C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 302 CSAT 20 del 14/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 64/A A.S.D. SPORTING FIUMEFREDDO (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 Campionato 2^ Cat. Girone “D” Gara: Sporting Fiumefreddo – Giardini Naxos del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Procedimento n. 64/A

A.S.D. SPORTING FIUMEFREDDO (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 Campionato 2^ Cat. Girone “D” Gara: Sporting Fiumefreddo – Giardini Naxos del 29.01.2023 – C.U. n. 283 del 31.01.2023.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’ASD Sporting Fiumefreddo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata, e chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara avrebbe errato nella indicazione delle sostituzioni poiché, secondo la tesi difensiva, al 22’ del 2° t. sarebbe entrato il n.18 al posto del n.13 mentre con l’ultimo cambio sarebbe uscito il n.8 e sarebbe entrato il n.28 per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione sulla normativa relativa all’utilizzo degli juniores. A tal fine deposita ritrazioni fotografiche ed indica un link riportante ad un video caricato su YouTube che dovrebbero dimostrare quanto fin qui sostenuto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva la inammissibilità, sotto un duplice profilo, non solo della produzione fotografica ma anche del video perché detta produzione per un verso non è prevista dall’ordinamento federale e per altro verso perché le immagini video e le fotografie (estrapolate dal video) non offrono, comunque, quella piena garanzia tecnica e documentale voluta dalla normativa. Letti gli atti ufficiali di gara, la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro, infatti non può non rilevarsi come le sostituzioni così come effettuate dalla reclamante trovino conferma non solo nel c.d. rapportino di fine gara, regolarmente sottoscritto dal dirigente accompagnatore, che nell’occorso nulla ebbe ad osservare, ma anche dal rapporto del Commissario di Campo regolarmente designato con conseguente rigetto del gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

 

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