C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società C.S. VILLANOVA – Campionato 2°Categoria – Gir. R GARA del 19.2.2023 A.S.D. POZZO CALCIO – C.S. VILLANOVA C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Monza datato 02.03.2023

Reclamo della società C.S. VILLANOVA – Campionato 2°Categoria – Gir. R GARA del 19.2.2023 A.S.D. POZZO CALCIO – C.S. VILLANOVA C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Monza datato 02.03.2023

La società C.S. VILLANOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Monza che, in relazione alla partita in oggetto, ha disposto la ripetizione della gara per errore tecnico dell’Arbitro. Al reclamo ha resistito con motivata memoria la A.S.D. POZZO CALCIO, chiedendo la conferma della decisione adottata dal Giudice Sportivo. Esaminati gli atti, questa Corte OSSERVA La dinamica degli eventi è incontestata tra le parti e risulta peraltro attestata dallo stesso rapporto dell’Arbitro che, com’è noto, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, costituisce fonte di prova privilegiata nell’ambito della giustizia sportiva. Accadde quindi che, dopo avere assegnato sei minuti di recupero (e non sette, come affermato dalla A.S.D. Pozzo Calcio nella propria memoria di resistenza), il Direttore di Gara ebbe a decretare un’ammonizione a carico del portiere della squadra Villanova per avere trattenuto il pallone tra le mani oltre il tempo consentito. Comminato il provvedimento disciplinare, l’Arbitro, anziché riprendere il gioco assegnando un calcio di punizione indiretto all’interno dell’area di rigore in favore della squadra Pozzo Calcio, fece riprendere il gioco con un calcio di punizione a favore della squadra avversaria, ossia della compagine il cui giocatore era stato sanzionato per avere commesso un’infrazione (con ciò dovendosi smentire anche l’assunto sostenuto dalla reclamante, secondo cui l’Arbitro non avrebbe provveduto ad interrompere il gioco). In ciò si concreta certamente un errore tecnico del Direttore di Gara. Cionondimeno, siffatta constatazione non può comportare, per condivisa giurisprudenza delle Corti Sportive superiori, la conseguenza automatica della ripetizione della gara. Con decisione 12.2.2021 n. 85 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, trattando dell’art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, ha rammentato che “la disposizione in esame attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo [….] volte da un lato a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro lato, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara”. Prosegue poi la richiamata decisione evidenziando che “il ridottissimo arco temporale all’interno del quale si è consumata l’irregolarità consente da un lato di evitare il ricorso ad una valutazione puramente astratta e presuntiva [….], dall’altro di verificare, nel concreto, l’assenza di conseguenze significative sul pano agonistico, sì da permettere, attraversi una valutazione non esclusivamente tecnica, consentita dal già ricordato art. 10, comma 5, C.G.S., la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo”. Facendo applicazione di tale insegnamento, questa Corte deve osservare come, a fronte dei sei minuti di recupero accordati dal Direttore di Gara, l’episodio in esame che, lo si ribadisce, integra certamente un errore di carattere tecnico dell’Arbitro (in violazione della Regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e non dell’art. 12 del Regolamento dell’AIA, erroneamente richiamato in atti)- si colloca al minuto 50’ del secondo tempo. Il gioco avrebbe dovuto essere ripreso con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra Pozzo Calcio, è indubbio. Ma, premesso che non è naturalmente certo che tale ripresa di gioco avrebbe determinato la sicura segnatura di una rete, ciò che può affermarsi in termini di “valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art. 10, comma 5 C.G.S.” è che la tempistica necessaria per la ripresa del gioco in seguito alla segnatura della ipotetica rete non avrebbe consentito la ulteriore modifica del risultato finale della gara. Si impone quindi, in aderenza con i principi dettati dai superiori Organi di giustizia sportiva, “la sempre preferibile salvaguardia del risultato sportivo conseguito sul campo”. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l’effetto, annullando la decisione del Giudice Sportivo che aveva decretato la ripetizione della gara, ripristina il risultato della stessa come conseguito sul campo, con la vittoria per 2 reti a 0 in favore della Società C.S. Villanova. Dispone la restituzione della tassa se versata.

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