C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della soc. Alta Maremma ASD avverso la squalifica per 4 (quattro) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Marco Poli

Reclamo della soc. Alta Maremma ASD avverso la squalifica per 4 (quattro) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Marco Poli

La società Alta Maremma ASD impugna il provvedimento di squalifica per 3 (tre) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Marco Poli, con la seguente motivazione: “per comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del D.G.; sanzione aggravata in quanto capitano”, chiedendo una riforma del provvedimento impugnato, in quanto eccessivo, per le ragioni di seguito indicate.Rileva anzitutto la reclamante che corrisponde a verità che il calciatore Marco Poli è intervenuto nei confronti del direttore di gara ‘in modo deciso e a distanza ravvicinata, senza contatto fisico, lamentando la mancata rilevazione di una gomitata di un avversario nei confronti di un compagno di squadra, nel frattempo riverso a terra e bisognoso di soccorso’. Evidenzia, inoltre, che ‘la percezione del tono minaccioso delle parole pronunciate durante il detto confronto ravvicinato non possano che rappresentare una pur legittima, ma soggettiva, deduzione del direttore di gara, come si evince anche dal rapporto da esso redatto, ove l’allusione al “farsi male” era evidentemente finalizzata a scongiurare il rischio che l’impunibilità di quel tipo di intervento falloso potesse indurre ad una qualche successiva reiterazione’. Osserva altresì che la concitazione del momento può aver indotto il giocatore a sfogare in maniera scomposta e con parole inappropriate il suo rammarico e disappunto nei confronti del direttore di gara, essendosi comunque a fine gara materializzata la prova che il risentimento o qualsivoglia minaccia proferita dal calciatore fosse da ritenersi priva di concretezza, avendo lo stesso calciatore contribuito in maniera decisiva ad allontanare dall’arbitro il dirigente Paolo Accarigi, quest’ultimo giustamente sanzionato per i fatti riportati nel rapporto di gara.Precisa infine che un confronto chiarificatore è comunque avvenuto negli spogliatoi tra il calciatore e il direttore di gara. La decisione: La tesi sostenuta dalla reclamante, posta a sostegno della richiesta riduzione della sanzione impugnata, si fonda sostanzialmente sulla non corretta percezione da parte del direttore di gara delle espressioni utilizzate dal calciatore al momento dell’espulsione, con particolare riferimento al tono minaccioso da quest’ultimo tenuto durante il confronto avuto con l’ufficiale di gara, che avevano come fine unico quello di richiamare l’arbitro a prestare maggiore attenzione in ordine alla pericolosità degli scontri fisici avvenuti sul campo. Il reclamo è infondato. Contrariamente a questo sostenuto dalla reclamante, le espressioni utilizzate dal calciatore all’indirizzo del direttore di gara, aventi tenore manifestamente minaccioso così come emerge dall’esame delle risultanze ufficiali (“Al mio invito ad uscire dal campo, il calciatore mi dice che non ha paura e che si saremmo visti dopo”), risultano diretta conseguenza dell’espulsione notificata al calciatore e, dunque, espressioni proferite in momento successivo e diverso rispetto a quello indicato dalla reclamante, cercando quest’ultima di mitigare, con una ricostruzione dei fatti incerta ed equivoca, il tenore delle frasi pronunciate dal richiamato calciatore, collegando l’origine delle stesse al verificarsi di un evento precedente (uno scontro di gioco pericoloso) rispetto a quello (l’espulsione notificata al calciatore) da cui invece hanno avuto origine le minacce per cui si procede. In tale ottica, pertanto, fermo e non contestato l’atteggiamento irriguardoso del calciatore e vero motivo dell’espulsione, non assume significato rilevante, neppure come attenuante atipica, il fatto che il calciatore a fine gara abbia contribuito ad allontanare dall’arbitro il dirigente Accarigi. La sanzione, anche alla luce dell’aggravante specifica di cui all’art. 73, c. 4 NOIF, deve quindi essere confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - respinge il reclamo proposto dalla soc. Alta Maremma ASD; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata.

 

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