C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – gara del 11/ 2/2023 SETTALESE – ROMANENGO

gara del 11/ 2/2023 SETTALESE - ROMANENGO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.50 del 16.2.2023 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara alla Procura Federale per accertare eventuali responsabilità di tesserati ciò in quanto risulta che al termine della gara medesima l'arbitro veniva informato dal tecnico e da un calciatore della società Romanengo che tale calciatore era stato fatto oggetto di insulti discriminatori da parte di un calciatore avversario. Pertanto lo scrivente si è riservato ulteriori decisioni disciplinari all'esito del richiesto accertamento. La Procura Federale con nota prot. 21869/47pf-of 22-23/PM/ep del 16-3-2023 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza. Dagli atti citati risulta che le dichiarazioni rese all'inquirente dal calciatore Sankoh Mahmoud della società Romanengo in ordine ad insulti discriminatori da lui subiti durante la gara e dal tecnico (il quale non ha sentito tali insulti ma ne è stato informato a fine gara dal calciatore) risultano concordanti e coerenti; le dichiarazioni del calciatore accusato, Colpani Luca della società Settalese, appaiono "più informate alla difesa dalle accuse mossegli fornendo dettagli volti a limitare la portata dell'accaduto ..senza negare però che qualcosa fosse accaduto fra lui e l'avversario". Ora le dichiarazioni dell'accusato hanno valore probatorio tanto quanto quelle dell'accusatore, non essendo provato il contrario.

Pertanto si rileva che le dichiarazioni del calciatore Colpani Luca non sono confessorie degli insulti discriminatori a lui attribuiti ("torna a raccogliere il cotone" ed altra grave espressione che, contestatagli dall'inquirente il Colpani "ha negato recisamente di aver pronunciato") bensì solamente di frasi offensive, seppur ripetute pronunciate durante la gara contenenti l'espressione "coglione". Tale comportamento merita quindi di essere sanzionato. Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale.

PQS.

DELIBERA

1) Di squalificare per tre gare il calciatore Colpani Luca della società Settalese.

 

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