C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – Gara Terontola – Guazzino del 22 gennaio 2023. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 53 del 26 gennaio 2023 C.R. Toscana.

Gara Terontola - Guazzino del 22 gennaio 2023. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 53 del 26 gennaio 2023 C.R. Toscana.

Reclama il G.S. Terontola A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO DIRIGENTI’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 12/3/2023 TACCHINI LUCIO (TERONTOLA A.S.D.) Entrava indebitamente in campo protestando. Allontanato, alla notifica offendeva il D.G.”. La Società reclamante non nega che il proprio dirigente sia effettivamente entrato in campo, precisando tuttavia che lo abbia fatto esclusivamente per far notare al D.G. che un calciatore avversario era incorso nella seconda ammonizione ed avrebbe dovuto essere conseguentemente espulso. Inoltre la stessa Reclamante non nega che in tale contesto il signor Tacchini abbia effettivamente rivolto una frase irriguardosa verso il D.G., tuttavia precisa che l’affermazione in questione non era accompagnata da alcun atteggiamento minaccioso e tantomeno offensivo. In ragione di ciò, richiamando a confronto la squalifica al dirigente di un’altra squadra contenuta nel medesimo C.U., chiede la riduzione dell’inibizione inflitta al signor Tacchini Lucio. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, il medesimo conferma integralmente la propria refertazione, peraltro già sufficientemente chiara in quanto riportante in maniera circostanziata sia la condotta che la frase pronunciata dal tesserato. Il reclamo deve essere rigettato. La stessa Società reclamante nel proprio gravame conferma sia l’ingresso in campo non autorizzato che la frase dal tenore irriguardoso pronunciata dal proprio dirigente. Ciò premesso, in punto di quantum la sanzione inflitta risulta senz’altro congrua ove non addirittura lievemente mite. A tal uopo giova ricordare che l’art. 36 comma 2 lett. a) del C.G.S. prevede la inibizione minima di un mese per quei dirigenti che abbiano tenuto nei confronti degli ufficiali di gara una condotta anche soltanto irriguardosa e, nel caso di specie, che la frase proferita fosse priva di riguardo verso il D.G. è ammesso anche dalla Società reclamante. D’altra parte, laddove la condotta del dirigente fosse stata connotata anche da minacciosità ovvero offensività, ciò avrebbe anzi determinato un aggravamento di tale condotta e conseguentemente della sanzione. In ogni caso la sanzione minima sopra richiamata, nel caso di specie, deve essere adeguatamente rimodulata ed aggravata in considerazione dell’ingresso non autorizzato sul terreno di gioco, circostanza parimenti ammessa dalla Società reclamante. Rimodulazione ed aggravamento puntualmente eseguito dal G.S.T. in prime cure. Infine di nessun pregio il richiamo alla squalifica del dirigente di un'altra squadra cui – a detta della reclamante – sarebbe stato comminato lo stesso periodo di inibizione a fronte di una condotta più grave , innanzitutto perché la Corte deve valutare unicamente il singolo caso sottoposto al proprio esame senza poter sindacare altre situazioni ed in ogni caso il richiamo appare del tutto generico e privo di qualsivoglia elemento concreto tale da consentire un qualunque raffronto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato. Delibera depositata in data 14.02.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 70 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana. Il Segretario Il Presidente Il Relatore Coli Renzo Carmine Compagnini Alessandro Brogi

 

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