F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 196/CSA pubblicata del 17 Aprile 2023 – A.S.D. Futsal Pontedera/ASD Atlante Grosseto

Decisione n. 196/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 196/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Pasquale Marino – Componente

Patrizio Leozappa - Componente

Fabio Di Cagno – Componente (relatore)     

Alberto Urso – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 196/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Futsal Pontedera in data 06.03.2023, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 702 del 23.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.04.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Lorenzo Signorini per la reclamante e l’Avv. Flavia Tortorella per la società ASD Atlante Grosseto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Su ricorso tempestivamente proposto dalla società A.S.D. Atlante Grosseto (di seguito, Atlante Grosseto), il Giudice Sportivo presso la Divisione di Calcio a 5 comminava alla società A.S.D. Futsal Pontedera (di seguito, Futsal Pontedera), nel regolare contradditorio con quest’ultima, la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 – 6 della gara disputata tra le due squadre l’11.02.2023, valevole per il campionato nazionale di Serie B – Girone C e terminata con il risultato di 3 a 5 in favore della Futsal Pontedera (C.U. n. 702 del 23.02.2023).

La sanzione veniva così comminata in applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., per avere la Futsal Pontedera schierato, nella gara in questione, il calciatore Morganti Nicola, il quale non aveva ancora scontato una giornata di squalifica rimediata nel corso del precedente campionato 2021/2022, quale tesserato della società Arpi Nova. 

Riteneva in particolare il Giudice Sportivo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Futsal Pontedera, la squalifica non era stata scontata in occasione della gara di Coppa della Divisione disputata il 10.09.2022 contro la U.S.D. Vigor Fucecchio in quanto, in applicazione dell’art. 21, comma 7, C.G.S., la squalifica medesima avrebbe dovuto scontarsi in una gara del campionato 2022/2023. Evidenziava peraltro che la decisione veniva in tali termini assunta, così modificando il diverso e contrario orientamento interpretativo sino a quel momento fatto proprio sia da esso stesso Giudice Sportivo che dalla Corte Sportiva di Appello, in conseguenza della sopravvenuta decisione n. 11 Anno 2023 del Collegio di Garanzia dello Sport che, in identica fattispecie, aveva appunto affermato il principio secondo cui la squalifica rimediata da un calciatore nel campionato precedente, non poteva essere scontata nella stagione sportiva successiva in una gara di Coppa della Divisione.

Avverso tale decisione ha interposto gravame la Futsal Pontedera con reclamo del 06.03.2023, lamentando in primo luogo l’acritico recepimento, da parte del Giudice Sportivo, di una non conosciuta (perché non pubblicata) decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, di cui “per quanto …sia stata resa in separato ricorso, lo scrivente Giudice non può non tenerne conto in quanto la recente pronuncia proviene dall’organo funzionalmente preposto alla nomofilachia e collocato al vertice del sistema delle impugnazioni del diritto sportivo, ed inoltre la stessa indica in modo chiaro e lineare il criterio di interpretazione ed applicazione delle norme del C.G.S. in tema di esecuzione delle sanzioni in una fattispecie perfettamente identica a quella oggetto del presente ricorso”: senza tuttavia tener conto che essa società aveva impiegato il calciatore, nella gara in questione, facendo legittimo affidamento sia sui Comunicati Ufficiali emanati dalla Divisione di Calcio a 5 circa il regolamento della Coppa della Divisione, sia su specifici precedenti giurisprudenziali definitivi.

La reclamante sostiene in ogni caso che la corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 C.G.S. sarebbe appunto quella sino ad allora prospettata e fatta propria dal Giudice Sportivo Nazionale e dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, secondo la quale le sanzioni della squalifica inflitte ad un calciatore “in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni” (art. 19, comma 6, C.G.S.), così limitando solo alle suddette competizioni, così come espressamente previsto dal comma 4 della norma medesima, l’assoluta prevalenza del c.d. principio di omogeneità, dovendo per il resto prevalere (come nel caso di specie) il principio generale secondo cui le squalifiche rimediate in tutte le altre competizioni devono essere scontate nella prima gara ufficiale successiva disputata dalla prima squadra di appartenenza del calciatore (in applicazione dell’art. 21, comma 7, C.G.S.). Inoltre, ferma restando la qualificazione delle gare di Coppa della Divisione come “gare ufficiali” e ferma restando la previsione di cui al C.U. n. 18 del 24.8.2022 (integrativo del Regolamento della Coppa della Divisione) secondo cui “i residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”, la reclamante sostiene che proprio la normativa all’epoca vigente (il C.U. n. 211 del 13.11.2017, l’ultimo ad essere emanato prima della sospensione della competizione) non distingueva tra campionato e  Coppa della Divisione (“le sanzioni … che residuano al termine di ogni singola gara della I fase e successivamente residuano al termine della II fase della Coppa della Divisione dovranno essere scontate nelle successive gare del campionato”). Sicché, la squalifica comminata al calciatore Morganti al termine del campionato 2021/2022, doveva necessariamente essere scontata nella prima gara ufficiale della nuova squadra di appartenenza, coincidente appunto con la gara di Coppa della Divisione del 10.9.2022.

A conforto di quanto sostenuto, la reclamante invoca la decisione di questa Corte Sportiva di Appello n. 046 dell’11.11.2022 (reclamo A.S.D. Bovalino Calcio a 5) che avrebbe regolato un caso concreto assolutamente identico, a differenza della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che avrebbe invece affermato solo principi generali, senza tener conto delle specifiche disposizioni regolamentari che equiparavano la Coppa della Divisione al campionato, non diversamente da quanto avviene per la Supercoppa italiana di Lega ove le squalifiche ivi rimediate possono (e devono) essere scontate anche in campionato e viceversa.

Sostiene ancora la reclamante che, in ogni caso, la sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport non sarebbe utilizzabile né vincolante in relazione al caso di specie, sia perché non pubblicata (e quindi non resa conoscibile), sia perché non definitiva, in quanto ancora soggetta ad impugnazione dinanzi al TAR Lazio, sia ancora perché non avrebbe affermato alcun principio di diritto al quale attenersi, sia infine perché avrebbe in sostanza espresso un giudizio di illegittimità di una norma in quanto contraria ai principi generali dell’ordinamento sportivo, con effetti solo per l’avvenire.

In via subordinata, la reclamante invoca l’eccezionalità della fattispecie, caratterizzata dalla totale assenza di alcuna responsabilità a suo carico nell’avere schierato il calciatore Morganti in occasione della gara di campionato dell’11.02.2023, a fronte dell’inatteso sovvertimento del consolidato orientamento giurisprudenziale endofederale, nonché delle disposizioni regolamentari della Divisione Calcio a 5. Eccezionalità che, anche in applicazione dell’art. 10, comma 5, C.G.S. e del generale principio di salvaguardia del risultato sportivo, ove possibile, consentirebbe di disporre la ripetizione della gara ritenuta irregolare.

Conclude pertanto la Futsal Pontedera, previo annullamento dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, in via principale per l’omologazione del risultato conseguito sul campo ed in via subordinata per la ripetizione della gara.

Ha resistito la Atlante Grosseto con memoria prodotta il 13.03.2023, sostenendo che l’intervenuta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, giustamente applicata dal Giudice Sportivo, sarebbe l’espressione di un orientamento già da tempo affermato in punto di corretta applicazione del principio di omogeneità delle competizioni, derogabile solo nel caso in cui la squalifica non possa essere scontata, per ragioni soggettive ed oggettive, nella stessa manifestazione in cui sia stata rimediata. Orientamento, del resto, fatto proprio dalla stessa Divisione Calcio a 5 con la circolare n. 11 del 12.08.2022 che espressamente prevedeva che le squalifiche residuate dal precedente campionato dovevano essere scontate “nella gare ufficiali della stagione sportiva 2022/2023 in Campionato”, in linea peraltro con la più volte enunciata prevalenza del principio di omogeneità rispetto al principio di afflittività (Collegio di Garanzia dello Sport, decisioni

n. 20/2020 e n. 21/2020; Corte Federale n. 13/CF del 23.5.2003 e n. 12/CF del 12.1.2004).

Sostiene altresì la resistente che l’art. 19 C.G.S. si limita a stabilire che le squalifiche rimediate in Coppa Italia o in Coppa Regioni devono essere scontate esclusivamente in tali competizioni, non prevedendo affatto che le sanzioni rimediate in gare diverse possano essere scontate indistintamente in tutte le altre attività, in deroga peraltro alla generale previsione di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S.; né tale quadro potrebbe risultare mutato dall’introduzione della Coppa della Divisione.

La resistente, inoltre, esclude la ricorrenza di alcuna ipotesi di eccezionalità che possa legittimare l’applicazione dell’art. 10, comma 5, C.G.S. (con eventuale ripetizione della gara), posto che: il Giudice Sportivo aveva riportato ampi stralci della sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, così consentendo alla reclamante di assumere posizione in merito alla stessa; la decisione medesima non risultava impugnata e non era comunque impugnabile dinanzi al TAR Lazio, trattandosi di materia sottratta alla giurisdizione amministrativa; l’affermazione del principio di diritto in sede di legittimità non è esclusa dall’assenza del rinvio; il Collegio di Garanzia non si sarebbe pronunciato sulla legittimità delle norme regolamentari, ma si sarebbe limitato alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme medesime.

Infine, la resistente evidenzia come la sanzione della perdita della gara prescinda dall’accertamento della responsabilità in capo alla società che ha schierato il calciatore squalificato, in quanto tale sanzione è posta a presidio del regolare svolgimento della competizione, compromesso dalla partecipazione di un calciatore che non aveva diritto a prendervi parte.

Ha concluso pertanto per l’integrale reiezione del reclamo della Futsal Pontedera e per la condanna della consorella alla rifusione delle spese di lite.

All’esito della discussione condotta da entrambe le parti nell’udienza del 15.03.2023, la Terza Sezione di questa Corte, con articolata ordinanza, ha rimesso la controversia alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S.. Il Collegio ha quindi assunto l’odierna decisione, come da dispositivo, all’esito dell’ulteriore discussione intervenuta nell’udienza del 05.04.2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Si premette che i fatti che hanno originato la presente controversia (come di seguito riassunti) non sono contestati.

Il calciatore Morganti Nicola era stato squalificato per una giornata effettiva di gara nel corso del campionato 2021/2022 (C.U. n. 1445 del 31.05.2022) quale tesserato per la società Arpi Nova e, al termine della stagione sportiva, non aveva ancora scontato la squalifica.

Nella successiva stagione sportiva 2022/2023 il calciatore era stato tesserato dalla società

Futsal Pontedera, la quale non lo aveva schierato in occasione della gara di Coppa della Divisione Vigor Fucecchio – Futsal Pontedera del 10.09.2022 (prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra nel corso della nuova stagione), ritenendo con ciò di avergli fatto scontare la giornata di squalifica. Difatti, la società aveva schierato il calciatore in tutte le successive gare di campionato, sino alla gara dell’11.02.2023 disputata contro la Atlante Grosseto e terminata con il punteggio di 3 a 5 in favore di essa Futsal Pontedera. Neppure è in contestazione nella presente sede (a differenza di quanto si è sostenuto in altre controversie analoghe) la qualificazione quale “gara ufficiale” delle gare di Coppa della Divisione.

Ciò premesso, è altresì pacifico che la Corte Sportiva di Appello, Terza Sezione, ha ripetutamente affermato, confermando le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale del medesimo tenore, che la squalifica rimediata dal calciatore nel corso del campionato 2021/2022 e non ancora scontata al termine della stagione sportiva, poteva ritenersi scontata con la mancata partecipazione del calciatore medesimo alla prima gara ufficiale della prima squadra della società con la quale risultava tesserato nella successiva stagione 2022/2023, ivi comprese, dunque, le gare della Coppa della Divisione (n. 037/CSA/20222023 del 4.11.2022; n. 038/CSA/2022-2023 del 4.11.2022; n. 046/CSA/2022/2023 del 11.11.2022).

In tale contesto giurisprudenziale si inserisce la recente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 11 depositata il 1° febbraio 2023, con la quale l’Organo di legittimità, annullando la suddetta decisione n. 037/CSA/2022-2023 del 4.11.2022 e ribadendo il principio (ritenuto già rinvenibile nelle precedenti pronunce n. 20/2020 e n. 21/2020) della netta prevalenza del principio di omogeneità delle competizioni rispetto al sussidiario principio di afflittività delle sanzioni, ha interpretato il combinato disposto degli artt. 21, commi 2, 6 e 7, C.G.S., nel senso che la squalifica inflitta ad un calciatore in campionato, e non ancora scontata al termine della stagione sportiva, debba essere scontata solo e soltanto nel campionato successivo, non essendo a ciò idonea la mancata partecipazione ad una gara della Coppa della Divisione (di Calcio a 5).

Questa Corte Sportiva di Appello non può che prendere atto della diversa interpretazione offerta dal Collegio di Garanzia dello Sport dell’anzidetto tessuto normativo ed a tale interpretazione ritiene di doversi adeguare, ancorché l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto CONI contempli espressamente l’enunciazione del principio di diritto (che il giudice federale è obbligato ad applicare) solo nell’ipotesi di rinvio all’organo di giustizia competente nel merito. E difatti, è nello stesso art. 12 bis, espressamente richiamato dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che, ponendo il Collegio di Garanzia dello Sport in posizione apicale nell’ambito della giustizia sportiva nazionale quale organo di legittimità (come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo nella decisione reclamata), può rinvenirsi la natura generalmente nomofilattica delle relative pronunce, siano esse di conferma o di annullamento, con o senza rinvio, delle decisioni impugnate: tutto ciò “al fine di assicurare l’uniforme interpretazione e l’unità del diritto sportivo, svolgendo così una funzione nomofilattica in virtù del suo ruolo di organo di vertice e, al contempo, di chiusura del sistema di giustizia sportiva” (“La Giustizia nello Sport”, Napoli, 2022, Cap. III, § 5).

Sicché, risulterebbe del tutto distonico rispetto al sistema come innanzi delineato, un eventuale scostamento dai moduli interpretativi adottati dall’organo sovraordinato, tanto più nel caso di specie ove l’affermata impossibilità di scontare in una gara della Coppa della Divisione 2022/2023 una squalifica rimediata nel precedente campionato 2021/2022, ha trovato applicazione immediata e diretta su di un caso concreto sostanzialmente identico a quello portato oggi all’attenzione di questa Corte Sportiva. Né alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla circostanza, invocata dalla reclamante, della assoggettabilità della pronuncia del Collegio di Garanzia ad un’eventuale impugnazione dinanzi al TAR del Lazio, posto che, al di là della ricorrenza o meno delle condizioni che la legittimerebbero, la stessa reclamante non è in grado di provare e neppure semplicemente di affermare che quella pronuncia sia stata effettivamente impugnata. Ne consegue che, anche nel caso di specie, non potendo ritenersi scontata la squalifica del calciatore Morganti in occasione della gara di Coppa della Divisione del 10.09.2022, né successivamente, la Futsal Pontedera lo ha erroneamente schierato in occasione della gara dell’11.02.2023, con ciò determinando una palese irregolarità della gara medesima. 

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva di Appello che il contesto, di fatto e di diritto, che ha indotto la società Futsal Pontedera ad impiegare il calciatore Morganti, per quanto appresso si dirà, conduce ad inquadrare la vicenda nella fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 10, comma 5, C.G.S., piuttosto che nell’ipotesi sanzionatoria di cui al comma 6 della medesima norma, applicata dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata.

Va innanzi tutto osservato che il percorso motivazionale su cui si basa la già ricordata decisione n. 11/2023 si presenta in realtà meno agevole rispetto a quanto argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport: e ciò non tanto con riferimento ai due precedenti dello stesso Collegio ivi richiamati (decisioni n. 20/2020 e n. 21/2020) che, per essere riferiti a fattispecie alquanto diverse (quali nel primo caso il mutamento di categoria dal campionato juniores al campionato di prima squadra e nel secondo caso addirittura il mutamento di disciplina dal calcio a 5 al calcio a 11), pur esprimendo condivisibili concetti di ordine generale, non sembrano invocabili quali espressione di un già presente ed univoco orientamento interpretativo utile a regolare il caso concreto (solo per fare un esempio, al termine della stagione 2021/2022 il calciatore Morganti aveva cambiato società, con ciò già innescando un’eccezione al principio generale di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S., ivi invocato). E neppure con riferimento alla pur risalente decisione della Corte Federale del 23.05.2003 (C.U. n. 13/Cf), non solo perché assunta nel contesto normativo dell’epoca parzialmente difforme, ma anche e soprattutto perché riferita alla ben diversa e non comparabile ipotesi del calciatore che, squalificato in campionato (serie B), si astiene dal partecipare alla gara di campionato della propria squadra nella giornata immediatamente successiva e partecipi invece, nella stessa giornata, alla gara del campionato Primavera.

Si deve ricordare, difatti, che sin dal 2012 l’Alta Corte di Giustizia Sportiva si era preoccupata di stigmatizzare le carenze normative e regolamentari che affliggevano la materia della esecuzione delle squalifiche (impegnandosi a segnalarle alla Giunta Nazionale del CONI ed alla FIGC), con specifico riferimento alle sanzioni a carico delle società e, in particolare, alla sanzione della c.d. perdita a tavolino in presenza di una sola giornata di squalifica, “in relazione ai seguenti aspetti: - mancanza di un sistema di pubblicità che dia certezza che la sanzione sia stata regolarmente scontata, certezza rimessa ad un semplice fatto negativo (mancata esclusione del giocatore, con difficoltà di conoscenza delle altre squadre); - errore della società nella scelta di escludere un giocatore in gara diversa da quella in cui la squalifica doveva essere scontata (secondo un sistema giustamente predefinito) specie quando la contestazione della regolarità è intervenuta solo dopo che alcune gare siano state giocate, gare che talvolta possono raggiungere un numero eccessivo” (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 17/2012). Ebbene, si deve purtroppo constatare che i successivi interventi del legislatore federale con il Codice di Giustizia Sportiva FIGC del giugno 2019 hanno solo in minima parte ovviato a tali carenze, lasciando pressoché immutate quelle criticità allora evidenziate dall’Alta Corte: come del resto sta plasticamente a dimostrare la presente controversia, in cui l’errore della società viene rilevato a distanza di alcuni mesi e dopo che il calciatore è stato schierato in numerose gare. E ciò al di là degli ormai consolidati e del tutto condivisibili principi generali di omogeneità delle competizioni e di afflittività delle sanzioni che, come è ovvio, non possono che rappresentare solo la cornice al cui interno risolvere il caso concreto.

Né in alcun modo soccorre la normativa di settore della Divisione Calcio a 5 che, al di là della subordinazione ad essa riservata nel sistema di gerarchia delle fonti (giustamente sottolineata dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 11/2023), risulta affetta da un elevato grado di incertezza e contraddittorietà, rilevabile sia nella circolare n. 7 del 12.08.2022, la quale da un lato prevede che “le squalifiche che residuano dal campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in campionato” (quasi che potessero esserci gare di campionato non ufficiali), ma dall’altro lato precisa che, ad ogni buon conto, “l’esecuzione delle sanzioni è specificamente disciplinata dal Codice di Giustizia Sportiva con particolare riguardo agli art. 19 e 21 C.G.S.”); sia nei Comunicati Ufficiali n. 14 (che, per l’ipotesi di impiego di calciatori non aventi titolo alla partecipazione alle gare, rinvia nientemeno che all’art. 17 C.G.S. da tempo abrogato) e n. 18, laddove quest’ultimo rende omogenee le sanzioni della Coppa della Divisione con quelle della Coppa Italia e, in parte, anche con quelle del Campionato (art. 16.01 e 16.04), ma da valere solo per le sanzioni irrogate nella stagione sportiva 2022/2023 e con la precisazione, anche in questo caso, che “per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli artt. 19 e 21 del CGS”. Per non parlare del C.U. n. 211 del 13.11.2017 richiamato dalla reclamante che, nel regolare l’ultima edizione della Coppa della Divisione prima della sua sospensione (protrattasi sino alla sua recente reintroduzione nella corrente stagione sportiva 2022/2023), espressamente disapplicava il principio di omogeneità delle competizioni, con la previsione specifica che le squalifiche “che residuano al termine di ogni singola gara della I fase e successivamente residuano al termine della II fase della Coppa della Divisione dovranno essere scontate nelle successive gare del campionato” e che “resta inteso relativamente alla esecuzione delle sanzioni di cui al CGS e NOIF, che le squalifiche residue relative a gare del Campionato di Serie A, Serie A2 e Serie B si scontano nella Coppa della Divisione, trattandosi di attività ufficiale”.

Insomma, un quadro normativo e regolamentare tutt’altro che chiaro e definito (contrariamente a quanto sostiene la resistente Atlante Grosseto) nel cui contesto, alla data dell’11.02.2023 (disputa della gara in cui è stato schierato il calciatore Morganti), l’unico dato certo ed effettivo era rappresentato da tre precedenti decisioni del Giudice

Sportivo Nazionale e dalle già richiamate tre decisioni della Corte Sportiva di Appello Nazionale (confermative delle pronunce del Giudice Sportivo) che avevano stabilito che la squalifica rimediata da un calciatore in campionato nella stagione sportiva 2021/2022 e non ancora scontata al termine della stagione medesima, poteva ritenersi scontata con la mancata partecipazione ad una gara della appena reintrodotta Coppa della Divisione nella successiva stagione 2022/2023, se ed in quanto prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra della società di appartenenza del calciatore medesimo: decisioni sulle quali ben può ritenersi che la Futsal Pontedera avesse riposto il più che legittimo affidamento, allorquando aveva deciso di schierare il calciatore in occasione della gara dell’11.02.2023. Né sussisteva alcuna ragionevole possibilità di conoscere la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport intervenuta appena dieci giorni prima, nella misura in cui, come è noto, tutte le decisioni del Collegio di Garanzia non risultano pubblicate in Comunicati Ufficiali (a differenza di quanto avviene in ambito federale, ove si potrebbe invocare una presunzione di conoscenza ex art. 4, comma 3, C.G.S.) e neppure appaiono identificate né consultabili sul sito internet del CONI (salvo i dispositivi, tuttavia riportati con una semplice indicazione numerica), né in altra forma diffuse e rese conoscibili ai terzi. Nel caso di specie, la Atlante Grosseto (e non anche la Futsal Pontedera) probabilmente ne era venuta a conoscenza (forse anche prima della disputa della gara) solo perché assistita dal medesimo legale che in quella sede aveva difeso una delle parti (la Ecocity Futsal Genzano). Né essa resistente ha offerto alcun elemento probatorio circa l’asserito “ampio risalto mediatico dato alla vicenda dalla stampa specializzata” che, a suo dire, ne avrebbe consentito la conoscenza o comunque la astratta conoscibilità.

Quanto alla conoscenza che la Futsal Pontedera ne avrebbe avuto attraverso gli stralci riportati nella decisione del Giudice Sportivo, è sufficiente rilevare che tale decisione è intervenuta (così come il reclamo della Atlante Grosseto al Giudice Sportivo) quando la gara era stata già disputata dal calciatore Morganti.  

In definitiva, non vi è alcun motivo per dubitare che, nella situazione come innanzi determinatasi, in occasione della gara dell’11.02.2023, la Futsal Pontedera fosse pienamente e legittimamente convinta che il calciatore Morganti avesse già scontato la squalifica: si tratterebbe pertanto di un tipico errore sul fatto che escluderebbe la punibilità dell’agente ex art. 47 cod. pen., la cui applicabilità in ambito sportivo, in quanto espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, non può ritenersi preclusa. Per la precisione, “l’errore sul fatto che, ai sensi dell’art. 47 c.p. esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non vi è errore sul fatto, bensì errore sull’interpretazione tecnica della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell’applicazione della citata disposizione” (così Cassazione penale, sez. V, 26.10.2022 n. 1780; Cassazione penale, sez. VI, 25.6.2010 n. 32329 e altre). Con la precisazione che si ricadrebbe in tale ultima ipotesi solo se oggi si discutesse della regolarità della prima gara di campionato successiva alla gara di Coppa della Divisione del 10.09.2022, posto che in quel caso ricorrerebbe appunto un mero errore di interpretazione della normativa, ancorché incerta; viceversa, avendo l’odierna controversia ad oggetto la gara dell’11.02.2023 e la scelta della società di farvi partecipare il calciatore Morganti, alla stregua di tutto quanto in precedenza occorso e rappresentato, non sembra potersi dubitare dell’alterazione del presupposto del processo volitivo che tale scelta ha consapevolmente determinato.

Vale altresì ricordare che anche l’ancor più generale principio secondo cui “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”, contenuto nell’art 5 cod. pen., ha trovato un temperamento sin dal lontano 1988 con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede l’ignoranza inevitabile per errore: “tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es., assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari” (Corte Cost. 24.03.1988 n. 364).

Ebbene, “anche l’ordinamento sportivo ha recepito il medesimo principio della possibilità dell’errore scusabile sull’applicazione di una determinata norma con la conseguente mancanza di responsabilità in capo all’agente” (“La Giustizia nello Sport”, Napoli, 2022, Cap. V, § 6, cui si rinvia anche per la relativa casistica).

Questa Corte Sportiva non ignora il consolidato orientamento secondo cui “le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0 – 3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara calciatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)” (Alta Corte Sportiva n. 17/2012 cit.; Corte Sportiva di Appello in C.U. n. 148/A del 22.5.2018, entrambe nella vigenza del vecchio art. 17, comma 5, integralmente riprodotto nell’attuale art. 10, comma 6, C.G.S.): sarebbe tuttavia semplice osservare che, se viene esclusa la punibilità, viene a mancare il presupposto stesso per l’applicazione di qualunque sanzione, fermo restando che la perdita della gara (quale sanzione tipica che non ammette alternative ex art. 10, comma 6, C.G.S.) rappresenta appunto una “sanzione” a carico della società, se ed in quanto “responsabile” di aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato (lo stesso art. 8, comma 2, C.G.S., intitolato “sanzioni a carico delle società”, al di là della chiara lettera dell’art. 10, comma 6, lett. a),  C.G.S., espressamente qualifica la perdita della gara appunto come “sanzione sportiva” che può essere inflitta nei casi previsti dall’art. 10).

Si tratterebbe comunque di sanzione da applicare laddove la fattispecie fosse valutabile in termini squisitamente tecnici.

Invero, tutte le circostanze innanzi rappresentate (le incertezze normative e regolamentari, le univoche interpretazioni offerte dagli organi di giustizia endofederale, la sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia del CONI che le ha sovvertite, la oggettiva non conoscibilità della medesima, le numerose gare disputate in campionato dal calciatore dall’inizio della stagione sportiva, la configurabilità dell’errore sul fatto in cui sarebbe incorsa la società), nel loro complesso considerate, hanno realizzato una fattispecie senza alcun dubbio eccezionale, sicuramente incidente sulla regolarità della partecipazione del calciatore Morganti alla gara dell’11.02.2023 ma che non può essere valutata con criteri esclusivamente tecnici.

Ritiene pertanto questa Corte Sportiva che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S., a dispetto dell’eccezione, palesemente infondata, sollevata dalla difesa della società resistente in sede di discussione, secondo cui non si sarebbe in presenza di fatti verificatisi “nel corso di una gara”. E’ sufficiente difatti osservare da un lato che tale espressione è da intendersi più generalmente riferita a fatti occorsi “in occasione” di una gara, dall’altro lato che l’impiego del calciatore Morganti da parte della Futsal Pontedera rappresenta appunto un fatto verificatosi “nel corso” della gara in questione.

“La disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino,  per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia di sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza” (Commentario al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, Napoli, 2016, 1^ ed., sub art. 17, comma 4, come oggi riprodotto nell’art. 10, comma 5).

La valutazione del fatto (la partecipazione alla gara del calciatore Morganti Nicola) nella cornice dell’art. 10, comma 5, lascia impregiudicata l’incidenza e la rilevanza negativa del fatto medesimo sulla regolarità della gara disputata l’11.02.2023 tra la Atlante Grosseto e la Futsal Pontedera, gara che, in accoglimento della subordinata conclusione rassegnata dalla società reclamante, va pertanto dichiarata irregolare e della quale deve esserne ordinata la ripetizione in applicazione della lett. c) del medesimo art. 10, comma 5, C.G.S., nei modi e nei tempi che verranno stabiliti dalla competente Divisione. Tale rimedio, che non costituisce vera e propria sanzione e non si pone pertanto in alternativa alla previsione di cui al comma 6, lett. a), appare peraltro il più idoneo a realizzare la tutela del generale principio di sportività, come condensato nella nota e condivisibile decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI invocata dalla reclamante (lodo proc. n. 397 del 06.03.2007), secondo cui, ove possibile, si deve sempre tendere verso soluzioni interpretative volte a privilegiare il risultato conseguito (o eventualmente da conseguire) sul campo, rispetto a risultati assegnati (o da assegnare) a tavolino.

Va infine sottolineata anche per altro verso l’eccezionalità della fattispecie, il cui evento originatore non appare potersi più ripetere, nella misura in cui devono presumibilmente ritenersi ormai scontate tutte le squalifiche rimediate nel campionato 2021/2022.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ordina la ripetizione della gara siccome irregolare.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                               Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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