C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 02/03/2023 – Delibera – Gara P. Carli Salviano – Rosignano Solvay 1922 del 05 febbraio 2023. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 57 del 09 febbraio 2023 C.R. Toscana.

Gara P. Carli Salviano – Rosignano Solvay 1922 del 05 febbraio 2023. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 57 del 09 febbraio 2023 C.R. Toscana.

Reclama la Polisportiva P. Carli Salviano Calcio A.S.D. avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO SOCIETA’ AMMENDA Euro 650,00 (P. CARLI SALVIANO A.S.D.) Per contegno offensivo ed intimidatorio verso il D.G.. Per aver rivolto frasi di discriminazione razziale ad alcuni calciatori avversari. La sanzione è stata determinata in considerazione della ridotta dimensione del fenomeno isolato”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE FABBRIZZI MIRCO (P. CARLI SALVIANO A.S.D.) Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara e per aver poi assunto un contegno provocatorio nei confronti dei calciatori avversari e del pubblico”. La Società reclamante afferma che il video della gara, allegato al ricorso, proporrebbe una dinamica dei fatti diversa rispetto a quelli contestati ed oggetto di gravame. In particolare tale documento attesterebbe come le frasi rivolte al D.G. proverrebbero dall’esterno del perimetro dell’impianto sportivo, inoltre nel periodo indicato dal rapporto di gara non sarebbe udibile alcuna espressione dal tenore razzista rivolta ai calciatori della Società Rosignano Solvay 1922 ed infine dal video emergerebbe come sarebbe stato un avversario a tentare di aggredire il proprio calciatore e non il contrario. Tanto premesso, la Reclamante, previa richiesta di audizione, domanda l’annullamento delle sanzioni emesse dal G.S.T.. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma integralmente la propria refertazione.

 Nella riunione del 24.02.2023 la Corte procedeva all’audizione della Società reclamante nella persona del Presidente, il quale evidenziava che principalmente il gravame era stato proposto con l’intento di escludere qualsivoglia responsabilità della Società P. Carli Salviano in merito alle ipotetiche frasi razziste. In particolare rilevava come la circostanza di non aver correttamente individuato l’avversario che aveva avuto uno scontro con il Fabbrizzi fosse sintomatico di una disposizione di giudizio non serena da parte del D.G.. Per il resto si riportava al reclamo. Preliminarmente il Collegio rileva che il video allegato al reclamo non potrà essere utilizzato ai fini del decidere. Infatti, ai sensi dell’art. 58 C.G.S., i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati solo nei casi pervisti dall’ordinamento federale ovvero più specificatamente le riprese o i filmati devono necessariamente provenire da “operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione”, ciò al fine evidente di garantirne l’autenticità. Tali requisiti mancano nel caso di specie, di guisa che il mezzo di prova invocato dalla Reclamante non è ammissibile. Ciò premesso i fatti oggetto di addebito risultano sostanzialmente confermati dagli atti ufficiali di gara, all’uopo è opportuno precisare che il D.G. nel proprio supplemento non ammette alcun errore nell’individuazione dell’avversario con cui il Fabbrizzi aveva avuto lo scontro, semplicemente precisa che il medesimo aveva effettivamente avuto un diverbio anche con il numero 21 ma che comunque aveva colpito il numero 11 con due schiaffi. Il Collegio procede pertanto ad esaminare la congruità delle sanzioni in punto di quantum. Se da un lato la squalifica inflitta al calciatore appare addirittura mite, il Fabbrizzi infatti non solo colpisce con due schiaffi un avversario, ma si rifiuta di abbandonare il terreno di gioco ed anzi cerca nuovamente lo scontro con gli avversari tenendo un atteggiamento provocatorio, il tutto per la significativa durata di circa 5 minuti, di guisa che la squalifica di 4 giornate avrebbe anche potuto essere lievemente inasprita. Dall’altro lato l’ammenda di euro 650,00 appare eccessiva rispetto agli addebiti contestati e deve essere adeguatamente rimodulata tenendo conto sia della categoria di appartenenza che del numero esiguo di sostenitori che hanno posto in essere la condotta sanzionata. In riferimento alle condotte discriminatorie giova ricordare che l’art. 28 del C.G.S. prevederebbe come sanzione minima l’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, tuttavia, per giurisprudenza costante di questa Corte, la sanzione in questione è ritenuta non applicabile da un punto di vista pratico al settore dilettantistico (ovvero giovanile e scolastico), cosicché verrebbe meno di quel generale principio di afflittività che deve connotare ogni sanzione dell’ordinamento domestico della F.I.G.C.. In ragione di ciò la Corte ha ritenuto che tale sanzione potesse essere sostituita da un’ammenda, comunque prevista dal citato art. 28 C.G.S. per le violazioni successive alla prima. Di talché il G.S.T. ha fatto un uso corretto del proprio potere in conformità del principio indicato, tuttavia nel caso di specie, non potendosi peraltro individuare un minimo edittale stante l’applicazione dell’ammenda in via di interpretazione sistematica, l’ammenda stessa merita di essere ridotta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Fabbrizzi Mirco, lo accoglie invece con riferimento all’ammenda che viene ridotta ad €.500,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già incamerata.

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