C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 23/02/2023 – Delibera – Reclamo U.S.D. Monti Avverso Squalifica Magnani Manuel Per 3 Gg (C.U. N. 33 Del 1\2\2023)

Reclamo U.S.D. Monti Avverso Squalifica Magnani Manuel Per 3 Gg (C.U. N. 33 Del 1\2\2023)

Propone rituale reclamo la U.S.D. Monti avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Massa con la seguente motivazione: “A fine gara partecipava ad una rissa”. La reclamante chiede l’annullamento della sanzione, contestando ed escludendo che il calciatore in questione abbia partecipato alla rissa scatenatasi a fine gara. A tal proposito allega anche dichiarazione del presidente della Gragnolese avversaria del Monti nella partita. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento precisa che il Magnani, portiere del Monti, era presente solo nella seconda parte della rissa, probabilmente per sedare gli animi. La cosa peraltro non era possibile evincerla dal primo rapporto nell quale si parlava genericamente di rissa e della impossibilità da parte del DG di identificare i partecipanti in quanto spogliati delle maglie da gioco, tranne che per i due portieri. Evidentemente la narrazione del rapporto, corretta poi nel supplemento, ha indotto in primo giudice ad irrogare la sanzione prevista dal CGS per tali condotte violente. Il supplemento, come detto, corregge e precisa quanto riportato nel rapporto gara, e per il principio del favor rei, quanto meni risulta dubbio che il calciatore abbia avuto parte attiva nella rissa. La sanzione irrogata, sarebbe pertanto da annullare, ma poiché in parte è già stata scontata, ri riduce a quanto già sofferto, riqualificando immediatamente il calciatore.

P.Q.M.

La C.A.S.T. accoglie il reclamo e riduce la squalifica al calciatore Magnani Manuel a due giornate, già scontate, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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