F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 192/CSA pubblicata del 12 Aprile 2023 – S.S. Juve Stabia S.r.l.

Decisione n. 192/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 227/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 227/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S. Juve Stabia S.r.l. in data 03.04.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro di cui al C.U. 211/DIV del 28.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.04.2023, l’Avv. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la parte reclamante; sentito l’Assistente n. 1;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento sanzionatorio assunto nei confronti del calciatore della Juve Stabia, sig. Luca Pandolfi:

“per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la mancanza di conseguenze e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta, il tipo di colpo inferto e l’impossibilità di contesa del pallone (r. a.a. n.1)”.

La società reclamante ha proposto gravame deducendo eccessiva gravosità della sanzione.  Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 6 aprile 2023 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società reclamante lamenta eccessiva severità della sanzione inflitta dal G.S. in conseguenza di errata valutazione e/o ricostruzione della dinamica dei fatti e, comunque, mancanza di vis lesiva, chiedendo inquadrarsi la vicenda nell’ambito della previsione di cui all’art. 39 CGS, quale condotta gravemente antisportiva, ma non violenta. Conclude, quindi, insistendo per la rideterminazione della sanzione, con la riduzione a due delle giornate di squalifica, o, in subordine, commutazione di una giornata in ammenda.

In via preliminare, il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Nel referto ufficiale di gara l’assistente così segnala: “Al minuto 32 del 1° tempo di gioco, il sig. Pandolfi Luca n. 7 della società ospitata Juve Stabia, con il pallone in gioco si rendeva colpevole di condotta violenta, nei confronti di un avversario. Nello specifico con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, tirava un pugno all’altezza della bocca dell’avversario che cadeva a terra (non risultano fuoriuscite di sangue dell’avversario colpito)”.

La ricostruzione prospettata dalla reclamante appare antitetica rispetto a quella descritta nel referto di gara. Pertanto, il Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’Assistente di gara

n. 1, il quale ha confermato la descrizione in atti, precisando, tra l’altro, che la mano con la quale il calciatore Pandolfi ha colpito l’avversario non era aperta, bensì chiusa a pugno e che il predetto calciatore non si è, dunque, “limitato ad appoggiare la mano ‘semi chiusa’ sul volto del collega avversario …. esercitando solo una leggera pressione”. 

Ne consegue che la condotta è stata correttamente inquadrata dal G.S. nell’ambito delineato dall’art. 38 CGS e, per l’effetto, il reclamo non può trovare accoglimento. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                              Pasquale Marino

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it