C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti. – Filippi Andrea, Persico Leonardo, Costagli Luca, tutti tesserati nel corso della Stagione sportiva per la Società Armando Picchi Calcio s.r.l., ai quali viene contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del C.G.S.. – Società Armando Picchi Calcio s.r.l., per essere incorsa, a titolo di responsabilità oggettiva, nella violazione prevista d’all’art. 6, c. 2, del medesimo codice.

La Procura Federale ha deferito i seguenti soggetti. - Filippi Andrea, Persico Leonardo, Costagli Luca, tutti tesserati nel corso della Stagione sportiva per la Società Armando Picchi Calcio s.r.l., ai quali viene contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del C.G.S.. - Società Armando Picchi Calcio s.r.l., per essere incorsa, a titolo di responsabilità oggettiva, nella violazione prevista d’all’art. 6, c. 2, del medesimo codice.

Il Presidente della Società A.S.D. Young Fortezza Livorno Calcio ha, con nota in data 17.08.2022, segnalato alla Procura Federale l’attività di proselitismo posta in essere, a stagione 2022/2023 già iniziata, dai Tesserati della Società Armando Picchi Calcio s.r.l. sopraindicati, nei confronti di un giovane calciatore della propria Società al fine di convincerlo a svincolarsi e quindi tesserarsi per la Società Armando Picchi Calcio s.r.l.. L’istruttoria compiuta in sede inquirente ha determinato la Procura Federale a disporre il deferimento che viene oggi esaminato in questa sede, previa rituale comunicazione datane a tutte le parti interessate. Sono presenti i Dirigenti: - Andrea Filippi, Leonardo Persico, Luca Costagli, E’ assente la Società Armando Picchi s.r.l. che non ha effettuato attività difensiva. La Procura Federale è presente nella persona del Sostituto Procuratore Loredana Fardello, la quale informa il Collegio dell’accordo intervenuto con i Dirigenti Filippi, Persico e Costagli, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei Dirigenti che hanno sottoscritto l’accordo. Il dibattimento, quindi, prosegue nei confronti della Società di appartenenza dei Dirigenti sopraindicati per la quale il Sostituto Procuratore chiede la conferma dall’atto di deferimento essendo risultato dagli atti che i tre Tesserati, per loro stessa dichiarazione, hanno avuto contatti con il genitore esercente la potestà genitoriale del giovane calciatore Senesi al fine di fargli chiedere lo svincolo dalla Società A.S.D. Young Fortezza Livorno Calcio, per la quale il ragazzo si era tesserato per la stagione in corso, allo scopo di poterlo tesserare per la Armando Picchi s.r.l... Le ammissioni dei Dirigenti Filippi, Persico e Costagli spontaneamente rese in istruttoria determinano la responsabilità della Società ex art. 6, c. 2, del C.G.S.. La dottoressa Fardello, ad ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni deposita decisione della C.F.A. relativa ad un caso analogo. Chiede quindi confermarsi la violazione contestata dall’Ufficio con conseguente applicazione della sanzione della pena pecuniaria dell’ammenda che indica nella misura di € 800,00 (ottocento). Chiuso il dibattimento il Collegio decide dopo aver accertato l’avvenuta comunicazione da parte della Procura dell’avviso di conclusione delle indagini. L’impianto accusatorio trova fondamento nelle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di audizione innanzi gli Organi della Procura Federale che determinano, automaticamente in virtù del disposto del comma 2 dell’art. 6 del C.G.S., la responsabilità della Società di appartenenza dei tesserati. E’ da tener presente che la Società opera quale Società di puro settore per cui essa si occupa unicamente di giovani calciatori, infra quindicenni, che i dirigenti della società debbono educare all’osservanza dei principi di correttezza e lealtà nell’ambito federale. Il deferimento è quindi fondato.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento e infligge alla Società Armando Picchi s.r.l. la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di euro 600,00 (seicento): Dispone che ai Tesserati deferiti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., applicarsi le seguenti sanzioni: a Andrea Filippi, Leonardo Persico, Luca Costagli, la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) ciascuno. Dichiara chiuso il procedimento.

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