C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 55 del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla società A.S.D. Radicondoli avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato la società con l’ammenda di Euro 1.200,00 e il calciatore Parigi Stefano con la squalifica per 5 gare effettive. (C.U. n. 50/2023).
Reclamo proposto dalla società A.S.D. Radicondoli avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha sanzionato la società con l’ammenda di Euro 1.200,00 e il calciatore Parigi Stefano con la squalifica per 5 gare effettive. (C.U. n. 50/2023).
I provvedimenti assunti dal G.S.T. così motivati, ‘AMMENDA EURO 1.200,00 Radicondoli Per scoppio di un petardo all’interno dell’impianto. Il tutto senza conseguenze. Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G., gara, intervallo e termine con propri sostenitori che scuotono ripetutamente la rete di recinzione a scopo intimidatorio e si arrampicano sulla stessa. Per aver causato, con il proprio atteggiamento ostile, sosta forzata negli spogliatoi dell’arbitro dai quali lo stesso usciva accompagnato da un dirigente locale. Per aver ostruito ripetutamente la marcia dell’autovettura del D.G. posizionandosi davanti al veicolo ed al centro della carreggiata. Desistevano solo grazie al sopraggiungere dei Carabinieri. Recidiva nel contegno offensivo dei propri sostenitori. SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE Parigi Stefano (Radicondoli) Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario ed aver rivolto frase irriguardosa al D.g.’, vengono ritualmente impugnati dalla Società Radicondoli ASD, la quale con tempestivo reclamo chiede alla Corte Sportiva di Appello Territoriale la riduzione delle sanzioni sopra indicate poiché sproporzionate rispetto al reale accadimento dei fatti, nonché alla categoria di appartenenza. Osserva e contesta al riguardo, per quanto concerne la sanzione pecuniaria comminata per il comportamento dei propri sostenitori, che: a) non è vero che il numero di tifosi presenti sugli spalti era di 30/40 unità, come erroneamente indicato dal direttore di gara, poiché in occasione della richiamata partita sono stati emessi soltanto 13 biglietti; b) non è vero che sulla rete di recinzione si sono arrampicati ‘una decina’ di tifosi, bensì tale comportamento è stato compiuto da un solo soggetto che è stato prontamente bloccato dal personale presente sul posto; c) non è vero che è stato impedito al direttore di gara di uscire dall’impianto sportivo, avendo egli lasciato detto impianto insieme al dirigente Accompagnatore senza che nulla gli accadesse, circostanza peraltro confermabile dai Carabinieri presenti sul posto. Osserva, inoltre, che le condotte comunque imputate ai propri sostenitori non hanno mai messo in pericolo, neppure potenzialmente, l’incolumità fisica del direttore di gara. Ritiene, pertanto, che l’ammenda sia eccessivamente gravosa, poiché, anche a voler tenere conto della contestata recidiva, ove venisse confrontata con sanzioni pecuniarie inflitte a società di pari categoria per comportamenti offensivi e minacciosi tenuti dal pubblico nei confronti del direttore di gara, la stessa risulterebbe comunque sproporzionata rispetto agli addebiti contestati, ritenuto inoltre il particolare rigore dell’Arbitro nella valutazione di tutti gli accadimenti e la incontestabile adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dalla società, anche mediante l’ausilio della Forza Pubblica. Per quanto riguarda invece la sanzione della squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Parigi Stefano, contesta che il calciatore in questione abbia tenuto una condotta materiale di violenza (nega sia di aver colpito volontariamente l’avversario con un calcio, sia aver sferrato a quest’ultimo due pugni ai fianchi n.d.r.), sanzionabile a mente dell’art. 38 C.G.S., precisando che il contatto tra gli arti inferiori dei due giocatori è avvenuto in modo del tutto fortuito e che, per quanto attiene i due ‘pugni ai fianchi’, l’arbitro ha erroneamente confuso il comportamento del Parigi volto a ‘cinturare’ con le mani il corpo del giocatore avversario, con l’unico intento di recuperare il pallone indebitamente trattenuto con le mani e nascosto dall’avversario dietro il suo corpo. Allega, a sostegno di tale ultima considerazione, dichiarazione scritta e sottoscritta dal capitano e dall’allenatore della società Staggia, con la quale detti soggetti affermano e confermano la tesi sopra descritta. Osserva pertanto, richiamando i precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla tematica concernente la definizione di comportamento violento (“la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica...[..] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri”), l’assenza nel caso di specie sia di volontà lesiva che di animus violento nella gestualità del giocatore, il quale ha solo cercato di recuperare velocemente, ‘con la foga agonistica tipica di tali momenti’, la palla dalle mani dell’avversario. Ritiene, dunque, alla luce di quanto sopra, che tale condotta possa giuridicamente qualificarsi in maniera diversa rispetto all’interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, escludendo la condotta di violenza in luogo di un contegno antisportivo. Relativamente, infine, all’espressione pronunciata all’indirizzo dell’Arbitro, ritiene trattarsi di frase non sanzionabile poiché riconducibile ad una, seppur maleducata, tenue protesta del giocatore non seguita da alcun ulteriore comportamento. Il reclamo è infondato per le seguenti ragioni. I motivi di doglianza sviluppati dalla reclamante appaiono inconsistenti, sia sotto un profilo fattuale, che da un punto di vista giuridico. Per quanto concerne la sanzione inflitta per comportamento dei propri sostenitori, il Collegio osserva che la versione dei fatti descritta dall’arbitro nel referto di gara - con dettagli e dovizia di particolari - è stata dal medesimo integralmente confermata con il successivo supplemento di rapporto richiesto e acquisito dalla Corte ai sensi dell’art. 50, c. 4, C.G.S.. In sede di esame, il Collegio evidenzia di non aver ravvisato elementi di criticità e di opacità atti a minare il carattere di fede privilegiata riconosciuto dalle Carte Federali ai suddetti atti ufficiali. In altre parole, ad avviso della Corte risulta adeguatamente provata la responsabilità della società Radicondoli per tutti i fatti contestati ai propri sostenitori in occasione della partita Radicondoli – Staggia, svoltasi il giorno 08.01.2023 presso l’impianto sportivo Comunale G. Boscaglia di Radicondoli, poiché le deduzioni e le eccezioni sviluppate dalla reclamante nel presente giudizio appaiono, in parte, riconoscere l’illiceità comportamentale del pubblico presente sugli spalti (irrilevante a tale fine appare il numero di persone coinvolte); dall’altra non appaiono idonee a confutare (tenuto conto, peraltro, del diverso ‘peso’ probatorio) la ricostruzione arbitrale dei fatti, la quale, comunque, risulta debitamente circostanziata e sufficientemente dettagliata in ordine ad ogni singolo episodio contestato per consentire di giungere ad una declaratoria di responsabilità della società per tutti i fatti i commessi dai propri sostenitori durante e dopo la gara in questione. Quanto alle lagnanze sollevate in tema di eccessività della sanzione pecuniaria inflitta, il Collegio osserva che l’entità dell’ammenda comminata appare correttamente calibrata dal Giudice di prime cure in ragione dei criteri e dei parametri costantemente seguiti e applicati da questo Organo di Giustizia, avendo lo stesso giustamente tenuto conto delle plurime
azioni illecite poste in essere dai sostenitori della società Radicondoli, tra le quali spicca ( ma solo per dare evidenza alla reclamante dei criteri seguiti dal Giudice di prime cure nel quantificare tutti gli addebiti contestati), la non negata responsabilità, a mente dell’art. 25, c. 3, C.G.S., per fatto commesso dai propri sostenitori e consistito nell’introduzione e successiva deflagrazione all’interno dell’impianto di gioco di materiale pirotecnico; violazione che, a norma dell’art. 25, c. 7, C.G.S., è punita con la sanzione minima di Euro 500,00 per le società non appartenenti alla sfera professionistica. Sotto tale prospettiva, pertanto, la sanzione determinata dal primo Giudice risulta andare esente da critica, poiché la stessa appare evidentemente frutto della applicazione delle sanzioni previste per ogni singolo comportamento illecito compiuto dai propri sostenitori, con la debita considerazione della contestata recidiva, non ritenendo invero il Collegio di dover valorizzare, in assenza di adeguata prova, l’applicazione al caso di specie dall’attenuante prevista dall’art. 29, c., C.G.S. (“La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1”). Per quanto concerne, invece, la squalifica per 5 gg. inflitta al calciatore Parigi, il Collegio osserva: - la ricostruzione arbitrale dell’evento, quanto alla contestata condotta violenta, appare antiteca rispetto all’evento narrato dalla reclamante; narrato che viene oggi asseritamente suffragato da dichiarazione scritta proveniente da altri tesserati Invero, il supplemento di rapporto arbitrale conferma integralmente la versione dei fatti originariamente descritta con il referto di gara (‘colpiva con due pugni dall’altezza dei fianchi dell’avversario, e successivamente con un calcio di media intensità sul piede dello stesso…’), aggiungendo, a corredo di quanto già ampiamente indicato in sede di prima refertazione, la precisazione che il Parigi, al momento del fatto, non mostrava particolare interesse nel recupero della palla, dando così evidenza dell’insussistenza di elementi idonei a ritenere che l’obbiettivo della condotta del giocatore fosse quello, e solo quello, di recuperare la palla indebitamente trattenuta dall’avversario, e dunque escludendo alla radice l’ipotesi di una riqualificazione della condotta nel novero dei comportamenti antisportivi (ciò in quanto appaiono manifestamente sussistenti gli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà dell’azione commessa volta ad arrecare, anche solo potenzialmente, danno al destinatario della medesima). Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dover sanzionare la suddetta condotta a mente dell’art. 38, C.G.S., con l’applicazione di una sanzione minima di tre giornate di squalifica. Inutilizzabile, e comunque irrilevante dal punto di vista probatorio, appare la dichiarazione scritta prodotta dalla reclamante in ordine alla dinamica dei fatti, non essendo stata la stessa accompagnata dalla produzione di validi documenti di identità dei firmatari. - Per quanto concerne infine il contestato comportamento irriguardoso, le risultanze istruttorie non lasciano margine di dubbio sul contenuto inurbano dell’espressione (“Ma che cazzo fai!”) utilizzata dal Parigi nei confronti del direttore di gara, condotta sanzionabile a mente dell’art. 36, comma, 1, lett. a) con un minimo di due giornate di squalifica, dovendosi al riguardo ritenere superato il limite tra il dissenso ad una decisione arbitrale avversa esprimibile mediante una forma di protesta educata, civile e rispettosa, rispetto al dissenso attuato, come nel caso di specie, in modo insolente e sgarbato.
P.Q.M.
la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, - rigetta il reclamo proposto dalla società A.S.D. Radicondoli; - conferma i provvedimenti impugnati; - dispone il definitivo incameramento della tassa di reclamo.
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