C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo della società VIACCIA CALCIO avverso la squalifica fino al 30.06.2023 inflitta all’allenatore Ambrosio Luigi dal G.S.T..

Reclamo della società VIACCIA CALCIO avverso la squalifica fino al 30.06.2023 inflitta all’allenatore Ambrosio Luigi dal G.S.T..

La società Viaccia Calcio., con comunicazione pec del 10.03.2023, delle ore18,39, inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S.T., pubblicata con il C.U. n. 65 del 09.03.2023, con la quale era stata inflitta all’allenatore Ambrosio Luigi la squalifica fino al 30.06.2023, con la seguente motivazione: “ a gioco in svolgimento lanciava con eccessiva forza una bottiglia d’acqua verso un A.A., senza colpirlo”. Con detta comunicazione la società reclamante chiedeva, inoltre, di poter riceve la copia del referto arbitrale. Tale richiesta veniva esaudita dalla Segreteria di questa Corte con l’invio di comunicazione pec del 13.03.2023 delle ore 16,07. Con successiva comunicazione pec del 13.03.2023, inviata alle ore 18,59, la società Viaccia Calcio ha poi depositato l’atto di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra citata. La Corte rilevato che l’atto di reclamo risulta privo di sottoscrizione della parte che ha proposto l’atto di gravame, ovvero del suo procuratore, ai sensi dell’art. 49, c. 4, C.G.S.. Considerato che tale elemento è da ritenersi indispensabile per la realizzazione fenomenica dell’atto che si intende proporre, assumendo la sottoscrizione, alla luce del richiamato dettato codicistico, elemento imprescindibile per la regolare esplicazione degli effetti dell’atto di gravame, non potendosi procedere, ad avviso della Corte, alla procedura di regolarizzazione prevista dal comma 7 dell’art. 49 C.G.S., trattandosi, nella specie, di difetto di sottoscrizione e non di irregolarità nella sottoscrizione, fattispecie quest’ultima che presuppone l’esistenza della stessa. Considerato inoltre che il difetto di sottoscrizione, e il conseguente vizio di inesistenza dell’atto, può essere escluso solo nel caso in cui la riferibilità dell’atto processuale sia desumibile da altri elementi risultanti o individuati nell’atto stesso, che consentano di superare ogni incertezza sulla sua formazione e sulla sua riferibilità alla persona che lo ha formato, così da perfezionare il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione. Rilevato che, nella specie, l’atto allegato dalla società Viaccia Calcio, alla comunicazione pec del 13.03.2023, appare altresì del tutto sprovvisto di tali elementi identificativi. Rilevato altresì che non appare utile, per detti fini, la circostanza che l’atto di reclamo sia stato spedito dalla società Viaccia Calcio mediante comunicazione pec, attestando la suddetta modalità di trasmissione solo la provenienza dell’invio da parte di un soggetto, invece che da un altro, dell’atto di reclamo, e non la paternità e la riferibilità dell’atto medesimo a soggetto che sia, tra l’altro, effettivamente dotato dei poteri di promovimento dell’atto di impugnazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara l’atto di reclamo in esame viziato da difetto di sottoscrizione, per l’effetto dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S..

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it