F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 155/TFN – SD del 13 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 20768/308pf 22-23/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Spartak Futsal Femminile – Reg. Prot. 135/TFN-SD

Decisione/0155/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0135/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20768/308pf 2223/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Spartak Futsal Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Oggetto del presente procedimento è la violazione da parte della società Spartak Futsal Femminile dell’art. 53, comma 5, CGS, recante disposizioni sulla modalità di comunicazione degli atti a mezzo Pec.

Tale norma, per quel che qui interessa, così testualmente recita: “gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative tra loro: (omissis) 2) nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all’indirizzo della società dell’ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. In caso di mancata trasmissione all’interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri l’impossibilità”.

Era accaduto che la società ASD Spartak Futsal Femminile, nel corso della ss 21/22, non aveva affidato la conduzione tecnica della squadra di Calcio a 5 ad un soggetto abilitato dal Settore Tecnico, di guisa che la Procura Federale, aperto il fascicolo ed espletate le necessarie indagini, riteneva sussistere gli estremi delle incolpazioni a carico della società, avuto riguardo alla posizione della sig.ra Orecchie Nicole, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, ritenuta responsabile della violazione.

Il dibattimento

All’udienza del 6 aprile 2023 si è collegato in videoconferenza, per la Procura Federale, l’avv. Alessandro Avagliano, il quale ha dichiarato che, per mero errore, la Comunicazione di conclusione delle indagini non era stata notificata, per il successivo inoltro alla sig.ra Orecchie, alla Pec della Società, bensì ad altro indirizzo PEC di altra società; ha invocato l’errore scusabile ed ha chiesto che il Tribunale lo riconoscesse e rimettesse la Procura Federale in termini ai fini della corretta notifica della CCI alla Pec della società.

Nessuno si è costituito per la società, la quale non ha trasmesso alla Segreteria di questo Tribunale o fatto comunque pervenire scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale osserva.

È pacifico che, per errore scusabile, si intende quello che non è cagionato da colpa, neppure minima, del soggetto caduto in errore e che, per questo motivo, risulterebbe giustificabile.

Peraltro, la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini; essa mira ad evitare che le intervenute decadenze per decorso di termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza minima colpa; la sua concedibilità presuppone, pertanto, una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l’oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti, ovvero per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare del destinatario dell’atto, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, in fine e comunque, un errore non imputabile alla parte (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 20.07.2022 n. 6384).

Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, ove si consideri che la causa che ha comportato l’invio della CCI diretta alla sig.ra Orecchie ad una Pec diversa da quella della società destinataria risulta imputabile ad un errore del notificante.

Conseguentemente, non risultando notificata alla sig.ra Orecchie la CCI nel termine dettato dall’art. 123 CGS, a causa della mancata realizzazione della procedura ex art. 53, comma 5, CGS, il procedimento disciplinare non può che essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 13 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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