C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 168 del 24/03/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASDAPS GRIFO TEZIO F.C. IN MERITO ALLA GARA FONTANELLE – GRIFO TEZIO F.C., DISPUTATASI A GUBBIO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE VESHAJ SEJON FINO AL 15.03.2024.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASDAPS GRIFO TEZIO F.C. IN MERITO ALLA GARA FONTANELLE – GRIFO TEZIO F.C., DISPUTATASI A GUBBIO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE VESHAJ SEJON FINO AL 15.03.2024.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento del calciatore Veshaj, il quale, a fine gara strattonava con violenza l’arbitro stesso facendolo cadere a terra, pronunciando altresì frasi irriguardose nei suoi confronti. La sanzione inflitta dal G.S., commisurata al minimo edittale di cui all’art. 35 del CGS, appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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