C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. MONSUMMANO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA ALBERINO/MONSUMMANO DEL 1º.03.2023 (6-4).

RECLAMO DELL'U.S.D. MONSUMMANO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA ALBERINO/MONSUMMANO DEL 1º.03.2023 (6-4).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.65 del 9.03.2023; -l'U.S.D. Monsummano, con ricorso in data 3.03.2023, propone reclamo in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara Alberino/Monsummano del 1º.03.2023, deducendo che l'Alberino aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Nannini Mattia, squalificato per due gare come da Com. Uff. n. 61 del 23.02.2023 del Comitato Regionale Toscana. Il reclamo è fondato e va accolto. Rileva questo Giudice che il calciatore Nannini, in relazione alla precedente gara I.B.S. Le Crete/Alberino del 15.02.2023, era stato squalificato per due giornate perché "a fine gara offendeva l'arbitro numero 2" e che la declaratoria era stata esattamente inclusa tra "i calciatori non espulsi dal campo" nel Com. Uff. n. 61 pubblicato il 23.02.2023. Ricorda il G.S.T. come sia principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. Tale principio si fonda sul combinato disposto dall'art. 13, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 4, comma 3 C.G.S., per cui le suddette forme si sostanziano o nella conoscenza presuntiva del comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo o, nei casi espressamente previsti, nella comunicazione diretta della decisione alle parti interessate. Nel caso di squalifica di tesserati sulla base del rapporto degli ufficiali di gara in occasione delle competizioni non è però prevista dalle norme regolamentari alcuna forma di comunicazione diretta. L'art. 21 n. 1 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione (art. 137 comma 2 C.G.S.). Nel caso di specie il calciatore Nannini Mattia non poteva essere classificato come espulso dal campo perché l'episodio era avvenuto al termine della gara, ma è stato squalificato da questo Giudice Sportivo come NON espulso con sanzione pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 23.02.2023. Lo stesso quindi non poteva pertanto prendere parte alle gare del 24 febbraio e 1º marzo, mentre, poteva regolarmente partecipare alla gara del 17.02.2023 per effetto della non espulsione nella partita precedente.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, accogliendo il ricorso proposto dall'U.S.D. Monsummano di Monsummano Terme (Pistoia), infligge alla società G.S. Alberino la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 nonché l'ammenda di Euro 250,00 (Duecentocinquanta), al dirigente accompagnatore Sig. Pesare Andrea l'inibizione sino al 2.04.2023 e al calciatore Nannini Mattia una ulteriore giornata di squalifica. Dispone di non addebitare il contributo tassa di reclamo.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it