C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società AC LEON SSD A RL – Campionato Eccellenza – Gir. B GARA del 26.02.2023 tra AC LEON SSD A R – BRIANZA OLGINATESE C.U. n. 52 del Comitato Regionale Lombardia datato 02.03.2023

Reclamo della società AC LEON SSD A RL – Campionato Eccellenza – Gir. B GARA del 26.02.2023 tra AC LEON SSD A R – BRIANZA OLGINATESE C.U. n. 52 del Comitato Regionale Lombardia datato 02.03.2023

La società AC LEON SSD A RL ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado aveva disposto la squalifica fino al 12.04.2023 dell’allenatore Quartuccio Paolo il quale, dopo esser stato espulso rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti del Direttore di gara, per altro cagionando fermento negli animi dei propri calciatori. Il sig. Quartuccio, inoltre, non solo reiterava le ingiurie nei confronti della terna arbitrale mentre si allontanava dal campo ma, alla fine del primo tempo, impediva all’arbitro di accedere al proprio spogliatoio, frapponendosi tra lo stesso e la porta, accusava la terna di parzialità nella conduzione della gara ed infine reiterava ancora le ingiurie nei loro confronti. Nel proprio reclamo, la società indicava che una volta avvenuta l’espulsione, l’allenatore si recava in tribuna – il cui accesso dista circa 4 minuti a piedi dall’area tecnica - e che il comportamento assunto non aveva in alcun modo influenzato le successive azioni dei calciatori. Allo stesso modo, la società negava che l’allenatore avesse impedito l’accesso agli spogliatoi alla terna, considerato che si trovava in tribuna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Dal referto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, e dalle osservazioni fornite a chiarimenti dal Direttore di gara, emerge in maniera inequivoca che il sig. Quartuccio dapprima ha proferito ingiurie nei confronti del Direttore di gara e poi al termine del primo tempo – quindi poco dopo il minuto 42’ nel quale è avvenuta l’espulsione – si è frapposto fra l’arbitro e l’ingresso dello spogliatoio impedendogli l’accesso, reiterando gli insulti e proferendo una serie di accuse sull’asserita assenza di terzietà nella conduzione della gara. La società, con il reclamo, non offre alcun elemento idoneo a scalfire il preminente valore probatorio del referto di gara e pertanto questa Corte non può che concludere con una conferma di quanto disposto dal Giudice di prime cure, la cui sanzione, stante la gravità dell’episodio e le molteplici ingiurie proferite in diversi momenti, tali dunque da costituire condotte autonomamente sanzionabili, si ritiene correttamente quantificata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - Rigetta il reclamo e conferma la squalifica comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato Quartuccio Paolo; - Dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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