C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 326 CSAT 22 del 28/02/2023 – Delibera – Procedimento n. 89/A C.U.S. PALERMO (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Carollo Dario. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: CUS Palermo – Resuttana San Lorenzo del 11.2.2023 – C.U. n. 300 del 14.2.2023.

Procedimento n. 89/A

C.U.S. PALERMO (PA) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Carollo Dario. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara: CUS Palermo – Resuttana San Lorenzo del 11.2.2023 – C.U. n. 300 del 14.2.2023.

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi il CUS Palermo , in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST, come in epigrafe riportata, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato avrebbe reagito ad un fatto violento posto in essere a suo danno, per cui invoca l’applicazione delle attenuanti per avere agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui e, a tale proposito, chiede ammettersi la produzione di un video che dimostrerebbe l’assunto difensivo nonché eventuale prova testimoniale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova per testi poiché il giudizio di appello si base sui documenti ufficiali di gara e di quelli eventualmente prodotti dalla reclamante, purché indispensabili ai fini del decidere, ai sensi del comma 4 dell’art. 76 C.G.S. in relazione al comma 7 dell’art. 23 del C.G.S. del C.O.N.I. Risulta, altresì, inammissibile la produzione del video, infatti, sul punto giova ricordare che l’art. 61, comma 1, C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare. In altri termini la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In questa prospettiva, l’art. 58, comma 1 C.G.S. prevede che i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61, comma 2 C.G.S. individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una infrazione” (comma 2) e sempreché offrano piena garanzia tecnica e documentale (Cfr CFA 0002/CFA/2022-2023 del 01.07.2022). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr CSA n.014/CSA/2021-2022), infatti tale produzione non tende a provare l’estraneità del calciatore a quanto contestatogli ma bensì ad una diversa dinamica dei fatti a lui attributi. Tale video, peraltro, non offre quella piena garanzia tecnica e documentale prevista dalla normativa federale sopra richiamata. Nel merito, letto il referto di gara, si rileva che al 50’ del 2° t. è stato espulso il sig. Carollo Dario per avere assunto una condotta violenta in danno di un calciatore avversario e seppur verosimilmente abbia reagito ad un fatto ingiusto posto in essere in suo danno da un calciatore avversario espulso anch’esso nello stesso frangente, la sanzione, così come irrogata dal GST, appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in quanto l’invocata attenuante va ritenuta equivalente alla aggravante di cui al comma 4 dell’art. 73 delle N.O.I.F. ricoprendo nell’occorso il Carollo la funzione di capitano.

P.Q.M

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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