C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 171 del 27/03/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S.D. ALFINA FABRIZIO LUPI IN MERITO ALLA GARA ALFINA FABRIZIO LUPI – CASTIGLIONE DEL LAGO, DISPUTATASI A CASTEL GIORGIO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 38 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO DEL 09.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA ALLENATORE BRILLO FEDERICO FINO AL 30.04.2023.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S.D. ALFINA FABRIZIO LUPI IN MERITO ALLA GARA ALFINA FABRIZIO LUPI – CASTIGLIONE DEL LAGO, DISPUTATASI A CASTEL GIORGIO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 38 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO DEL 09.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA ALLENATORE BRILLO FEDERICO FINO AL 30.04.2023.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara, confermati dall’arbitro in sede di audizione, è emerso che l’allenatore Brillo Federico pur essendo già ammonito veniva espulso per reiterate proteste. Alla notifica del cartellino rosso tardava nel lasciare il recinto di gioco e dopo essersi posizionato dietro la panchina avversaria proseguiva nella condotta protestatarie ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, prendendo anche a calci la rete di recinzione. Ciò posto, anche in considerazione dell’audizione del Presidente della società reclamante, appare congrua e commisurata la sanzione della squalifica dell’allenatore Brillo Federico fino al 15.04.2023 in luogo della data del 30.04.2023, originariamente individuata dal G.S.
P.Q.M
In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Brillo Federico fino al 15.04.2023. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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