F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 157/TFN – SD del 14 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 22228/670pf22-23/GC/gb depositato in data 21 marzo 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 143/TFN-SD

Decisione/0157/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0143/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22228/670pf22-23/GC/gb del 21 marzo 2023, nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 22228/670pf22-23/GC/gb del 21 marzo 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società Imolese Calcio 1919 Srl: a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Frassetto Stefano, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Imolese Calcio 1919 Srl, all’epoca dei fatti; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento da parte della società Imolese Calcio 1919 Srl, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio - agosto 2022 ed alla mensilità dicembre 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF”, trae origine da una segnalazione pervenuta in data 27.2.2023 nella quale, in esito alle periodiche verifiche di competenza, la Co.Vi.So.C. rilevava che la Imolese Calcio 1919 Srl “non ha provveduto, entro il termine del 16 febbraio 2023, al versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio - agosto 2022 ed alla mensilità di dicembre 2022, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF”.

Nel corso delle indagini preliminari, originariamente a carico della Società odierna deferita, del suo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, signor Stefano Frassetto, nonché del Direttore generale e legale rappresentante pro-tempore, signor Gaetano Cutrufo, veniva acquisita la documentazione di rito relativa alla Società, sulle quali erano anche richieste ed ottenute precisazioni sulle cariche sociali, nonché precisazioni in ordine all’effettività delle cariche rivestite dai soggetti coinvolti. Sono stati altresì acquisiti i contratti con i quali la Società deferita aveva acquistato i crediti di imposta successivamente utilizzati in compensazione in occasione dei pagamenti contestati.

Notificata ritualmente la comunicazione di conclusione indagini, la Società chiedeva di essere audita, all’uopo delegando il Segretario Generale, dott. Francesco Filippazzo che illustrava a verbale le ragioni sottese all’inosservanza dei termini indicati nelle contestazioni.

La posizione del Frassetto veniva definita con proposta ai sensi dell’art. 126 CGS sulla quale la Procura Federale prestava il consenso, mentre per il signor Cutrufo la Procura Federale si determinava all’archiviazione.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, la Società deferita non faceva pervenire memorie difensive ma, per il tramite dei legali nominati, chiedeva di intervenire in udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 6 aprile 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, gli avvocati Roberto Scetti e Francesco Assisi, per la difesa della società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni così come specificate nel verbale d’udienza.

L’Avv. Assisi ha illustrato le ragioni per le quali, incontestata l’inosservanza della scadenza per il versamento delle ritenute nel termine previsto, questo non potesse comunque ritenersi tardivo e comunque sanzionabile dall’ordinamento sportivo nella misura afflittiva indicata dalla Procura Federale. Il difensore ha pertanto concluso per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità della Società deferita nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Il presente procedimento trae origine, come accennato, dalla segnalazione ad opera della Co.Vi.So.C. relativa alla Società deferita nella quale era evidenziato come la Imolese non avesse provveduto al versamento, nei termini previsti, delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio 2022 - agosto2022 e alla mensilità di dicembre 2022.

Come noto, il pagamento delle ritenute Irpef (così come dei contributi INPS) relativi a dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.) e sanzionarne la violazione (art. 33 CGS).

La ratio evidente di tale architettura normativa risiede nell’esigenza di garantire, da un lato, la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, dall’altro, la parità di condizioni dei partecipanti al campionato, così che l’inadempimento delle scadenze fiscali non possa determinare una posizione di vantaggio economico.

La normativa appena richiamata è stata recentemente integrata da ulteriori disposizioni, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e delle importanti conseguenze economiche che ne sono derivate. La normativa federale ha infatti recepito gli interventi in favore delle Società sportive previsti dalla legislazione statale in tema di adempimenti fiscali consentendo, per quel che qui rileva, la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute Irpef e rimodulando i relativi termini rilevanti per l’ordinamento domestico, anche alla luce delle nuove rateazioni introdotte con legge ordinaria.

In particolare, con il CU 154/A del 31 gennaio 2022, il Consiglio Federale, rilevato che la normativa statale aveva all’epoca disposto “c) la sospensione dei termini dei versamenti delle ritenute IRPEF in scadenza nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, con pagamento in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o con pagamento rateizzato a decorrere dal 30 maggio 2022 e sino al 16 dicembre 2022”, ha espressamente deliberato, nel pieno rispetto del principio di non contraddizione, che “i versamenti, da parte delle società professionistiche, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS interessati dalle disposizioni agevolative di cui all’art. 3-quater del Decreto Legge n. 146/2021, convertito in Legge n.215/2021 e all’art. 1, commi 923 e 924 della Legge n. 234/2021, saranno valutati ai fini dei controlli federali e della applicazione delle relative sanzioni, tenendo in considerazione le nuove scadenze derivanti dai differimenti e dalle rateizzazioni previsti dalla normativa statuale”.

Le disposizioni statali richiamate nel citato CU sono successivamente state prorogate dal legislatore ordinario, e conseguentemente da quello federale, sino a comprendere i versamenti dovuti per l’intero periodo da gennaio ad agosto 2022, e da ultimo regolati con l’ultima Legge Finanziaria, i.e. Legge 29 dicembre 2022, n. 197, cui fa riferimento in parte l’odierno deferimento.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 160 della Legge appena indicata, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dei precedenti interventi normativi “si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari

importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023”. In quest’ultimo caso, peraltro, la norma prevedeva l’applicazione di una maggiorazione nella misura del 3% delle somme dovute.

Così ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, con riguardo al caso in esame è pacifico che il versamento delle ritenute Irpef dovuto dalla Società per il periodo gennaio 2022 - agosto 2022 fosse regolato dalla normativa agevolativa e dunque fosse sospeso sino al 29 dicembre 2022, mentre il versamento delle ritenute Irpef relativo al mese di dicembre 2022 ricadesse nelle previsioni, statali e federali, ordinarie e dunque fosse da considerarsi in scadenza al 16 febbraio 2023.

Venendo ora alla disamina delle incolpazioni per cui si procede, quanto al contestato omesso versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio - agosto 2022, ritiene il Tribunale provata la responsabilità della deferita.

Come emerso dai riscontri eseguiti dalla Co.Vi.So.C., compendiati nella segnalazione in atti, la Società aveva optato per la seconda delle opzioni previste dal legislatore statale, vale a dire il pagamento rateale condizionato al versamento delle tre rate entro il 29 dicembre 2022, ma aveva per contro corrisposto il quantum dovuto a tale titolo solo in data 31 dicembre 2022. Il pagamento così effettuato va dunque considerato tardivo e inidoneo a produrre effetti, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

Soccorre sul punto il disposto del comma 161 dell’art. 1, Legge 197/2022 che espressamente ha previsto “in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione”.

E’ dunque il legislatore statale a prevedere una espressa decadenza dal beneficio della rateazione in caso di inosservanza del termine; la sua natura decadenziale infatti non consente l’utilizzo di eventuali ravvedimenti e/o regolarizzazioni previste per altre fattispecie, con la conseguenza che il versamento tardivo deve considerarsi tamquam non esset.

Proprio la previsione espressa di una decadenza dal termine del 29 dicembre 2022 rende irrilevanti le pretese ragioni addotte dalla deferita, per il tramite del proprio Segretario Generale, in sede di audizione del 15 marzo 2023 e del difensore in udienza. Entrambi, pur ammettendo di fatto la condotta nella sua materialità e dunque l’inosservanza della scadenza indicata dalla legge ordinaria, hanno richiamato un generale termine di tolleranza che sarebbe usualmente concesso dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in caso di ritardo lieve. Ebbene, la natura eccezionale della previsione della sospensione dei versamenti e della relativa regolamentazione, ivi inclusi i termini e le decadenze, esclude di per sé qualsivoglia ulteriore interpretazione derogatoria.

Va dunque affermata la responsabilità della Società, per le violazioni di cui all’art. 85, lett. C), par. V, NOIF quanto all’omesso versamento delle ritenute Irpef per il periodo gennaio 2022 - agosto 2022 con la precisazione che la deferita ne risponde a titolo di responsabilità propria ponendo la norma citata gli obblighi di pagamento e della sua dimostrazione nei termini a carico del sodalizio, pur essendo ovviamente tali adempimenti posti in essere dalle persone fisiche che rappresentano od operano per la società. La responsabilità propria assorbe la responsabilità ex art. 6, comma 1, CGS.

Quanto all’ulteriore contestazione, relativa al mancato versamento delle ritenute Irpef dovute per la mensilità di dicembre 2022 e in scadenza il 16 febbraio 2023, è documentale in atti che la Società abbia effettuato il pagamento solo in data 24 febbraio 2023 dopo che un iniziale modello F24 di versamento, presentato in data 15 febbraio 2023, era stato scartato dall’Agenzia delle Entrate per “assenza del credito agevolativo concesso” portato in compensazione.

Irrilevanti sul punto appaiono le ragioni esposte dal Segretario Generale in sede di audizione, limitate a presunte e indimostrate ragioni dello “scarto” del credito portato in compensazione che, tuttavia, nulla hanno a che fare con lo specifico inadempimento del termine normativamente previsto, rimasto di fatto inosservato.

Accertata l’inosservanza del termine, rileva il Tribunale come la condotta contestata non sia sussumibile nella previsione delle disposizioni indicate nell’atto di deferimento.

Detta norma sanziona, con riguardo alla fattispecie in esame, infatti, alla lettera d), “il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre 31 dicembre)”, riferendo dunque la sanzione, come noto individuata nella penalizzazione di almeno due punti in classifica, all’inadempimento dell’intero bimestre. Trattandosi di norma sanzionatoria non può che essere interpretata restrittivamente, in ossequio ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, evitando un’estensione analogica o in malam partem del suo ambito di applicazione.

Del resto, anche la norma organizzativa di riferimento, l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF impone un onere di documentazione relativo al bimestre, confermando che il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali.

Ritiene per contro il Tribunale, riqualificando in termini di violazione e di norma violata il fatto contestato, come delineato nel deferimento, che l’omesso versamento delle ritenute Irpef relative ad una sola mensilità costituisca comunque violazione rilevante per l’ordinamento sportivo, dovendosi in questo caso ricondurre l’inosservanza dei termini previsti dall’art. 85 NOIF alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre informare la condotta delle società sportive e dei soggetti a queste appartenenti.

E’ infatti pacifico come l’irregolarità negli adempimenti fiscali, nel caso di specie il versamento delle ritenute Irpef dovute per dipendenti e collaboratori, costituisca indice di carenza di solidità finanziaria ma soprattutto ponga in una concreta posizione di vantaggio economico la società inadempiente e si appalesi quindi scorretta anche sul piano sportivo.

Di qui l’affermazione della responsabilità della Società deferita anche con riguardo alla seconda parte della contestazione, previa riqualificazione del fatto sub art. 4, comma 1, CGS.

Quanto alla sanzione da irrogare nel caso di specie, con riguardo alla violazione relativa al mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo gennaio-agosto 2022, trova applicazione quanto previsto dal CU 154/A del 31 gennaio 2022 per cui l’inosservanza delle scadenze previste comporta “l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica, da scontarsi nella stagione 2022/2023”.

Detta norma, come visto inserita in un più ampio quadro normativo statale più volte oggetto di modifica e proroga, costituisce infatti la norma sanzionatoria più favorevole applicabile in forza dei principi generali, tenuto anche conto della sua natura eccezionale.

Avuto riguardo alla specifica fattispecie, il Tribunale ritiene che per la violazione in esame la sanzione equa possa essere determinata nel minimo edittale di due punti di penalizzazione.

Con riguardo invece alla seconda violazione contestata, così come riqualificata, il Collegio ritiene equa la sanzione dell’ammenda con diffida, determinando la sanzione pecuniaria nella misura di euro 8.000,00, considerata comunque la gravità della condotta sleale tenuta dalla deferita e l’ammontare del debito scaduto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e di euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda, con diffida.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                                   Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 14 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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