C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 03/03/2023 – Delibera – gara del 18/ 2/2023 CITTA DI CINISI – PRIMAVERA MARSALA
gara del 18/ 2/2023 CITTA DI CINISI - PRIMAVERA MARSALA
4-4; Ricorso Primavera Marsala
Si osserva in via preliminare che il ricorso proposto dalla Società Primavera Marsala è da ritenersi inammissibile in quanto il relativo preannuncio è stato sottoscritto dal Presidente, sig. Matteo Giovanni Gerardi, in atto inibito sino al 5/03/2023 come da C.U. n. 283 del 31/01/2023, così contravvenendo alla prescrizione di cui all'art. 9, comma 2/a, del C.G.S.;
Esaminato il rapporto dell'arbitro, ricordato che i procedimenti presso questo Organo di Giustizia si svolgono sulla base di esso e del rapporto del Commissario di campo incaricato, ciò ai sensi dell'art. 62, comma 2, del C.G.S., e che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, dagli stessi si rileva testualmente che: "Durante l'intervallo, nell'esatto momento in cui ci stavamo recando all'interno degli spogliatoi (calciatori e dirigenti), veniva lanciata una bomba carta dall'esterno del cancello di ingresso del campo di gioco che per pochi centimetri non colpiva un calciatore e un dirigente della squadra ospite (Primavera Marsala), causando loro però un forte dolore alla testa e ai timpani."
Anche il Commissario di campo incaricato descrive in maniera analoga quanto accaduto;
Il calciatore in questione, il n. 1 della Primavera Marsala, Ilario Mirko, iniziato il secondo tempo, veniva poi sostituito al 10' e condotto in ospedale in ambulanza per accertamenti;
Quanto accaduto, da addebitare comunque alla Società Città di Cinisi quale Società ospitante, ha certamente determinato una alterazione al potenziale atletico della Società Primavera Marsala così che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del C.G.S., la stessa va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società Primavera Marsala, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Città di Cinisi la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica;
Di dare atto del risultato conseguito in campo.