C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento 78/A F.C.D. NEW EAGLES 2010 (ME), avverso la squalifica ai tecnici Drago Francesco (fino al 30.4.2023), Scoglio Andrea (fino al 30.3.2023) e avverso ammenda di € 50,00. Campionato Under 14 provinciale, Gara: “New Eagles – Torregrotta” del 31.1.2023 C.U. n. 36 Del. Messina del 2 febbraio 2023.

Procedimento 78/A

F.C.D. NEW EAGLES 2010 (ME), avverso la squalifica ai tecnici Drago Francesco (fino al 30.4.2023), Scoglio Andrea (fino al 30.3.2023) e avverso ammenda di € 50,00. Campionato Under 14 provinciale, Gara: “New Eagles – Torregrotta” del 31.1.2023 C.U. n. 36 Del. Messina del 2 febbraio 2023.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec in data 3 febbraio 2023 e successivo invio dei motivi del 5 febbraio 2023, la New Eagles, in persona del Vice Presidente sig.ra Vitale Emanuela, ha impugnato le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate. Con il detto reclamo la appellante riconosce che il sig. Drago Francesco, allenatore tesserato per la New Eagles, è rimasto in panchina dall’inizio dell’incontro e fino ad oltre la metà del secondo tempo, sebbene non iscritto in distinta, ma che tale comportamento sarebbe di lieve entità atteso che “nella cartellina dei documenti che viene consegnata all’ufficiale di gara per il riconoscimento vi era anche il documento di quest’ultimo, e ciò a dimostrazione della sua buona fede”. Sostiene, inoltre, che il Drago avrebbe solo detto all’arbitro che il gol della squadra avversaria era stato segnato da un calciatore in fuori gioco, che lo stesso sarebbe stato espulso senza motivo e che non sarebbe rispondente al vero che, a fine gara, questi e lo Scoglio si sarebbero recati nello spogliatoio del D.G. ove si sarebbero intrattenuti per oltre mezz’ora. Chiede pertanto l’annullamento della decisione del GST o, in subordine, la riduzione del periodo di squalifica. L’appello non può trovare accoglimento. Va infatti certamente considerato meritevole di sanzione il comportamento del Drago Francesco, presente in panchina, come riconosciuto dalla stessa appellante, nonostante non risultasse iscritto in distinta, a nulla valendo la circostanza che il suo documento si trovasse nella cartellina consegnata all’arbitro. Il comportamento antisportivo del Drago è stato altresì aggravato dalla circostanza di aver rifiutato di dire il suo cognome all’arbitro (v. referto di gara) e di essersi recato, unitamente all’allenatore Scoglio Andrea, nello spogliatoio del D.D.G., per ivi trattenersi per oltre mezz’ora continuando a protestare e chiedendo, alla fine, di non riferire tale circostanza nel referto arbitrale. Identiche considerazioni valgono per il comportamento del sig. Scoglio Andrea. Infine risulta inammissibile il capo di gravame relativo all’ammenda in quanto non impugnabile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 62,00=

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