F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 194/CSA pubblicata del 13 Aprile 2023 – S.S.D. Casarano Calcio s.r.l.

Decisione n. 194/CSA/2022-2023 

Registro procedimenti n. 215/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 215/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. in data 27.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 14.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.03.2023 il dr. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società   S.S.D. Casarano Calcio s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione, inflitta alla stessa società, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 112 del 14.03.2023), in relazione alla gara di Campionato di Serie H, girone D, Casarano Calcio s.r.l.- Città di Fasano del 12.03.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione disciplinare dell'ammenda di Euro 3.000,00 e dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse, motivando così il provvedimento: "Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, protestato all'indirizzo della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni gravemente offensive, nonché lanciato all'indirizzo di un A.A. alcuni sputi (10), monete (3) e un accendino che lo colpivano alla schiena. Al termine della gara, i medesimi sostenitori lanciavano nuovamente alcuni accendini e diverse monete all'indirizzo della Terna. Inoltre, all'interno dell'area degli spogliatoi erano presenti una quindicina di persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società le quali rivolgevano innumerevoli espressioni offensive e minacciose nei confronti degli Ufficiali di gara, rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine al fine di consentire l'accesso agli spogliatoi. La condotta veniva lungamente reiterata anche durante la permanenza della Terna nello spogliatoio loro riservato la cui porta veniva colpita con 5/6 pugni di forte intensità. All'uscita degli spogliatoi le Forze dell'Ordine constatavano che l'auto data in custodia dalla Terna Arbitrale alla società aveva uno pneumatico forato e pertanto si rendeva necessario l'intervento di un carro-attrezzi, mentre persona non identificata rivolgeva frasi di scherno. Gli Ufficiali di gara potevano abbandonare il terreno di gioco solo accompagnati dalla sicurezza in aeroporto laddove le Forze dell'Ordine avevano già stabilito di scortare l'auto. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU 72."

La società reclamante non contesta i fatti come riportati dal Giudice Sportivo, che, peraltro, trovano riscontro nel dettagliato referto arbitrale, ma rileva che dal medesimo referto arbitrale emergono più circostanze attenuanti previste dall'art.29 C.G.S., delle quali il Giudice Sportivo non ha tenuto conto, non risultando dal provvedimento sanzionatorio, alcun riferimento alle stesse.

Tali circostanze attenuanti, consistono:

  1. nella presenza in grande numero delle Forze dell'Ordine;

2) nella presenza di un Servizio d'Ordine predisposto dalla società, che ha coadiuvato le Forze dell'Ordine e ha accompagnato la terna arbitrale in aeroporto, vista l'impossibilità di utilizzare l'autovettura noleggiata;

3) intervento fattivo del Presidente della società nel riportare la calma negli spogliatoi. Tutte le suddette circostanze risultano invece chiaramente riportate nel puntuale e dettagliato referto arbitrale.

In considerazione di quanto esposto la società reclamante ha chiesto:

IN VIA PRINCIPALE: annullare l'ammenda di euro 3.000 e ridurre da 2 a 1 gara a porte chiuse la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della L.N.D;

IN VIA SUBORDINATA: confermare l'ammenda di euro 3.000 e ridurre da 2 a 1 gara a porte chiuse la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della L.N.D;

IN ESTREMA VIA SUBORDINATA: confermare l'ammenda di euro 3.000 e ridurre da 2 a 1 gara a porte chiuse, commutando la seconda gara in un'ammenda di euro 1.000, per una sanzione finale di euro 4.000 di ammenda ed 1 gara a porte chiuse la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della L.N.D.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 31 marzo 2023, il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

La Corte ritiene infatti che le circostanze attenuanti invocate dalla società reclamante sussistano e siano ampiamente comprovate dal referto arbitrale, nel quale esse sono tutte riportate dettagliatamente e minuziosamente e che, pertanto, debba trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto dell'art. 29 C.G.S., che, al secondo comma, prevede che la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al primo comma del medesimo articolo 29.

La recidiva specifica richiamata dal Giudice Sportivo, inoltre, non assume rilievo determinante nel caso di specie, in quanto relativa solo ad una delle condotte (quella consistente in espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale) e sanzionata solo pecuniariamente.

Rimane fermo l'obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati, con riferimento al danneggiamento della ruota dell'autovettura della terna arbitrale, se dovuto a causa non accidentale.

In definitiva e tutto considerato, la Corte ritiene di poter accedere alla richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo per come formulata in via di estremo subordine dalla reclamante. 

P.Q.M

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nell’ammenda in €

4.000,00 e in 1 (una) giornata di gara a porte chiuse. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                    Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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