C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 16/02/2023 – Delibera – Gara del 29.1.2023 fra Polisportiva Santa Maria A.S.D. (ospitante) vs A.C. Giovani Fucecchio 2000 (ospitata) disputata in località Santa Maria, Empoli, via San Mamante, campo sportivo “Biagioli” – risultato 1-3

Gara del 29.1.2023 fra Polisportiva Santa Maria A.S.D. (ospitante) vs A.C. Giovani Fucecchio 2000 (ospitata) disputata in località Santa Maria, Empoli, via San Mamante, campo sportivo "Biagioli” - risultato 1-3

La società Polisportiva Santa Maria A.S.D. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive comminata al calciatore Dai Alessio Chengxua "per condotta violenta nei confronti di calciatore avversario". Sostiene la società reclamante a fondamento del proprio reclamo che i fatti descritti dal DG nel referto di gara non rispecchierebbero quanto realmente accaduto, essendo venuti i due ragazzi a contatto spingendosi a vicenda, ma senza mostrare segni di condotta violenta reciproca. Riferisce altresì la reclamante che i due calciatori avrebbero subito chiarito l'accaduto e che la situazione sarebbe rientrata rapidamente nella normalità. Il reclamo non può trovare accoglimento. Circa i fatti accaduti, riporta chiaramente il DG nel proprio referto di gara di aver espulso il calciatore Dai al 35° del secondo tempo "per aver reagito ad uno spintone di un avversario, spingendolo a sua volta a terra, mettendogli una mano sul volto, violentemente". Sempre l'Arbitro, poi, dopo la lettura del reclamo inviatogli da questa Corte per un doveroso approfondimento istruttorio, ribadisce che il Dai, a seguito della spinta sul petto ricevuta da altro calciatore, reagiva spingendolo a sua volta e mettendogli una mano sul volto violentemente, facendolo cadere a terra. Precisa inoltre che, mentre l'avversario rimaneva a terra per qualche secondo, il Dai veniva allontanato da alcuni compagni. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l'indubbia fede privilegiata conferita loro dall'art. 61 CGS, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare, conformemente a come riferiti dalla società reclamante nel suo reclamo. In tal modo determinato l'esplicarsi dell'accaduto, in merito al quantum della sanzione inflitta, rileva questa Corte la piena proporzionalità della stessa al fatti occorsi: l'art. 38 CGS. rubricato appunto "condotta violenta dei calciatori” commina infatti proprio la sanzione minima della squalifica per tre giornate ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per quanto sopra conferma la sanzione inflitta, disponendo l'addebito della tassa di reclamo.

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