FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 311/AA del 07/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – WHITEHEAD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 360 pfi 22-23 adottato nei confronti della Sig.ra Elisabeth WHITEHEAD, avente ad oggetto la seguente condotta:
ELISABETH WHITEHEAD, calciatrice richiedente il tesseramento per la A.S.C. Jugend Neugries, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 21.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.C. Jugend Neugries, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stata tesserata per società affiliate a Federazioni estere;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elisabeth WHITEHEAD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra Elisabeth WHITEHEAD;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.