Bettini Gabriele per due gare. - di inibire il dirigente della società Colicoderviese Della Torre Gabriele fino al 12-3-2023. - di squalificare il calciatore della società Colicoderviese Cola Gilles per anni cinque fino al 15.3.2028. Si dà atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e e successive modificazioni, per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7 , comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione n° 258 dell’11 giugno 2019. -Si dà atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato.