C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 02/03/2023 – Delibera – Gara Montecarlo – Ricortola del 05 febbraio 2023. Campionato Under 16 Provinciali. In C.U. n. 34 dell’08 febbraio 2023 D.P. Massa Carrara.

Gara Montecarlo - Ricortola del 05 febbraio 2023. Campionato Under 16 Provinciali. In C.U. n. 34 dell’08 febbraio 2023 D.P. Massa Carrara.

Reclama l’A.S.D. Ricortola 1972 avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Massa Carrara: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 8/5/2023 BIANCHI ANTONIO (RICORTOLA 1972) Espulso per somma di ammonizioni alla notifica dell’espulsione offendeva il D.G. e gli sputava verso i piedi, senza colpirlo. Uscendo dal terreno di gioco reiterava lo sputo verso un avversario”. La Società reclamante afferma che il gesto posto in essere dal proprio calciatore non aveva alcun intento offensivo né nei confronti del calciatore avversario né tantomeno nei confronti del D.G.. In particolare la condotta posta in essere dal Bianchi sarebbe stata determinata esclusivamente dalla necessità fisiologica di espellere la salivazione in eccesso conseguente allo sforzo fisico. La medesima Reclamante evidenzia altresì come il calciatore, nella propria seppur breve carriera agonistica, non avesse mai subito un provvedimento di espulsione. In ragione di quanto evidenziato domanda la riduzione della sanzione. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma la propria refertazione, puntualizzando l’intenzionalità del gesto del tesserato del Ricortola. Il reclamo deve essere rigettato. Il fatto storico viene confermato dagli atti ufficiali di gara e tutto sommato non viene negato neanche dalla Reclamante. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la quantificazione della sanzione sia adeguata rispetto all’addebito contestato. Infatti giova ricordare che l’art. 35 comma 2 del C.G.S., parificando a tutti gli effetti lo sputo ad un gesto di violenza, lo punisce con la sanzione minima di 5 giornate, tale dato sanzionatorio non può essere eluso anche laddove si tenga conto che il D.G. non è stato colpito, circostanza quest’ultima che avrebbe anzi determinato un inasprimento della squalifica. Inoltre, nel caso di specie, il calciatore reitera la propria condotta attingendo con un secondo sputo anche un avversario. A ciò si aggiunga che a monte della condotta in esame il calciatore era stato anche espulso per somma di ammonizioni. Gli elementi appena specificati non lasciano quindi alcun margine al Collegio per una riduzione della squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato.

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