C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 CSAT 21 del 23/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 84/A A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3. Campionato Promozione Girone “A” Gara: Accademia Trapani – Iccarense del 29.01.2023 – C.U. n. 291 del 07.02.2023.

Procedimento n. 84/A

A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3. Campionato Promozione Girone “A” Gara: Accademia Trapani – Iccarense del 29.01.2023 – C.U. n. 291 del 07.02.2023.

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l’A.S.D. Accademia Trapani, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e chiede che questa Corte la riformi così ristabilendo il risultato conseguito in campo. Si sostiene, in buona sintesi, che sebbene la disposizione emanata dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 del 1.7.2022, la quale, per il campionato di Promozione, impone che per l’intera durata della gara vi sia la presenza in campo di almeno n.2 calciatori “juniores”, uno nato dall’ 1.1.2003 ed un altro dall’1.1.2004, essi hanno iniziato la gara schierando in campo ben tre calciatori “juniores” nati rispettivamente uno nel 2003, un secondo nel 2004 ed infine un terzo nato del 2005 così adempiendo, più di quanto previsto dalla già citata norma regolamentare. Viene evidenziato che tale regola ha due eccezioni: la prima riguarda il caso in cui uno dei due calciatori “juniores” venga espulso mentre la seconda riguarda il caso in cui il calciatore “juniores” sia costretto ad uscire per infortunio e la società abbia già effettuato tutte le sostituzioni a sua disposizione. Ciò posto, la reclamante ritiene che, una volta che era stato espulso il calciatore nato nel 2003, non avesse più l’obbligo di mantenere in campo due “juniores” per cui, legittimamente, ha sostituito il secondo “juniores” con un “senior” e a riprova di quanto fin qui sostenuto allega una decisione della CAF resa nel 1996 ed una decisione dello stesso G.S.T. relativa alla stagione sportiva 2021/2022. Nulla è pervenuto, nei termini, dalla consorella. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, preliminarmente rileva che la decisione del G.S.T. di questo Comitato, resa nel corso della stagione sportiva 2021/2022, non risulta pertinente al caso in esame perché nella predetta gara la Società aveva schierato fin dall’inizio solo due calciatori “juniores” in ossequio alla norma regolamentare emanata dalla L.N.D., per cui una volta espulsone uno non aveva più l’obbligo di reintegrarlo. Quanto oggi sottoposto a questa Corte riguarda, al contrario, il caso in cui la Società, come per l’odierna reclamante, schieri in campo, per sua scelta, un numero maggiore di calciatori “juniores” rispetto a quello minimo previsto dalla richiamata normativa. Orbene a parere di questa Corte il reclamo non può trovare accoglimento sebbene il datato precedente giurisprudenziale della CAF (anno 1996) richiamato dalla reclamante, poiché le motivazioni adottate non solo non appaiono condivisibili, ma sono state superate dalla stessa CAF con la decisone del 14.02.2002 pubblica sul C.U. n. 22/C in merito alla gara Stella Jonica Taras / Toma. In particolare, e per quello che qui interessa, la CAF ha chiarito che: “… lo spirito della norma è quello di garantire costantemente, nei limiti del possibile, la permanenza di tre calciatori (n.d.r. nel caso in esame il C.U. prevedeva la presenza obbligatoria di tre under due nati dall’1.1.1982 e uno nato dall’1.1.1983). Nel caso di specie, continua la Corte, è dirimente sottolineare che era stato espulso il quarto calciatore under in campo. Il venir meno del minimo legale, con la sostituzione avvenuta tre minuti dopo la suddetta espulsione, di un altro dei calciatori juniores, è stata, dunque, il frutto di una scelta tecnica del tutto volontaria e non obbligata della …, nel senso che quest’ultima, nonostante l’espulsione di un giocatore juniores, poteva continuare a schierane regolarmente tre (n.d.r. nel caso in esame due) ma sceglieva deliberatamente di sostituire uno di essi, in violazione quindi della prescrizione sopra richiamata e senza potersi avvalere della clausola di salvaguardia dalla medesima prevista, da ritenersi applicabile solo quando l’espulsione provoca immediatamente e, soprattutto, direttamente, l’impossibilità di rispettare l’obbligo dello schieramento di giovani giocatori in campo...”. Interpretazione questa che appare coerente con la ratio della norma regolamentare e che si condivide e a cui questa Corte intende dare continuità confermando la decisione reclamata che risulta coerente ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

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