C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 30/03/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito i tesserati: – D’Ario Luigi, Dirigente, Presidente della Società A.S.D. Young Fortezza Livorno, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 28, c.1, del C.G.S.; – la Società medesima ai sensi dell’art. 6, c. 1, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, c. 1, 23 c. 5, e 28, c. 5, del C.G.S..

 La Procura Federale ha deferito i tesserati: - D’Ario Luigi, Dirigente, Presidente della Società A.S.D. Young Fortezza Livorno, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 28, c.1, del C.G.S.; - la Società medesima ai sensi dell’art. 6, c. 1, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, c. 1, 23 c. 5, e 28, c. 5, del C.G.S..

 La Procura Federale venuta a conoscenza, su segnalazione degli Organi Regionale e Sezionale A.I.A. della Toscana, delle due dichiarazioni pubblicate dal Dirigente D’Ario sul proprio sito personale del social network facebook in data 17 gennaio c.a., e riprese dal quotidiano “Il Tirreno” in data 19.1.2023, ha disposto il deferimento che viene oggi esaminato. L’episodio che ha dato origine alla questione si è verificato dopo la gara Napoli / Cremonese disputata, il 17.01.2023, nell’ambito dei quarti di finale per l’assegnazione della Coppa Italia Frecciarossa. Accertata l’avvenuta comunicazione alle parti indagate dell’avviso di conclusione delle indagini, questo Collegio ha indicato in quella odierna la data per l’esame della proposta formulata dalla Procura Federale. I Tesserati deferiti, ritualmente convocati, sono assenti. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Debora Bandoni. Aperto il dibattimento l’Avvocato Bandoni chiede riaffermarsi l’atto d’incolpazione dal quale emergono le dichiarazioni rese dal Dirigente sul proprio social network facebook, ripreso da un organo di stampa a carattere nazionale, per cui non è stata necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. La qualificazione dell’atto di incolpazione appare quindi corretta e definisce il comportamento del Presidente D’Ario denigratorio e discriminante. Chiede che questo Tribunale, accogliendo l’atto di deferimento, infligga le seguenti sanzioni: - al Dirigente D’Ario, l’inibizione per mesi 4 (quattro); - alla Società A.S.D. Young Fortezza Livorno l’ammenda di € 400,00 (quattrocento). CChiuso il dibattimento il Collegio osserva quanto segue. La responsabilità del Dirigente D’Ario è di assoluta evidenza essendo state pubblicate sul suo sito personale le frasi, indubbiamente lesive, espresse nei confronti della Terna Arbitrale. Il tenore di esse, infatti contiene l’esplicito invito alla Terna arbitrale a svolgere attività, anziché in ambito federale, di carattere prettamente femminile, rivolto con chiaro ed evidente riferimento all’arbitraggio della gara. Le frasi utilizzate hanno un vero e proprio carattere lesivo della dignità degli Ufficiali di gara per il contesto in cui è avvenuto. Esse, infatti, usate, con il riferimento ad altra attività diversa da quella sportiva – peraltro meritoria di suo – sono indicative della incapacità, secondo il D’Ario, delle tre Ufficiali di gara a svolgere l’attività arbitrale. Inoltre il riferimento ad altra attività diversa da quella strettamente tecnica, unitamente alla pubblicazione fotografica della terna arbitrale, non può che avere carattere discriminatorio per motivi di genere riferita com’è all’attività arbitrale femminile Le decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva non negano ai tesserati il legittimo diritto di critica all’operato della classe Arbitrale, ma esso non può e non deve travalicare i limiti della correttezza nei confronti di tutti i tesserati ed in particolare degli appartenenti alla categoria arbitrale. L’atto di incolpazione è quindi fondato e da accogliere, rilevando il Collegio che la Società opera nel puro Settore Giovanile nel quale compete ai propri organi direttivi, per ciò stesso ed in modo prevalente al Presidente, il compito di educare i giovanissimi allo sport ed ai principi etici che ne regolano l’attività. Nessuna attività a difesa è stata svolta dai deferiti ad indicazione di mancanza di interesse alla questione.

P.Q.M.

Il T.F.T. (Tribunale Federale Territoriale della Toscana) accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - al Dirigente D’Ario Luigi, l’inibizione per 6 (sei) mesi; - alla Società A.S.D. Young Fortezza Livorno, l’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento). Dichiara chiuso il procedimento.

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