F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 189/CSA pubblicata del 4 Aprile 2023 – S.S.D. Città di Acireale 1946
Decisione n. 189/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 213/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 213/CSA/2022-2023, proposto dalla S.S.D. Città di Acireale 1946 ARL in data 16.03.2023,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 14 marzo 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24 marzo 2023, dott. Agostino Chiappiniello e udito l’Avv. Filippo Marra Cutrupi per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Città di Acireale 1946 ARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Guarino Vincenzo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 14 marzo 2023, in relazione alla gara San Luca/Città di Acireale 1946 ARL del 12.03.2023 — Campionato Nazionale di Serie D – Girone I.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "per avere rivolto espressione offensiva alla terna arbitrale".
La società reclamante ha prospettato una diversa e meno grave qualificazione dei fatti, sostenendo che il calciatore Guarino avrebbe profferito le parole di cui al referto arbitrale nell’ambito del contesto agonistico di gioco, senza volontà ingiuriosa o irriguardosa. La società reclamante ritiene inoltre che sussistano e siano invocabili diverse circostanze attenuanti, conclusivamente chiedendo l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riduzione della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la Società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica diversa e meno grave, senza negarne l’esistenza.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto dell’Assistente dell’Arbitro n. 1, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Al 47 del II tempo segnalavo al DDG di espellere il n. 18 sig. Guarino Vincenzo (Acireale) perché a gioco fermo in dissenso verso le decisioni prese dal DDG si avvicinava a me e protestava rivolgendomi la seguente frase: Non avete le palle per questa partita, non avete le palle! ".
Alla luce di tale referto, può convenirsi con la Società reclamante circa il fatto che la frase pronunciata all’indirizzo della terna arbitrale non sia ingiuriosa e, tuttavia, la stessa è certamente irriguardosa e tanto basta per ritenere congrua la sanzione di 2 giornate di squalifica comminata dal Giudice Sportivo, atteso che l’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S., prevede la sanzione minima edittale di 2 giornate tanto in caso di condotta ingiuriosa quanto in caso di condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Non vengono, infine, prospettati nel reclamo, né si rinvengono dagli atti, elementi idonei a ravvisare circostanze attenuanti invocabili a favore del calciatore sanzionato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce