C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo della Soc. Sansovino Srl avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Biondi Giacomo

Reclamo della Soc. Sansovino Srl avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Biondi Giacomo

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente proposto la soc. Sansovino Srl impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore Biondi Giacomo la sanzione della squalifica per tre gare, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 51 del 19.01.2023, con la seguente motivazione: “per aver tentato di colpire con uno schiaffo un avversario e per aver spinto, immediatamente dopo, il medesimo giocatore facendolo cadere a terra”. La reclamante contesta la sanzione impugnata poiché erroneamente inflitta al calciatore n. 6 Biondi Giacomo, anziché al calciatore n. 6 della compagine avversaria (S.P.D. Pienza), unico responsabile per i fatti per cui si procede, il quale ha cercato di colpire, successivamente spintonandolo a terra, il calciatore n. 7 della società Sansovino. Evidenzia inoltre, a sostegno di quanto riportato, che quanto sopra descritto è facilmente dimostrabile da video, audio e immagini, alcune di quest’ultime riprodotte nel corpo del reclamo, dalle quali si può evincere l’assoluta estraneità del Biondi. Rileva altresì, a confutazione della ricostruzione arbitrale, che il luogo in cui si è verificata la mischia da cui è scaturito l’episodio contestato non avrebbe permesso, data le ridottissime dimensioni, la caduta a terra di un giocatore in quanto dinamicamente impossibile. Chiede, pertanto, di essere ascoltata dalla Corte, insistendo per la richiesta di riduzione della sanzione inflitta da tre ad una giornata, avendo il Biondi già scontato una giornata di squalifica il 22 gennaio 2023. Vista la richiesta istruttoria formulata, la Corte ha provveduto a convocare dinanzi a sé la reclamante per il giorno 27 gennaio 2023, sede nella quale ha nuovamente ribadito, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte, l’assoluta estraneità del Biondi in relazione agli eventi contestati, osservando inoltre che la responsabilità per quanto accaduto è da attribuire esclusivamente al calciatore n. 6 del Pienza. Il reclamo è immeritevole di accoglimento per i seguenti motivi. La tesi principale sostenuta dalla reclamante, posta a motivo di riforma del provvedimento impugnato, riguarda l’illegittimità della sanzione inflitta al calciatore Biondi Giacomo in quanto estraneo ai fatti per cui si procede. Detta asserzione appare, invero, smentita per tabulas dalle dichiarazioni arbitrali rilasciate con il supplemento di rapporto, richiesto ed acquisito dalla Corte, a mezzo del quale il direttore di gara afferma in modo assolutamente certo ed incontrovertibile che la mischia da cui è scaturito l’episodio di cui di discute non è quella che si è verificata tra le panchine e il centrocampo, bensì quella che si è formata nella zona antistante gli spogliatoi, luogo dove il Biondi ha tentato di colpire l’avversario con uno schiaffo, senza però riuscirci, attingendo successivamente l’avversario con una spinta provocandone la caduta a terra. Le risultanze contenute nei documenti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto) appaiono, infatti, chiare, precise e concordanti nell’identificare il calciatore Biondi Giacomo come autore della gestualità in questione, nonché nel cristallizzare la suddetta condotta nell’ambito delle condotte violente, emergendo incontrovertibilmente dall’esame specifico di dette risultanze la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà del gesto. La vicenda così ricostruita non lascia margine di dubbio su quella che appare essere la dinamica dei fatti, non potendo il Collegio, in assenza di elementi di contraddittorietà e di evidente lacunosità nella versione arbitrale, disconoscere il carattere fidefacente (ex art. 61 C.G.S.) riconosciuto dalle Carte Federali agli atti ufficiali, a fronte della mera asserzione di parte, non supportata da alcun elemento e/o circostanza oggettiva, atta a negare che l’episodio abbia avuto protagonisti soggetti diversi da quelli indicati dal direttore di gara, ovvero che l’episodio si sia in concreto verificato con modalità ed una dinamica diversa da quella risultante dagli atti arbitrali. In quest’ottica, non appare certamente idoneo a realizzare il fine di cui sopra l’allegazione da parte della reclamante di alcuni estratti per immagine fotografica della gara in questione, rappresentando gli stessi delle istantanee riferibili ad eventi statici che non consentono al Giudicante di poter effettivamente intervenire per poter superare il carattere fidefacente dei rapporti arbitrali, modificando la decisione impugnata La richiesta di riduzione avanzata dalla reclamante non può, pertanto, trovare accoglimento. Sanzione congrua a mente dell’art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla Soc. Sansovino Srl; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone il definitivo incameramento della tassa di reclamo.

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