C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. Forte dei marmi 2015 avverso la squalifica di Borghini Giorgio per 7 gare (C.U. n. 37 del 1.03.2023).

Reclamo della società A.S.D. Forte dei marmi 2015 avverso la squalifica di Borghini Giorgio per 7 gare (C.U. n. 37 del 1.03.2023).

L'A.S.D. Forte dei marmi 2015, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del giocatore sopra riportato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 25/02/2023, contro la Società Pietrasanta. Il G.S.T. motivava così la squalifica di Borghini Giorgio per 7 gare: “Per reiterata condotta violenta nei confronti di un avversario che si arrestava unicamente grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. Alla notifica del provvedimento di espulsione teneva un comportamento irriguardoso ed aggressivo nei confronti del D.G. ed anche tale condotta cessava grazie al fattivo intervento dei propri compagni di squadra che lo accompagnavano fuori dal terreno di gioco. A fine gara pur essendo sanzionato da provvedimento di espulsione, rientrava indebitamente sul terreno di gioco al fine di aggredire verbalmente i dirigenti ed il custode della società ospitante, rendendosi nuovamente necessario l'intervento della propria dirigenza e dei di lui compagni affinché cessasse tale azione.”. La Società reclamante contesta che il rientro del giocatore in campo sarebbe stato originato da una condotta violenta perpetrata a suo danno da parte di un avversario e di un dirigente appartenente alla società Pietrasanta; tale condotta, poiché indirizzata verso un minorenne, sarebbe stata oggetto di denuncia da parte del padre del ragazzo. Contesta in ogni caso la sussistenza dell’art. 38 C.G.S. invocando l'applicazione dell’art. 39 C.G.S. nella sua sanzione minima e, segnalando la precedente aggressione subita, invoca la riduzione della squalifica a 5 gare. Il ricorso non può trovare accoglimento. La dinamica descritta dal D.G. nell’originario rapporto attesta, in effetti, che la prima reazione sia stata conseguenza di un gesto violento dell’avversario; nel supplemento di gara poi, l’arbitro specifica di avere appreso da parte di un dirigente della società Pietrasanta, senza aver però potuto assistere direttamente al fatto, dell’ipotetica aggressione subita dal Borghini. La fattispecie integra, nella sua dinamica, quanto contenuto nell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.”. Diversa, ed inapplicabile nel presente caso è l’ipotesi contenuta nell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta gravemente antisportiva” che attiene ad ipotesi residuali e diverse rispetto alla norma precedente, ipotesi che si sottraggono all’ambito della condotta violenta. In tale ricostruzione la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado – anche al netto della riduzione connessa alla sola provocazione direttamente percepita dal D.G. - appare, con riferimento alla pluralità di condotte illecite poste in essere ed alla normativa di riferimento, correttamente calibrata e pienamente proporzionata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.

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