C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – Camp. Giovanissimi U 14 Prov. – Gir. B GARA del 26.02.2023 tra CASTELLO CITTA’DI CANTU’ – LIBERTAS SAN BARTOLOMEO C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Como datato 02.03.2023

Reclamo della società ASD LIBERTAS SAN BARTOLOMEO – Camp. Giovanissimi U 14 Prov. – Gir. B GARA del 26.02.2023 tra CASTELLO CITTA’DI CANTU’ – LIBERTAS SAN BARTOLOMEO C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Como datato 02.03.2023

La società ASD LIBERTAS SAN BARTOLOMEO ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado aveva disposto la squalifica fino all’11.04.2023 dell’allenatore Gioiosa Michele per comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro al termine della gara. Nel proprio reclamo, la società evidenziava come a fine partita fosse effettivamente intervenuto un colloquio tra il sig. Gioiosa e il Direttore di gara, ma che questo si fosse svolto con toni civili – sebbene concitati considerato che il confronto verteva su alcune decisioni assunte dall’arbitro nel corso della gara – e che l’allenatore non avesse mai assunto toni o atteggiamenti minacciosi, aggressivi né ingiuriosi o irriguardosi. Allo stesso modo, a dir della società, l’allenatore Gioiosa non aveva mai tentato di addivenire ad un contatto fisico con l’arbitro. La società inoltre evidenziava come il rapporto del Direttore di gara potesse essere generico, sebbene non ne avesse preso visione, in quanto non richiesto in sede di preannuncio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Dal referto di gara, che costituisce fonte privilegiata di prova, e dalla successiva integrazione fornita dall’arbitro, emerge che il sig. Gioiosa ha senz’altro assunto un atteggiamento irriguardoso nei suoi confronti, considerato in particolare che i toni assunti risultavano non solo particolarmente concitati, ma anche che l’accusa rivolta nei suoi confronti fosse di parzialità nella conduzione della gara. Risulta confermata anche la circostanza secondo cui il sig. Gioiosa abbia quanto meno accennato ad una ricerca del contatto con il Direttore di gara, intento in ogni caso immediatamente abbandonato, sia per una desistenza dell’allenatore che per un intervento da parte del Dirigente della squadra. Pertanto le condotte ascritte risultano tutte confermate. Tuttavia, non può condividersi la quantificazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo che ha disposto una squalifica di 40 giorni a carico del sig. Gioiosa. In particolare, l’art. 36 del CGS prevede che ai calciatori e ai tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara debba essere applicata una sanzione di due giornate di gara o a tempo determinato. Sebbene il Codice stesso consenta al Giudice di applicare una sanzione di ammontare superiore alle due giornate (che tradotte in tempo determinato risulterebbero equivalenti orientativamente ai 15 giorni), è pur vero che per applicare una sanzione a tempo determinato di ammontare nettamente superiore (40 nel caso di specie) debbano sussistere delle circostanze tali da rendere maggiore il disvalore della condotta, circostanze che, nella fattispecie, non sono ravvisate da questa Corte

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - Accoglie il reclamo e riduce la squalifica del sig. Gioiosa Michele fino al 20.03.2023;

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