FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 308/AA del 03/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – RELLA RICCARDI ASD SPORTING VOLLA LIBERTAS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Anna RELLA RICCARDI, e della società ASD SPORTING VOLLA LIBERTAS, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANNA RELLA RICCARDI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Sporting Volla Libertas, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati/tornei organizzati dall’Ente di Promozione Sportiva Maued Sport, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dalla stessa rappresentata nella stagione sportiva 2021 - 2022; campionati/tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
ASD SPORTING VOLLA LIBERTAS, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Anna RELLA RICCARDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORTING VOLLA LIBERTAS;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Anna RELLA RICCARDI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORTING VOLLA LIBERTAS;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
