C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 23/03/2023 – Delibera – gara del 11/ 3/2023 GARLASCO 1976 ASD – CASORATE PRIMO

gara del 11/ 3/2023 GARLASCO 1976 ASD - CASORATE PRIMO

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 55 del 16.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società FC Garlasco. Dato atto che con nota pec in data 17-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la società Garlasco comunica che nonostante " le continue ed insistenti richieste dei dirigenti .. il direttore di gara non ha consegnato. la distinta della società Casorate Primo sia nel momento della verifica dei documenti prima della gara e nemmeno dopo la gara in tal modo siamo impossibilitati a controllare la posizione dei giocatori della squadra avversaria.." Chiede pertanto che " tale controllo e verifica sia effettuato dal giudice stesso.". La società Casorate Primo non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il direttore di gara sentito in proposito e con supplemento di rapporto a mezzo mail in data 17-3-2023 ore 14,42 comunica che "prima dell'inizio della gara . facevo la chiama davanti allo spogliatoio e rimettevo una copia della distinta della società Casorate Primo ad uno dei dirigenti della società Garlasco e poi una copia della distinta della società Garlasco ad uno dei dirigenti della società Casorate Primo. Grazie. ". E' appena il caso di ricordare che la competenza del GS è chiaramente definita dall'articolo 65 del CGS. La tesi prospettata dalla reclamante non trova dunque riscontro negli atti ufficiali. Si ricorda che il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi sono fonte primaria privilegiata di prova e costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disciplinari.

PQM

DELIBERA

 Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: FC Garlasco - ASD Casorate Primo: 1-2. si dispone inoltre l'addebito della tassa, se non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it