C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/03/2023 – Delibera – RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO CON DOMANDA DI REVOCA DELLA EVENTUALE SQUALIFICA DEI PROPRI CALCIATORI ESPULSI NEL CORSO DELLA GARA POL. LUCO / C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO DEL 18.02.2023 (sospesa al 33’ del s.t. sul risultato di 0-1) E DECISIONE D’UFFICIO SULLA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO CON DOMANDA DI REVOCA DELLA EVENTUALE SQUALIFICA DEI PROPRI CALCIATORI ESPULSI NEL CORSO DELLA GARA POL. LUCO / C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO DEL 18.02.2023 (sospesa al 33’ del s.t. sul risultato di 0-1) E DECISIONE D’UFFICIO SULLA REGOLARITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

 Con formale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano ha chiesto a questo Giudice Sportivo Territoriale la revoca delle eventuali squalifiche comminate ai propri calciatori Bencini Tommaso e Coralli Claudio, facendo riferimento ai fatti occorsi nella gara in epigrafe. Premesso che i provvedimenti disciplinari di propria competenza a carico dei due calciatori sono già stati pubblicati nel Com. Uff. n. 61 del 23.02.2023, sanzionandoli entrambi con due giornate di squalifica, il G.S.T. in questa sede rileva d’ufficio una eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo presentato avanti a sé dal C.S. Alleanza Giovanile Dicomano perché l’oggetto del reclamo non rientra tra le competenze del Giudice Sportivo, così come previste dall’art. 65 del C.G.S.. Col reclamo la società chiede infatti la revoca delle “eventuali” squalifiche comminate a due propri calciatori per fatti occorsi nella gara in epigrafe. Orbene, ad ausilio della società reclamante, si ricorda piuttosto che le decisioni del G.S.T. in ordine ai fatti commessi nel corso delle gare, ex art. 65 comma 1 lett. a) sono eventualmente impugnabili dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, nei termini perentori previsti, e l’istituto della revocazione è invece disciplinato dall’art. 63 C.G.S. e non è di competenza del Giudice Sportivo. Ritenuta pertanto assorbente l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per motivi di competenza, si soprassiede alla disamina delle motivazioni del reclamo nel merito. P.Q.M. Il G.S.T. sciogliendo definitivamente la riserva assunta nel Com. Uff. n.61 del 23.02.2023, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal C.S. Alleanza Giovanile Dicomano di Dicomano (Firenze) in quanto avente ad oggetto una domanda non rientrante tra quelle previste dall’art. 65 del C.G.S., ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante e passa all’esame degli atti ufficiali dai quali rileva che al 33’ del secondo tempo, sul punteggio di 0-1, l’arbitro della partita in oggetto, giocatasi il 18.02.2023, era stato costretto a sospendere momentaneamente la gara e a cercare rifugio negli spogliatoi insieme agli assistenti, allorché un tifoso del Luco, riconoscibile per la sciarpa con il logo della società, posizionato in prossimità della recinzione posta ad un paio di metri dalla linea laterale, aveva lanciato un sasso di medie dimensioni in direzione dell’AA n.2 sfiorandolo di pochi centimetri al volto. Il sostenitore, subito dopo, si era arrampicato sulla rete di recinzione cercando di entrare sul terreno di gioco con l’intento di raggiungere l’AA, rivolgendogli nel contempo minacce di morte. L’assistente pertanto si avvicinava al D.G. manifestandogli tutto il proprio turbamento a proseguire la gara e, correttamente, il D.G. decideva di sospendere momentaneamente l’incontro per ritirarsi negli spogliatoi e verificare se si potessero ristabilire le condizioni di sicurezza e di tranquillità per proseguire. Nonostante che la terna venisse avvisata dalla società ospitante che erano state chiamate le Forze dell’Ordine, la stessa era costretta ad attendere ben trenta minuti all’interno degli spogliatoi senza l’assistenza dei dirigenti locali e della Forza Pubblica. L’arbitro riferisce che in quel lungo lasso di tempo, dall’interno degli spogliatoi, era in grado di udire grida provenienti dall’esterno e affacciatosi per accertarsi della situazione rilevava la presenza di circa 15 sostenitori del Luco appostati in prossimità del cancello delimitante l’ingresso esterno degli spogliatoi ed altri 20 sostenitori della medesima società posizionati lungo la recinzione che costeggia la zona che va dagli spogliatoi all’ingresso del terreno di gioco. L’arbitro relaziona inoltre che entrambi i gruppi di tifosi del Luco urlavano alla terna arbitrale frasi intimidatorie ed offensive, con particolare riferimento a minacce di violenza qualora avessero ripreso la gara. Tra i sostenitori veniva riconosciuto lo stesso tifoso che aveva scagliato il sasso e tentato di scavalcare la recinzione, che brandiva una bottiglia di vetro minacciando di scagliarla nuovamente all’AA 2 qualora avessero ripreso la gara. L’arbitro chiedeva inoltre al capitano del Luco di adoperarsi per calmare i facinorosi, senza esito alcuno. A quel punto, preso atto della persistente situazione di pericolo per l’incolumità della Terna e dell’assenza della Forza Pubblica e della fattiva collaborazione dei Dirigenti della squadra locale, l’Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e rientrava negli spogliatoi. Solo dopo la definitiva sospensione della gara l’Arbitro veniva raggiunto da una pattuglia di Carabinieri che assicuravano la necessaria tutela fino all’uscita dall’impianto sportivo. Tutto ciò premesso osserva il G.S.T. che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato perché le gare possano subire interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a cagione di violenze o di intimidazioni gravi da parte degli spettatori, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o, in diversa ipotesi, dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione), ma occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato l’impossibilità assoluta di giungere alla conclusione “fisiologica” della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità. Ché se così non fosse ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a regolare conclusione, attesa la diffusa abitudine del pubblico che assiste alle partite di calcio di indirizzare nei confronti degli ufficiali di gara, in reazione a non gradite loro decisioni tecniche, ogni sorta di protesta, di strepito e di intemperanza intimidatrice, spesso travalicante i limiti della non violenza. Ora, nel caso in esame, rilevato che l’episodio del tentativo di superare la rete di recinzione da parte di un tifoso del Luco susseguente al lancio di un sasso e il contenuto di una birra nei confronti dell’A.A. n. 2 non furono causa della conclusione anticipata della partita, poiché si trattò di un episodio isolato e neutralizzato in parte dagli stessi sostenitori che ne impedirono l’azione, che però indusse la terna a rifugiarsi nello spogliatoio e a sospendere soltanto momentaneamente il gioco, sta di fatto che la decisione di interrompere definitivamente l’incontro maturò nella mente dell’arbitro successivamente, allorquando egli fu costretto ad attendere ulteriori 30 minuti all’interno degli spogliatoi senza ricevere alcuna fattiva collaborazione o assistenza per placare gli animi da parte dei dirigenti della società Luco e senza disporre dell’assistenza della Forza Pubblica a tutela dell’incolumità della terna, nel mentre dall’esterno proseguivano le offese e minacce di un nutrito numero di sostenitori del Luco, i quali peraltro minacciavano gravemente la terna qualora avesse ripreso la gara con un punteggio sul campo già a loro sfavorevole (0-1). Pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 26 del C.G.S. le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori e che nel caso di specie non paiono ricorrere le circostanze esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori come previste dall’art. 29 C.G.S., ne consegue la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara al 33° del secondo tempo sia dipesa da elementi soggettivi (il concreto timore per l’incolumità della terna) ed oggettivi (la perdurante latitanza dei dirigenti locali e la mancata presenza della Forza Pubblica) non censurabili e sufficientemente motivati e pertanto sia concretamente dipesa dal comportamento dei sostenitori della società ospitante Luco, la quale non ha adottato misure idoneea garantire alla terna la necessaria sicurezza e serenità d’animo, sia preventive che nel corso della sospensione temporanea come desumibile dai fatti descritti, tale per cui ne deve subire le conseguenze con la sanzione della perdita della gara per 0-3.

P.Q.M.

fermi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Società e calciatori adottati sul Com. Uff. n. 61., letti gli atti ufficiali questo G.S.T. dispone nei confronti della società Luco la sanzione disciplinare della perdita della gara per 0-3 ex art. 10 C.G.S. e l’inibizione sino al 2.04.2023 al Sig. Corti Palmiero Dirigente Addetto all’Arbitro per mancata assistenza alla terna in occasione dei fatti come descritti negli atti ufficiali di gara.

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