F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 188/CSA pubblicata del 4 Aprile 2023 – A.S.D. Calcio Chieri

                                       

 Decisione n. 188/CSA/2022-2023       

Registro procedimenti n. 210/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 210/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Chieri in data

10.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.03.2023, l’Avv. Andrea Galli; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Chieri ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Massimo Camilli, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone A, Chieri/A.C. BRA del 05.03.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.   La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.

In particolare, la società Chieri ha sostenuto che la condotta posta in essere dall'atleta Camilli non sarebbe qualificabile come violenta, essendosi concretizzata in un normale contatto di gioco tra avversari in area per assumere la miglior posizione possibile in occasione di un cross dalla destra in attacco. La società reclamante, inoltre, ha depositato un filmato da cui si evincerebbe che il contatto non è avvenuto a gioco fermo e che il giocatore colpito ha successivamente ripreso il gioco senza bende o punti di sutura. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 marzo 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Preliminarmente giova rilevare l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla società Chieri. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel merito, dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara ed in particolare dal rapporto dell’AA2, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che “Al '16 st richiamavo l'attenzione dell’AE per espellere Camilli Massimo n.9 del Chieri poiché a gioco in svolgimento colpiva violentemente con una gomitata al volto un calciatore avversario provocandogli sanguinamento al labbro”.

Pur essendo rilevabile una parziale discrasia tra gli atti ufficiali, dai quali risulta che, al momento del fatto, il gioco era in svolgimento e la decisione del Giudice Sportivo, ove il gioco viene indicato come fermo, l’AA2, nel suo referto, ha specificato come il colpo sia stato inferto violentemente dal Camilli, provocando al calciatore avversario sanguinamento al labbro, gesto che si rivela dotato di indubbia potenzialità gravemente dannosa, anche tenendo conto della parte del corpo attinta dalla gomitata.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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