C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D ATHLETIC BRIGHELA – Campionato 3^ Categoria – Gir. B GARA del 5.3.2023 A.S.D. RIVER NEGRONE – A.S.D. ATHLETIC BRIGHELA C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 09.03.2023

Reclamo della società A.S.D ATHLETIC BRIGHELA - Campionato 3^ Categoria – Gir. B GARA del 5.3.2023 A.S.D. RIVER NEGRONE – A.S.D. ATHLETIC BRIGHELA C.U. n. 29 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 09.03.2023

La società A.S.D ATHLETIC BRIGHELA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Bergamo che, in relazione alla gara in oggetto, ha comminato le seguenti sanzioni: alla Società A.S.D. ATHLETIC BRIGHELA l’ammenda di Euro 500,00, giusta la Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive 8.3.2007 n. 14; alla Società ATHLETIC BRIGHELA l’ammenda di Euro 50,00 per responsabilità oggettiva, in relazione alle condotte del proprio capitano e del proprio dirigente accompagnatore; al dirigente accompagnatore della Società ATHLETIC BRIGHELA Sig. Luigi Cattaneo l’inibizione sino al 24.3.2023; al capitano della squadra ATHLETIC BRIGHELA Sig. Pietro Rota la squalifica sino al 23.4.2023. Le sanzioni di cui sopra erano state comminate dal Giudice Sportivo essendo emerso che prima dell’incontro il capitano della squadra, odierna reclamante, avesse richiesto all’Arbitro l’autorizzazione all’esposizione di uno striscione che, secondo il richiedente, non avrebbe avuto “contenuto politico”. Atteso che il Direttore di Gara si era limitato a rispondere di non essere competente a rilasciare nessun tipo di autorizzazione, il capitano Sig. Pietro Rota, unitamente ai suoi compagni, esponeva ugualmente lo striscione per il quale aveva fatto richiesta di autorizzazione. Benché ciò non traspaia dalla decisione del Giudice Sportivo, emerge dal rapporto arbitrale che l’allenatore della squadra Athletic Brighela, interpellato dall’Arbitro durante l’intervallo a proposito dell’iniziativa assunta dai suoi giocatori, si sarebbe limitato ad invitare il Direttore di Gara a riportare quanto accaduto sul referto ufficiale. Sempre dal rapporto di gara si apprende che lo striscione in questione faceva riferimento alla recente tragedia avvenuta in prossimità del litorale del Comune di Cutro, ove persero la vita decine di naufraghi. Esaminati gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Dalla memoria datata 15.3.2023 inoltrata dalla Difesa della reclamante si apprende, benché non ne sia stata allegata alcuna fotografia, che il contenuto dello striscione esposto negli istanti antecedenti l’inizio della gara era il seguente: “Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare”. Il che collima con la descrizione di alcune delle parole che l’Arbitro, nei pochi secondi in cui l’esposizione è avvenuta, è riuscito a percepire. Si trattava quindi di una scritta che, sebbene nient’affatto attinente alla competizione sportiva da intraprendere, esprimeva un messaggio di solidarietà nei confronti delle numerose vittime di un evento tragico. Dal testo del reclamo proposto si ha però conferma che il Direttore di Gara, ricevuta la richiesta da parte del capitano della squadra, “non ne autorizzava l’esposizione”. Poste queste premesse in fatto, preso atto dell’intervenuta rinunzia della reclamante all’eccezione relativa al mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 77 CGS, deve essere disatteso il motivo di reclamo che riposa su di una ritenuta “omessa e/o insufficiente motivazione” della decisione del Giudice Sportivo, che al contrario, pur necessitando di motivazione (art. 44 comma 3 CGS), deve essere redatta “in forma chiara e sintetica” (art. 44 comma 4 CGS). Nel merito, questa Corte ritiene però di dissentire dal Giudice Sportivo laddove, nell’infliggere le sanzioni disciplinari al capitano della squadra nonché alla Società Athletic Brighela, richiama la Determinazione 8.3.2007 n. 14 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive istituito presso il Ministero dell’Interno. Tale Determinazione, infatti, che peraltro richiama “l’esigenza di regolamentare nel dettaglio l’introduzione di tale materiale all’interno degli impianti che ospitano gare dei campionati nazionali di serie A, B e C, della Coppa Italia nonché le competizioni internazionali”, mira espressamente a prevenire episodi di “discriminazione razziale, etnica e religiosa”; il che, ferma la constatazione del differente ambito ove si svolse la competizione oggetto d’esame, non caratterizzava certo il messaggio riportato nello striscione per la cui esposizione sono state irrogate le sanzioni impugnate. E peraltro non può revocarsi in dubbio -anche alla luce del contenuto della Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 30.5.2012 n. 26, che espressamente richiama la precedente Determinazione 14/07- che la disciplina ivi contenuta si riferisca agli striscioni esposti dalle tifoserie (per lo più organizzate), e non già al singolo striscione esposto per pochi istanti dai giocatori in campo. Nella stessa univoca direzione interpretativa conduce la lettura del Protocollo d’Intesa 4.8.2017 sottoscritto congiuntamente dalla F.I.G.C., dal CONI, dalle Leghe e dalle Associazioni di calciatori, allenatori ed arbitri con i Ministeri dell’Interno e dello Sport. La violazione ascrivibile al capitano della squadra Athletic Brighela, quindi, non può che riposare sulla circostanza di avere disatteso un espresso diniego dell’Arbitro che, pur correttamente affermando di non poter rilasciare alcuna autorizzazione, l’aveva espressamente denegata (si ribadisce che di ciò si dà conto nello stesso reclamo della Società Athletic Brighela). In considerazione di quanto sopra, mentre deve essere revocata in toto la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla Società Athletic Brighela, deve essere ridotta al 16 marzo 2023 la squalifica a tempo inflitta al capitano della squadra Sig. Pietro Rota. Per ciò che concerne invece le sanzioni dell’ammenda di Euro 50,00 autonomamente inflitta alla Società Athletic Brighela e quella dell’inibizione sino al 24.3.2023 del Dirigente della stessa Sig. Luigi Cattaneo, queste a norma dell’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva non possono essere oggetto di reclamo avanti a questa Corte Sportiva d’Appello. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata del Giudice Sportivo, così provvede: annulla la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 inflitta a carico della Società A.S.D. Athletic Brighela; riduce al 16 marzo 2023 la sanzione della squalifica a tempo inflitta al capitano della squadra Athletic Brighela Sig. Pietro Rota; dichiara inammissibile il reclamo ex art. 137 CGS per ciò che concerne la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 inflitta alla Società A.S.D. Athletic Brighela nonché per l’inibizione sino al 24.3.2023 inflitta al Dirigente della medesima Sig. Luigi Cattaneo. Dispone la restituzione della tassa se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it