C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 30/03/2023 – Delibera – Gara del 18.2.2023 fra Polisportiva Luco ASD (ospitante) vs Alleanza Giovanile ASD (ospitata) disputata in località Luco del Mugello, via di Grezzano, stadio S. Bini – risultato 0-1

Gara del 18.2.2023 fra Polisportiva Luco ASD (ospitante) vs Alleanza Giovanile ASD (ospitata) disputata in località Luco del Mugello, via di Grezzano, stadio S. Bini – risultato 0-1

IL GST per la Toscana comminava ex art. 26 CGS alla Polisportiva Luco ASD la sanzione della perdita della gara 0-3 giocata in data 18.2.23 con Alleanza Giovanile ASD (CU n. 65 del 9.3.23) in quanto la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara al 33° del secondo tempo, suffragata sia da elementi soggettivi (concreto timore per l’incolumità della terna), sia da elementi oggettivi (perdurante latitanza dei dirigenti locali e mancata presenza della forza pubblica), era concretamente dipesa dal comportamento dei sostenitori della società ospitante Luco, dalle offese e minacce da loro rivolte alla terna arbitrale: in particolare, poi, la reclamante non risulta aver adottato le misure idonee a garantire alla terna arbitrale la necessaria sicurezza e serenità d’animo per poter proseguire nello svolgimento del gioco.

Polisportiva Luco ASD chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale e la programmazione della prosecuzione della gara sospesa per i minuti non giocati o, comunque, la programmazione della disputa della stessa gara con le modalità regolamentari previste dal Comitato Regionale Toscana, dopo aver richiamato nel proprio reclamo i principi giurisprudenziali in punto di interruzione della gara, sostiene a fondamento della propria impugnazione, in particolare, che: - i fatti per i quali l’Arbitro ha disposto la sospensione definitiva della partita non integrerebbero i caratteri della “necessità assoluta ed oggettiva di interrompere la gara” o “l’impossibilità di giungere alla conclusione della partita” richiesti dalla giurisprudenza per la interruzione della gara. La decisione del DG di sospendere definitivamente la partita non sarebbe stata infatti determinata dal tentativo di invasione del tifoso del Luco, dal suo lancio del sasso e della birra ai danni dell’AA: sarebbe maturata nella mente dell’arbitro solo successivamente, dopo essere stato costretto a rimanere 30 minuti nello spogliatoio senza ricevere alcuna assistenza da parte dei dirigenti della società Luco per placare gli animi dei tifosi o senza poter disporre dell’assistenza della Forza Pubblica, condizioni queste tali da non poter determinare l’interruzione della gara, considerato peraltro che la situazione all’interno del recinto di gioco era nella norma; - le offese e minacce verbali dei tifosi farebbero parte dello scenario ordinario di una gara calcistica come tali non idonee, di per sé, a determinare la sospensione della partita; peraltro, il capitano, quale soggetto deputato al mantenimento della calma fra i sostenitori, avrebbe cercato di riportare la necessaria serenità fra i sostenitori e la forza pubblica sarebbe stata ritualmente avvisata, di tal che ogni ritardo nell’intervento di quest’ultima non sarebbe da imputare alla società ospitante; - vi sarebbe altresì sproporzionalità fra le sanzioni comminate dallo stesso GS, pubblicate sul medesimo CU n. 61 del 23.2.23: invero, in relazione a fatti analoghi occorsi nella medesima gara in esame risulterebbero comminate sanzioni di peso ben minore rispetto alla perdita della gara decretata ai danni della reclamante. Si veda al proposito la sanzione della sola ammenda di euro 700,00 inflitta sempre al Luco per la condotta del proprio sostenitore al 33° del secondo tempo, causa della sospensione momentanea della partita di 30 minuti e rientro della terna arbitrale negli spogliatoi o la sanzione della sola ammenda di euro 170,00 comminata ad Alleanza Giovanile ASD per contegno offensivo e minaccioso verso la terna; - sarebbero infine ravvisabili nel caso di specie circostanze attenuanti, in particolare la n. 3 dell’art. 29 CGS, considerata la condotta tenuta dai tifosi volta a bloccare ed impedire al sostenitore con la sciarpa di invadere il recinto di gioco. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuto necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio, inoltrava alla terna arbitrale i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante. Quest’ultima confermava quanto già dedotto nei rispetti referti arbitrali, aggiungendo sia il DG che l’AA n. 2, che il dirigente addetto all’arbitro, al momento di abbondonare l’impianto sportivo, si è debitamente scusato con la terna arbitrale per l’atteggiamento e le minacce dei sostenitori del Luco. In sede di audizione tenutasi in data 24.3.2023 avanti a questa Corte, presente il dirigente accompagnatore della società reclamante in rappresentanza di quest’ultima e il legale, quest’ultimo si riportava al contenuto del reclamo e precisava, fra l’altro, che il DG si era recato negli spogliatoi per propria scelta, non in quanto costretto da qualche evento particolare e, soprattutto, mentre il calciatore n. 11 di Alleanza Giovanile si trovava a terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi: in tale momento le squadre erano unite e la tifoseria del Luco non aveva alcun interesse alla sospensione della gara. Il reclamo può trovare accoglimento. Secondo quanto previsto dall’art. 26 CGS le società rispondono per fatti violenti commessi in occasione della gara dai sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo che nelle aree esterne immediatamente adiacenti “se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. L’art. 10 CGS commina quindi la sanzione della perdita della gara alla società “ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione”. Inoltre, secondo l’art. 64 NOIF nonché il punto 11, regola 5, Guida Pratica AIA, la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono quindi essere idonee a porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all’incontro. È inoltre necessario che l’arbitro faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere per garantire la prosecuzione della gara e solo dopo aver accertato l’impossibilità di giungere alla conclusione della stessa, può decretarne la conclusione anticipata. Risulta inoltre pacifico nella giurisprudenza sportiva, per consolidato orientamento sul punto, che il decretare la fine anticipata della gara, lungi dall’essere la proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso, deve essere determinato da violenze o intimidazioni gravi da parte dei sostenitori tali da porre in pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara o la loro integrità fisica. Si deve quindi registrare “l’impossibilità assoluta ed oggettiva”, a cagione delle condotte violente o intimidatorie gravi dei sostenitori, di giungere alla conclusione fisiologica della partita accompagnata dal fare debito ricorso il DG a tutti i mezzi in suo possesso per riportare la gara nell’alveo della regolarità, essendo le norme federali sul punto volte proprio a garantire il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso, in campo e fuori dallo stesso, rendendo concreta la sussistenza del principio del fair play che costituisce la ragione stessa dell’ordinamento sportivo. Ciò doverosamente precisato, non appaiono ricorrere nella fattispecie in esame i requisiti richiesti dalle norme federali e dalla giurisprudenza sul punto sopra richiamata per decretare la fine anticipata della partita in esame. Rileva infatti questa Corte che la decisione del DG di sospendere definitivamente la partita matura nella mente di quest’ultimo non a seguito della condotta tenuta dal tifoso del Luco al 33° del secondo tempo, episodio isolato e neutralizzato da parte degli stessi sostenitori, ma solo successivamente, dopo aver trascorso la terna arbitrale circa 30 minuti all’interno degli spogliatoi, stimando l’impossibilità di uscirne a causa delle offese proferite da due gruppi di sostenitori posizionatisi a ridosso degli spogliatoi. Orbene, non ravvisa questa Corte nel caso in esame nessun evento particolare che abbia invero costretto la terna arbitrale a sostare per ben 30 minuti negli spogliatoi, peraltro mentre sul recinto di gioco si consumava l’episodio del calciatore n. 11 di Alleanza Giovanile a terra che attendeva l’arrivo dei soccorsi, se non le urla e grida dei sostenitori, che seppur in folto numero, erano comunque collocati al di fuori del terreno di gioco e non impedivano certo con le loro condotte la ripresa regolare di quest’ultimo. Tanto è vero che nei referti arbitrali non vengono riportati, neppure genericamente, atti di violenza ai danni della terna arbitrale, aggressioni a quest’ultima occorsi nei detti 30 minuti di attesa negli spogliatoi tali da porre in pericolo la loro incolumità, venendo al contrario riferiti soltanto comportamenti antisportivi e certamente irriguardosi oltre che riprovevoli quali minacce, provocazioni ed insulti ma non tali da incarnare i caratteri della necessità assoluta ed oggettiva di decretare la fine anticipata della disputa. Neppure risulta provato che l’arbitro abbia adoperato ogni mezzo in suo possesso per garantire la prosecuzione della gara per i minuti che residuavano, non avendo egli assunto alcun provvedimento disciplinare nel frangente. Peraltro, come provato in atti, la forza pubblica era stata debitamente avvisata dalla società ospitante ed ogni ritardo nell’intervento non può certamente essere addebitato a quest’ultima, così come risulta altrettanto pacifico che il capitano della squadra reclamante, quale soggetto a ciò deputato, si sia adoperato per riportare la necessaria calma fra i sostenitori. Apparendo quindi in conclusione la decisione del DG la proiezione di una sua percezione soltanto soggettiva della pericolosità delle condotte, pur riprovevoli, tenute dai sostenitori, non pericolose per l’incolumità dei presenti e riconducendo quanto occorso nell’alveo dello scenario ordinario di una gara calcistica dovendo altrimenti sospendere definitivamente ogni gara caratterizzata da particolare animosità, si accoglie il reclamo, decretando la ripetizione dell’intera partita.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto dispone la ripetizione della gara e la restituzione della relativa tassa.

 

 

 

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