F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 193/CSA pubblicata del 13 Aprile 2023 – F.C. Internazionale Milano S.p.A. – Sig. D’Ambrosio Danilo

Decisione n. 193/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 219/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 219/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal sig. D’Ambrosio Danilo in data 27.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 169 del 21.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.04.2023, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Angelo Capellini per le parti reclamanti; sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed il Sig. D’Ambrosio Danilo, calciatore della predetta società, hanno proposto reclamo avverso la sanzione inflitta a quest’ultimo dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 169 del 03.04.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Internazionale/Juventus del 19.03.2023. Con la suddetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il reclamante per 2 giornate effettive di gara con ammonizione ed ammenda di € 5.000,00. Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione), per condotta gravemente antisportiva : per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.”.

Le parti reclamanti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto la riduzione della sanzione a una giornata di squalifica, ovvero nella misura ritenuta di giustizia.

Deducono, invero, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal tesserato D’Ambrosio e che, inoltre, non sarebbe in linea con precedenti decisioni assunte, in casi analoghi, dallo stesso Giudice Sportivo.

Vi sarebbe poi una grave lacuna nel referto arbitrale rispetto a quanto realmente accaduto, segnatamente rispetto alla condotta tenuta dal calciatore della Juventus, Paredes Leandro Daniel, non essendo stata riportata l’aggressione fisica da questi posta in essere nei confronti del reclamante.

Infatti, secondo la tesi difensiva, il calciatore Paredes avrebbe preso l’odierno reclamante D’Ambrosio per un orecchio, come, peraltro, potrebbe desumersi con immediatezza dal fotogramma allegato al ricorso introduttivo.

Quindi, la reazione del calciatore D’Ambrosio non sarebbe stata solo conseguente a una provocazione verbale ma anche a una vera e propria aggressione fisica.

Le parti ricorrenti, concludono chiedendo l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) e comma 2, C.G.S., in considerazione del curriculum disciplinare del calciatore, espulso una sola volta, per doppia ammonizione, in 266 gare disputate in Serie A.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 03 aprile 2023, è comparso l’Avv. Angelo Cappellini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono. Vale preliminarmente osservare che il fotogramma prodotto dai reclamanti non può essere né esaminato né acquisito agli atti del giudizio come elemento di prova. Difatti, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Né si rivelano qui conferenti le ulteriori fattispecie previste dal successivo comma 3 dell’articolo 61 citato.

Pertanto, a seguito di questa premessa, non è possibile per questa Corte ammettere la prova richiesta dai ricorrenti in quanto non consentita dal vigente C.G.S.

La Corte, pur consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto, alla luce delle contestazioni delle parti reclamanti, di ascoltare, a conferma e chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara per cui è causa.

L’arbitro, raggiunto telefonicamente, ha confermato il contenuto del suo referto puntualizzando, su precisa domanda, di non aver visto il calciatore Paredes prendere e stringere per l’orecchio il reclamante.

Ne consegue che non può trovare applicazione l’invocata circostanza attenuante nei termini prospettati dai reclamanti, secondo cui il calciatore D’Ambrosio avrebbe reagito a un’ingiusta aggressione (non solo verbale ma anche) fisica, consumata ai suoi danni. Così ricostruiti i fatti di causa sulla scorta delle emergenze probatorie utilizzabili e, segnatamente, tenuto conto del referto arbitrale, che, come detto, gode di fede privilegiata, il comportamento tenuto nella circostanza dal tesserato della società F.C. Internazionale Milano S.p.A., D’Ambrosio, deve essere stigmatizzato con fermezza e qualificato come condotta gravemente antisportiva e, quindi, sanzionato ai sensi dell’art. 39, comma 1, C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

A parere di questa corte, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo può, viceversa, essere mitigata ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”. Nel caso di specie può essere valorizzata la circostanza riguardante l’accertata correttezza curricolare del reclamante che nel corso della sua ultradecennale carriera in Serie A ha ricevuto solo un’espulsione diretta per doppia ammonizione. Inoltre, l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva, esclude ogni ipotesi di recidiva.

Tutto ciò consente alla Corte di annullare la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’ammenda.

Conferma nel resto. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                          IL VICE PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                                  Umberto Maiello

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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