C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Gara Virtus Laurenziana – San Niccolò Calcio (2-1) del 15/02/2023. Coppa Regionale di Seconda Categoria. In C.U. n.61 del 23/02/2023 C.R.T.

Gara Virtus Laurenziana – San Niccolò Calcio (2-1) del 15/02/2023. Coppa Regionale di Seconda Categoria. In C.U. n.61 del 23/02/2023 C.R.T.

La società San Niccolò Calcio reclama avverso la squalifica fino al 23/10/2024 inflitta dal G.S. al calciatore Mafii Filippo il quale “Espulso per fallo di gioco, al termine della gara cingeva col braccio il collo del D.G., stringendolo con moderata forza e procurandogli lieve dolore. Contestualmente alzava l’altro braccio minacciando l’arbitro di colpirlo e rivolgendogli frase intimidatoria. La sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”.La reclamante sostanzialmente non contesta il fatto cercando tuttavia di minimizzare l’accaduto, sostenendo come il Maffii abbia solamente ed in maniera lieve abbracciato l’arbitro da dietro, negando la stretta al collo. La stessa reclamante rileva che la situazione, specialmente a fine gara, era molto confusa e agitata in generale. Rileva infine che lo stato d’animo del calciatore non era dei migliori avendo subito un grave lutto familiare da poco tempo. Chiede la riduzione della squalifica. L’Arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato in prime cure. La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Il comportamento del calciatore Mafii Filippo è confermato dall’arbitro anche in sede di supplemento di rapporto dopo avere visionato il contenuto del reclamo, e non vi sono elementi tali per non credere a quanto riportato dal D.G. I fatti storici sono oltremodo gravi anche in virtù del dolore che ha sentito l’arbitro dalla stretta al collo e per le parole di chiara minaccia pronunciate dal calciatore nei suoi confronti. La situazione psicologica del calciatore, al di là delle condoglianze del caso, non può considerarsi una scriminante in quanto se le sue condizioni mentali non erano tali da entrare in campo con serenità (e ne avrebbe avuto ben donde), sicuramente sarebbe stato meglio che lo stesso avesse seguito la gara dall’esterno; non è infatti plausibile che il D.G. della gara debba fare le spese di un disagio altrui. Il Collegio, pertanto, ritiene che, appurati i fatti, si possa passare alla quantificazione della sanzione che non può essere di poco conto stante quanto narrato dal D.G. tuttavia, la squalifica inflitta dal G.S. appare oltremodo afflittiva in virtù del fatto che la stretta al collo è stata di leggera entità, che il dolore è stato lieve -non è stato necessario l’intervento medico e non si rilevano certificati medici attestanti problematiche fisiche postume- e che le minacce sono rimaste tali senza progredire in una vera e propria aggressione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello riduce la sanzione inflitta al calciatore Maffii Filippo squalificandolo fino a tutto il 23/04/2024. Fermo il resto. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it